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Circolare

Circolare numero 56 del 22-3-2002

Importo dei contributi domestici dovuti per l'anno 2002. Denuncia dei lavoratori domestici all'INAIL Permessi di soggiorno.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’aggiornamento per il 2002 dei contributi orari dovuti per i lavoratori domestici, in base alla variazione ISTAT del 2,7%, precisando che le aliquote contributive restano invariate. Richiama inoltre l’obbligo di denuncia dell’assunzione all’INAIL entro 24 ore anche per i collaboratori domestici e indica come gestire le verifiche da parte delle sedi. Infine chiarisce che, per i lavoratori extracomunitari, la denuncia deve essere presentata con permesso di soggiorno valido e che, in caso di documento scaduto o non valido, la domanda va comunque accettata con segnalazione alla Questura e apposita avvertenza sulla ricevuta.

Nuovi importi 2002 per contributi lavoratori domestici, denuncia INAIL e permesso di soggiorno per extracomunitari

Nuovi importi dei contributi dovuti per l’anno 2002 per i lavoratori domestici

La circolare aggiorna gli importi dei contributi orari dovuti per i lavoratori domestici per il 2002 e fornisce indicazioni operative su denuncia all’INAIL e gestione dei rapporti con lavoratori extracomunitari. L’intervento si colloca nel quadro delle ordinarie variazioni annuali degli importi e di alcuni chiarimenti applicativi rivolti alle sedi.

Aggiornamento dei contributi per i lavoratori domestici

L’ISTAT ha comunicato una variazione del 2,7% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, calcolata tra il periodo gennaio-dicembre 2000 e il periodo gennaio-dicembre 2001. In conseguenza di tale dato sono state rideterminate le fasce di reddito utili al calcolo dei contributi orari per i lavoratori domestici, con validità da gennaio a dicembre 2002.

Per i rapporti fino a 24 ore settimanali la circolare riporta tre fasce di retribuzione effettiva/convenzionale, ciascuna con contributo orario distinto con e senza CUAF:

  • fino a euro 6,15: retribuzione convenzionale euro 5,46; contributo orario euro 1,18 con CUAF ed euro 1,01 senza CUAF;
  • oltre euro 6,15 fino a euro 7,51: retribuzione convenzionale euro 6,15; contributo orario euro 1,33 con CUAF ed euro 1,14 senza CUAF;
  • oltre euro 7,51: retribuzione convenzionale euro 7,51; contributo orario euro 1,63 con CUAF ed euro 1,39 senza CUAF.

Per i rapporti oltre 24 ore settimanali è previsto un contributo orario pari a euro 0,86 con CUAF ed euro 0,74 senza CUAF, con retribuzione convenzionale indicata in euro 3,97. Le cifre tra parentesi rappresentano la quota a carico del lavoratore.

Aliquote contributive e coefficienti di ripartizione

La circolare precisa che le aliquote contributive non hanno subito variazioni rispetto al 2001. Di conseguenza i coefficienti di ripartizione restano invariati e sono quelli già richiamati nella circolare n. 71 del 22 marzo 2001. Viene inoltre ricordata la presenza, in allegato, delle tabelle analitiche dei contributi orari.

Denuncia dei lavoratori domestici all’INAIL

Viene richiamato l’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 38/2000, che impone ai datori di lavoro la denuncia dell’assunzione all’INAIL entro 24 ore. La disposizione si applica anche all’assunzione di collaboratori domestici, pur restando all’INPS la riscossione del contributo INAIL.

Per rafforzare il controllo sulla veridicità del rapporto di lavoro, le sedi devono richiedere agli interessati:

  • copia della ricevuta della denuncia all’INAIL, oppure
  • per le denunce effettuate telefonicamente al numero verde, la data e il numero dell’operatore.

In mancanza di tali elementi, le sedi devono segnalare all’INAIL i nominativi dei soggetti interessati, con i relativi codici fiscali, per i provvedimenti di competenza. La circolare richiama anche l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 51,65.

Lavoratori extracomunitari e permesso di soggiorno

La circolare ribadisce che la denuncia del rapporto di lavoro va presentata entro il decimo giorno successivo al trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l’assunzione. Per i lavoratori extracomunitari, tale denuncia deve essere presentata unitamente al permesso di soggiorno in corso di validità.

Il documento richiama il quadro normativo vigente in attesa della definizione del disegno di legge n. 2454/C, relativo alla modifica della normativa in materia di immigrazione e asilo, con riferimento alla possibile regolarizzazione di rapporti di lavoro domestici con persone di origine extracomunitaria.

Conseguenze dell’assenza di permesso valido

La circolare richiama l’art. 22, comma 10, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui il datore di lavoro che occupa lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, o con permesso scaduto, revocato o annullato, è punito con:

  • arresto da tre mesi a un anno, oppure
  • ammenda da euro 1.032,91 a euro 3.098,74.

Viene tuttavia precisato che, in base all’art. 2126 c.c., la violazione non elimina l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione e, correlativamente, di versare i contributi dovuti per il periodo in cui l’attività lavorativa è stata effettivamente prestata.

Gestione delle domande con permesso scaduto o non valido

Nel caso in cui la domanda di iscrizione sia presentata con permesso di soggiorno scaduto o non valido, la domanda deve comunque essere accettata. Prima della definizione della pratica deve essere effettuata immediata segnalazione alla Questura per i provvedimenti di competenza.

Sulle ricevute rilasciate deve essere apposta la seguente dicitura: "LA PRESENTE RICEVUTA NON COMPROVA LA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO".

Punti principali

Aggiornamento dei contributi orari per i lavoratori domestici per il 2002

L’ISTAT ha rilevato una variazione del 2,7% dell’indice dei prezzi al consumo tra gennaio-dicembre 2000 e gennaio-dicembre 2001. Di conseguenza sono state rideterminate le fasce di reddito e i contributi orari dovuti per i lavoratori domestici per il periodo gennaio-dicembre 2002. Per i rapporti fino a 24 ore settimanali sono previste tre fasce retributive con contributi diversi, con distinzione tra importo con CUAF e senza CUAF; per i rapporti oltre 24 ore settimanali è previsto un contributo unico inferiore. Le cifre tra parentesi rappresentano la quota a carico del lavoratore.

Invarianza delle aliquote contributive

La circolare precisa che le aliquote contributive non sono cambiate rispetto all’anno precedente. Restano quindi validi i coefficienti di ripartizione già applicati nel 2001, con rinvio alla circolare n. 71 del 22 marzo 2001. Sono richiamate anche le tabelle analitiche dei contributi orari allegate.

Obbligo di denuncia all’INAIL per l’assunzione di collaboratori domestici

L’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 38/2000 prevede l’obbligo di denunciare l’assunzione all’INAIL entro 24 ore, disposizione ritenuta applicabile anche ai collaboratori domestici. Pur restando all’INPS la riscossione del contributo INAIL, le sedi devono richiedere agli interessati copia della ricevuta della denuncia o, per le denunce telefoniche al numero verde, data e numero dell’operatore. In caso di mancata esibizione, devono segnalare i nominativi e i codici fiscali all’INAIL per i provvedimenti di competenza, compresa la sanzione amministrativa di 51,65 euro.

Lavoratori extracomunitari e permesso di soggiorno

Per i lavoratori extracomunitari la denuncia del rapporto di lavoro, da presentare entro il decimo giorno successivo al trimestre solare in cui è avvenuta l’assunzione, deve essere corredata da un permesso di soggiorno in corso di validità. La circolare richiama l’attuale quadro normativo in attesa della ridefinizione prevista dal disegno di legge n. 2454/C sulla normativa in materia di immigrazione e asilo.

Conseguenze dell’impiego di stranieri privi di permesso valido

L’art. 22, comma 10, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, punisce il datore di lavoro che occupa lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto, revocato o annullato con arresto da tre mesi a un anno oppure con ammenda da 1.032,91 a 3.098,74 euro. La circolare precisa però che, ai sensi dell’art. 2126 c.c., la violazione non elimina l’obbligo di corrispondere la retribuzione e di versare i contributi per il periodo di effettiva prestazione lavorativa.

Gestione delle domande con permesso scaduto o non valido

Se la domanda di iscrizione è presentata con permesso di soggiorno scaduto o non valido, essa deve comunque essere accettata. Prima della definizione della pratica va fatta immediata segnalazione alla Questura per i provvedimenti di competenza. Sulle ricevute deve essere apposta la dicitura: "LA PRESENTE RICEVUTA NON COMPROVA LA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO".

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