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Circolare

Circolare numero 59 del 25-3-2002

SOMMARIO: A. Salari medi e convenzionali (anno 2002) da prendere a riferimento per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc, ai seguenti lavoratori:1) Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al DPR 602/1970, art. 4 (malattia, maternità, tbc).2) Lavoratori agricoli a tempo determinato e piccoli coloni e compartecipanti familiari (malattia, maternità, tbc).3) Lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi extracomunitari (malattia, maternità, tc).4) Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (maternità).5) Lavoratrici commercianti, artigiane, CD-CM e imprenditrici agricole a titolo principale (maternità).B. Importi (anno 2002) da prendere a riferimento per le seguenti restazioni:1) Lavoratrici iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi (ricoveri, maternità)2) Assegni di maternità dei Comuni (importo prestazione e parametro reddituale).3) Assegni di maternità dello Stato.4) Limite di reddito er indennizzabilità congedo parentale fruibile oltre i 6 mesi o dopo i tre anni di età del bambin

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica i valori da assumere per il calcolo di indennità di malattia, maternità e tubercolosi riferite al 2002, distinguendo per categorie di lavoratori: soci di cooperative, operai agricoli, lavoratori all’estero, domestici, lavoratrici autonome, iscritte alla gestione separata e beneficiari di assegni di maternità o congedo parentale. Indica inoltre gli importi aggiornati degli assegni di maternità dello Stato e dei Comuni, il minimale contributivo per la gestione separata e il limite di reddito per l’indennità di congedo parentale nei casi particolari dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 151/2001.

Aggiornamento 2002 di salari medi, retribuzioni convenzionali e importi per prestazioni di malattia, maternità e altre tutele

Aggiornamento 2002 di salari medi, retribuzioni convenzionali e importi per prestazioni economiche

La circolare definisce i valori da utilizzare nel 2002 per la liquidazione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con particolare riguardo a malattia, maternità e tubercolosi. I criteri variano in base alla categoria del lavoratore e, in alcuni casi, sono collegati a retribuzioni convenzionali, salari medi provinciali, minimali contributivi o limiti di reddito.

Soci di società ed enti cooperativi

Per i soci lavoratori di società ed enti cooperativi di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 4, la circolare richiama il D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423, che ha avviato dal 1° gennaio 2002 un graduale superamento del regime basato sulle retribuzioni convenzionali. Nel periodo iniziale dell’adeguamento, cioè per gennaio-dicembre 2002, la base imponibile per i contributi previdenziali e assistenziali viene determinata secondo il criterio già previsto per l’assicurazione IVS dal D.M. 3 dicembre 1999.

Di conseguenza, anche la retribuzione giornaliera prevista dall’art. 4 del D.P.R. n. 602/1970, rilevante per prestazioni diverse dall’IVS, deve essere allineata dal 1° gennaio 2002 alla retribuzione vigente per l’IVS, pari per il 2002 a Euro 26,18. Le indennità di malattia, maternità e tubercolosi riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga del 2002 vanno quindi calcolate su tale importo, con applicazione della misura percentuale prevista.

Le sedi devono informare le cooperative interessate e disporre le integrazioni delle prestazioni eventualmente già liquidate con misure precedenti. Per l’indennità di tubercolosi, la regola vale solo per i primi 180 giorni di assistenza e per i soggetti aventi diritto anche all’indennità di malattia; per le altre categorie resta ferma la misura fissa.

Lavoratori agricoli a tempo determinato, piccoli coloni e compartecipanti familiari

Per gli operai agricoli a tempo determinato continua a valere l’art. 4 del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146. Per il 2002, quando la contrattazione collettiva provinciale prevede per la qualifica di assunzione una retribuzione pari o inferiore al salario medio convenzionale provinciale del 1996, le prestazioni economiche restano liquidate su quel salario medio convenzionale del 1996.

Se invece la qualifica ha una retribuzione contrattuale superiore alla retribuzione convenzionale provinciale del 1996, le prestazioni vanno calcolate sulla retribuzione effettivamente corrisposta dal datore di lavoro.

Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni, l’art. 4 del D.Lgs. n. 146/1997 non si applica. Per tali categorie le prestazioni continuano quindi a essere calcolate sui salari medi convenzionali determinati annualmente per provincia ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968. I valori validi per il 2002 saranno comunicati successivamente; nel frattempo si utilizzano provvisoriamente, con conguaglio, i salari del 2001.

Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari

Il D.M. 6 febbraio 2002 ha determinato le retribuzioni convenzionali da assumere per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori italiani all’estero, in Paesi extracomunitari, relativamente alle assicurazioni obbligatorie non coperte da accordi di sicurezza sociale. La circolare precisa che tali retribuzioni sono utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche riferite all’anno 2002.

Lavoratrici domestiche comunitarie ed extracomunitarie

Per l’indennità di maternità delle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, la circolare indica retribuzioni convenzionali orarie valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002. Gli importi da applicare sono differenziati in relazione alla retribuzione oraria effettiva o, in alternativa, all’orario superiore a 24 ore settimanali:

  • Euro 5,46 per retribuzioni orarie effettive fino a Euro 6,15;
  • Euro 6,15 per retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 6,15 e fino a Euro 7,51;
  • Euro 7,51 per retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 7,51;
  • Euro 3,97 per rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali.

Lavoratrici autonome: agricole, artigiane e commercianti

Per le lavoratrici autonome l’indennità per i due mesi precedenti il parto, per i tre mesi successivi, per il congedo parentale e per l’interruzione della gravidanza deve essere calcolata su importi diversi a seconda della categoria:

  • coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole a titolo principale: Euro 32,31, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per il 2001 per gli operai agricoli a tempo indeterminato; il riferimento è agli eventi relativi a nascite avvenute nel 2002, anche se il periodo indennizzabile è iniziato nel 2001;
  • artigiane: Euro 33,22, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per il 2002 per la qualifica di impiegato dell’artigianato; il riferimento è agli eventi con periodo indennizzabile iniziato nel 2002;
  • commercianti: Euro 29,11, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per il 2002 per la qualifica di impiegato del commercio; il riferimento è agli eventi con periodo indennizzabile iniziato nel 2002.

Gestione separata: maternità e contribuzione minima

Per le lavoratrici iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi, in attesa del decreto ministeriale attuativo dell’art. 80, comma 12, della legge n. 388/2000, la tutela di maternità e degli assegni al nucleo familiare continua a essere liquidata secondo i criteri già indicati nella circolare n. 56 del 2 marzo 2000.

Dal 1° gennaio 2002 l’aliquota contributiva complessiva è pari al 14%, comprensiva dello 0,5% destinato a maternità e ANF. Poiché per il 2002 il minimale di reddito è stato fissato in Euro 12.312,00, per l’accredito di un mese di contribuzione è necessario versare almeno Euro 143,64.

Assegni di maternità concessi dai Comuni e valore I.S.E.

La circolare richiama il comunicato ministeriale che, prendendo a riferimento l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari al 2,7% per il 2002, aggiorna gli assegni di maternità comunali.

Per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002:

  • l’assegno mensile di maternità, nella misura intera, è pari a Euro 265,20;
  • l’importo complessivo è pari a Euro 1.326;
  • il valore dell’indicatore della situazione economica per nuclei familiari di tre componenti è pari a Euro 27.644,94.

Per gli eventi del 2001 continuano ad applicarsi i valori precedenti:

  • assegno mensile di maternità pari a Euro 258,23;
  • importo complessivo pari a Euro 1.291,14;
  • valore ISE per nuclei di tre componenti pari a Euro 26.918,15.

Assegno di maternità dello Stato

Per le nascite avvenute nel 2002 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni con ingresso del minore in famiglia nel 2002, l’assegno di maternità dello Stato, in misura intera, è fissato in Euro 1.632,58, sempre in ragione dell’aumento ISTAT del 2,7%.

La circolare segnala inoltre una rettifica rispetto a un precedente importo indicato nella circolare n. 143 del 16 luglio 2001: l’importo corretto, riferito agli eventi dal 2 luglio 2000 al 31 dicembre 2000, è Euro 1.549,37 e non Euro 1.548,58.

Limite di reddito per l’indennità di congedo parentale nei casi dell’art. 34, comma 3, D.Lgs. 151/2001

In base al decreto 20 novembre 2001, che ha stabilito per il 2002 un aumento di perequazione automatica delle pensioni del 2,7%, il trattamento minimo pensionistico annuo provvisorio per il 2002 è pari a Euro 5.104,97.

Tale valore costituisce il riferimento per l’indennità di congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 151/2001. In tali ipotesi, per i periodi ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 32, il diritto all’indennità del 30% sussiste se il reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo il trattamento minimo, cioè a Euro 12.762,43.

L’INPS si riserva di comunicare il valore definitivo del trattamento minimo per il 2002 qualora differisca da quello provvisorio indicato.

Punti principali

Soci di società ed enti cooperativi

Per i lavoratori soci di cooperative, ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità e tubercolosi riferite a periodi di paga del 2002, la base di calcolo viene adeguata al criterio già previsto per l’assicurazione IVS. Dal 1° gennaio 2002 la retribuzione giornaliera da assumere è pari a Euro 26,18. Le sedi devono informare le cooperative interessate e procedere alle eventuali integrazioni delle prestazioni già liquidate con importi precedenti.

Lavoratori agricoli a tempo determinato e piccoli coloni/compartecipanti familiari

Per gli operai agricoli a tempo determinato, se la retribuzione contrattuale provinciale è pari o inferiore al salario medio convenzionale 1996, per il 2002 continuano ad applicarsi quei valori. Se invece la retribuzione contrattuale è più alta del valore convenzionale 1996, le prestazioni vanno calcolate sulla retribuzione effettivamente corrisposta. Per piccoli coloni e compartecipanti familiari restano applicabili i salari medi convenzionali provinciali determinati anno per anno; per il 2002, in attesa dei nuovi dati, si utilizzano provvisoriamente i valori del 2001 con conguaglio.

Lavoratori italiani all’estero in Paesi extracomunitari

Con D.M. 6 febbraio 2002 sono state determinate le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei contributi dovuti dai lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari, per le assicurazioni obbligatorie non coperte da accordi di sicurezza sociale. Tali retribuzioni valgono anche per la liquidazione delle prestazioni economiche riferite all’anno 2002.

Lavoratrici domestiche comunitarie ed extracomunitarie

Per l’indennità di maternità spettante alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002, retribuzioni convenzionali orarie differenziate in base alla retribuzione effettiva o all’orario settimanale: Euro 5,46, Euro 6,15, Euro 7,51 oppure Euro 3,97 per rapporti oltre 24 ore settimanali.

Lavoratrici autonome agricole, artigiane e commercianti

Per le indennità di maternità, congedo parentale e interruzione della gravidanza delle lavoratrici autonome si assumono importi diversi per categoria. Per coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole a titolo principale l’importo è Euro 32,31; per le artigiane Euro 33,22; per le commercianti Euro 29,11. Sono indicati i diversi riferimenti temporali per gli eventi insorti nel 2002 o per le nascite avvenute nel 2002.

Gestione separata: maternità e minimale contributivo

In attesa del decreto attuativo, la maternità delle iscritte alla gestione separata continua a essere liquidata secondo i criteri già indicati dalla circolare n. 56/2000. Dal 1° gennaio 2002 l’aliquota contributiva complessiva è del 14%, comprensiva dello 0,5% per maternità e assegni al nucleo familiare. Per l’accredito di un mese nel 2002, dato il minimale di reddito di Euro 12.312,00, è necessario un versamento di almeno Euro 143,64.

Assegni di maternità dei Comuni e valore ISEE

Per il 2002, applicando l’incremento ISTAT del 2,7%, l’assegno mensile di maternità comunale, nella misura intera, è pari a Euro 265,20, per un totale di Euro 1.326. Il valore dell’indicatore della situazione economica per nuclei di tre componenti è pari a Euro 27.644,94. Restano confermati, per gli eventi del 2001, gli importi previgenti.

Assegno di maternità dello Stato

Per nascite, affidamenti preadottivi e adozioni con ingresso in famiglia nel 2002, l’assegno di maternità dello Stato, in misura intera, è pari a Euro 1.632,58, tenendo conto dell’incremento ISTAT del 2,7%. La circolare corregge inoltre un precedente importo relativo agli eventi dal 2 luglio al 31 dicembre 2000, precisando che il valore corretto è Euro 1.549,37.

Limite di reddito per il congedo parentale

Per i casi previsti dall’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 151/2001, l’importo annuo provvisorio del trattamento minimo pensionistico per il 2002 è pari a Euro 5.104,97. Il diritto all’indennità del 30% per periodi ulteriori di congedo parentale sussiste se il reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo tale importo, cioè Euro 12.762,43. L’INPS si riserva di comunicare il valore definitivo se diverso da quello provvisorio.

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