Circolare numero 57 del 25-3-2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’assistenza fiscale svolta dall’INPS nel 2002 per pensionati e altri sostituiti, con istruzioni su presentazione, trasmissione ed elaborazione dei modelli 730/2002 e dei 730-4. Definisce soggetti ammessi ed esclusi, termini per contribuente, sostituto e CAF, regole per dichiarazioni integrative, rateazioni e acconti, oltre alle modalità di abbinamento delle risultanze contabili con le prestazioni INPS e di gestione dei conguagli a credito e a debito sulle pensioni. Sono inoltre richiamate le ipotesi particolari di cessazione, assenza di retribuzione, decesso, pensioni eliminate e posizioni non gestibili automaticamente, nonché gli adempimenti tecnici per la trasmissione telematica e i codici utilizzati per la memorizzazione dei conguagli.
Assistenza fiscale INPS 2002: gestione Mod. 730 dei pensionati e conguagli contabili
Assistenza fiscale INPS 2002: Mod. 730, risultanze contabili e conguagli
La circolare disciplina in modo organico l’assistenza fiscale che l’INPS presta nel 2002 ai propri sostituiti, con particolare attenzione ai pensionati. Vengono definite le regole per la raccolta dei modelli 730/2002, la trasmissione dei risultati contabili, l’elaborazione dei conguagli e la gestione dei casi particolari.
Quadro normativo e soggetti coinvolti
La circolare richiama il quadro normativo di riferimento, fondato principalmente sul decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sul decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, sulla legge 23 dicembre 1999, n. 488, sul decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, nonché sulle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 238/E del 22 dicembre 2000, n. 106/E del 21 dicembre 2001 e n. 10/E del 31 gennaio 2002.
L’INPS conferma anche per il 2002 l’assistenza fiscale diretta nei confronti dei propri sostituiti. La disciplina interessa le strutture periferiche dell’Istituto, i pensionati, i CAF-dipendenti e, in generale, i sostituti d’imposta che erogano redditi rientranti nelle fattispecie previste dalla normativa.
Presentazione del modello 730/2002
I modelli 730/2002 presentati all’INPS dai pensionati devono essere acquisiti, elaborati e trasmessi agli archivi centrali. Le sedi ricevono le dichiarazioni compilate fino al 30 aprile 2002; il contribuente che si avvale del sostituto d’imposta deve presentare entro tale data il modello 730/2002 compilato e sottoscritto, insieme al modello 730-1 per la scelta dell’8 per mille.
Per l’assistenza prestata da un CAF-dipendenti, il termine di presentazione è il 31 maggio 2002. In tal caso il contribuente deve esibire la documentazione necessaria al controllo della dichiarazione e delle detrazioni, deduzioni e crediti indicati. La documentazione tributaria resta comunque in capo al contribuente, che deve conservarla fino al 31 dicembre 2006.
La circolare precisa anche che:
- possono usare il 730 i lavoratori dipendenti, i pensionati e altri soggetti indicati dalla normativa, purché abbiano un sostituto che possa effettuare i conguagli nei tempi previsti;
- non possono utilizzare il 730 i soggetti con redditi d’impresa o di lavoro autonomo professionale, chi deve presentare IVA, IRAP o dichiarazioni da sostituto d’imposta, i non residenti e altri casi espressamente esclusi;
- non è possibile utilizzare il 730 per i contribuenti deceduti.
Dichiarazione congiunta e dichiarazione integrativa
È ammessa la dichiarazione congiunta tra coniugi non separati, a condizione che almeno uno sia in possesso dei requisiti per il 730. Non è invece ammessa se uno dei coniugi è tenuto a presentare UNICO o se il coniuge è deceduto.
La dichiarazione integrativa è ammessa quando il contribuente rileva errori o omissioni che comportano un maggior rimborso o un minor debito. Il modello 730 integrativo deve essere presentato esclusivamente a un CAF-dipendenti entro il 31 ottobre 2002. Il CAF rilascia ricevuta, elabora un nuovo 730-3 integrativo, lo consegna all’assistito entro il 15 novembre 2002 e trasmette al sostituto il 730-4 integrativo entro la stessa data. I dati integrativi vanno poi inviati all’Amministrazione finanziaria in via telematica entro il 31 dicembre 2002.
Se l’errore comporta invece un maggior debito o un minor rimborso, il contribuente deve ricorrere a UNICO 2002 Persone fisiche nei termini ordinari, oppure al ravvedimento operoso se i termini sono scaduti. La presentazione dell’integrativa non sospende comunque le procedure già avviate con il 730 originario.
Rateizzazione e acconti
La circolare consente la rateizzazione, in un numero da due a cinque rate, del saldo, del primo acconto IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell’acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata. Non è rateizzabile la seconda o unica rata di acconto IRPEF.
Il contribuente può inoltre chiedere la riduzione o l’esclusione degli acconti sotto la propria responsabilità, comunicandolo al sostituto entro il 30 settembre 2002 se non intende effettuare il versamento della seconda o unica rata d’acconto o intende versare un importo inferiore.
Assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta
I sostituti d’imposta che erogano redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché altri redditi indicati dalla normativa, possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti. Devono rilasciare ricevuta del modello 730 e della busta 730-1, verificare la regolarità formale della dichiarazione e, se riscontrano anomalie, informare tempestivamente il contribuente perché presenti UNICO.
Entro il 15 giugno 2002 il sostituto deve consegnare copia della dichiarazione elaborata e il modello 730-3. Entro il 20 ottobre 2002 deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni e dei prospetti di liquidazione e consegnare le buste 730-1. Le dichiarazioni e i prospetti vanno conservati fino al 31 dicembre 2004.
Per ogni dichiarazione elaborata e trasmessa è previsto un compenso a carico dello Stato pari a euro 10,33, raddoppiato per la dichiarazione congiunta. Non è previsto alcun compenso per gli adempimenti di conguaglio sulle retribuzioni dei sostituiti.
Assistenza fiscale prestata dai CAF
I CAF devono prestare assistenza a chi la richiede, esporre la propria autorizzazione e informare chiaramente gli utenti su orari e tariffe. Per ogni 730 elaborato e trasmesso spetta un compenso statale di euro 12,91, raddoppiato in caso di dichiarazione congiunta; il contribuente non deve corrispondere alcun compenso al CAF.
Il CAF rilascia ricevuta della documentazione ricevuta, verifica i requisiti per l’uso del 730 e i dati del sostituto, elabora la dichiarazione e consegna al contribuente entro il 20 giugno 2002 copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione 730-3. Deve inoltre trasmettere al sostituto il risultato contabile 730-4 entro il 20 giugno 2002, così da consentire i conguagli sulla retribuzione di luglio.
La circolare precisa che:
- il visto di conformità richiede verifiche sulla corrispondenza di ritenute, spese detraibili, deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta;
- la documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2004;
- il CAF deve trasmettere i modelli 730 all’Agenzia delle Entrate entro il 20 ottobre 2002, pena sanzioni;
- le comunicazioni relative a soggetti amministrati dall’INPS devono avvenire esclusivamente in via telematica.
Modalità telematiche per i modelli 730-4
L’INPS adotta in via esclusiva il sistema telematico per ricevere dai CAF i modelli 730-4, ordinari e integrativi. I CAF utilizzano i certificati di Fisco Telematico e gli strumenti di sicurezza messi a disposizione dall’Istituto.
La circolare descrive il funzionamento delle ricevute di trasmissione e delle ricevute applicative, che costituiscono prova dell’invio e dell’avvenuta consegna dei risultati contabili. Le posizioni non abbinate vengono restituite telematicamente al CAF, che può consultare lo stato dei files e prelevare le liste delle posizioni trasmesse.
Sono inoltre indicati alcuni accorgimenti tecnici, come:
- l’uso corretto delle forniture ordinarie e di rettifica;
- la differenziazione dei file per area geografica;
- l’indicazione dei dati dell’ufficio periferico del CAF nel record di testa;
- l’adozione del sistema di trasmissione decentrato;
- l’evitare invii duplicati di file già trasmessi.
Abbinamento delle risultanze contabili con le prestazioni INPS
Le risultanze contabili dei CAF vengono abbinate con le prestazioni per le quali l’INPS è sostituto d’imposta nell’anno 2002. Non si procede all’abbinamento per talune prestazioni per le quali l’Istituto non riveste tale qualifica, né per prestazioni esenti.
Se il rapporto di sostituzione viene meno dopo la presentazione della dichiarazione, la posizione non viene restituita al CAF ma è il sostituto a gestire il conguaglio o l’interruzione dell’assistenza fiscale. Se dalla liquidazione emerge un credito, questo deve essere rimborsato anche in caso di cessazione del rapporto o di aspettativa senza retribuzione; il rimborso non va invece effettuato in caso di decesso del contribuente.
Le posizioni non abbinate perché il soggetto non è presente negli archivi sono restituite telematicamente al CAF senza coinvolgere le strutture INPS. Le posizioni restituite possono essere riattivate su richiesta, e le variazioni in ARCA devono avvenire solo dopo convalida dell’Agenzia delle Entrate.
Conguagli sulle pensioni: modalità, priorità e rateizzazione
Per le risultanze pervenute entro il 20 giugno, i conguagli sulle pensioni vengono effettuati in occasione della rata di agosto 2002, con possibilità di rateizzare il debito fino a quattro rate. Crediti e debiti dell’assistenza fiscale vengono trattati come un unico gruppo, compensabile tra loro.
Se il saldo complessivo è a credito, il rimborso viene elaborato sulla rata di agosto 2002, anche se il pagamento della pensione è semestrale o annuale. Se il saldo è a debito, le somme vengono trattenute dalla rata di agosto fino a capienza, sul cumulo di tutte le pensioni del soggetto, con priorità inferiore rispetto ad altre trattenute già presenti.
Se la pensione è insufficiente, i debiti residui vengono trattenuti sulle mensilità successive con interessi dello 0,4 per cento mensile per il differimento; in caso di rateizzazione si applicano gli interessi dello 0,5 per cento mensile sulle rate successive ad agosto.
Situazioni particolari: cessazione, assenza di retribuzione, decesso
Se prima o durante il conguaglio interviene cessazione del rapporto di lavoro o assenza di retribuzione, il sostituto non effettua i conguagli a debito e comunica agli interessati gli importi da versare direttamente. In caso di credito, il rimborso può essere comunque operato secondo le modalità ordinarie.
Nel caso di decesso del contribuente, l’obbligo di conguaglio viene meno. Il sostituto comunica agli eredi gli importi a debito non ancora trattenuti o i crediti spettanti, utilizzando le voci del 730-3, e gli eredi possono subentrare nella dichiarazione, presentare istanza di rimborso o utilizzare UNICO 2002 per eventuali integrazioni.
La circolare precisa inoltre che, se il decesso riguarda un contribuente che aveva presentato dichiarazione congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria utilizzando i dati comunicati dal sostituto.
Casi in cui i conguagli non vengono gestiti automaticamente
La circolare individua varie situazioni in cui la procedura automatizzata non può operare, tra cui:
- titolarità esclusiva di pensioni VOBANC, IOBANC, SOBANC, PS, AS e/o INVCIV;
- pensioni eliminate per decesso o altre cause diverse dal trasferimento;
- assenza del codice fiscale nelle anagrafiche;
- contitolari cessati prima della rata di conguaglio;
- pagamento scisso della quota di pensione;
- beneficiari di assegno alimentare o divorzile;
- pagamenti localizzati presso ufficio pagatore di Sede.
In tali casi le Sedi devono operare manualmente, facilitare l’eventuale conguaglio sulle rate successive ove possibile, oppure comunicare agli interessati gli importi non gestibili. Per i casi di insufficienza degli emolumenti, devono essere effettuate le comunicazioni al contribuente e, se necessario, alla Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio per il versamento in Tesoreria.
Consultazione dei dati e comunicazioni ai pensionati
I conguagli effettuati vengono memorizzati in GP8MD50 con i codici riportati in allegato. In caso di recuperi su più pensioni a pagamento unificato, viene registrata su ciascuna pensione la quota effettivamente recuperata.
I pensionati ricevono dall’ente pagatore la comunicazione della composizione del pagamento; se il recupero supera l’importo netto della rata, viene inviata apposita comunicazione tramite POSTEL. L’INPS invita le Sedi a informare i CAF sulle modalità operative adottate e ad assicurare la massima attenzione nella gestione dell’assistenza fiscale, considerata la delicatezza della materia.
Punti principali
Oggetto e finalità dell’intervento
La circolare fornisce le istruzioni operative per l’assistenza fiscale prestata dall’INPS nel 2002, in particolare per la gestione dei modelli 730/2002 presentati dai pensionati e delle risultanze contabili dei modelli 730-4 trasmessi dai CAF-dipendenti.
Presentazione del Modello 730/2002 all’INPS o al CAF
Sono disciplinati i termini di presentazione al sostituto d’imposta o al CAF, con indicazione dei contribuenti ammessi al modello 730, dei casi di esclusione e delle modalità di presentazione della documentazione. Vengono anche trattate la dichiarazione congiunta, la conservazione dei documenti e la dichiarazione integrativa 730-integrativo.
Trasmissione telematica delle risultanze contabili
Per i soggetti amministrati dall’INPS i CAF devono trasmettere esclusivamente via Internet il risultato contabile del Mod. 730-4 entro il 20 giugno 2002. Le strutture periferiche INPS non possono accettare risultanze contabili in forme diverse e devono restituire quelle non conformi. La circolare descrive anche le funzioni web per il controllo dello stato degli invii e per la gestione delle ricevute.
Conguagli su pensioni: criteri generali
I conguagli relativi ai pensionati pervenuti entro il 20 giugno sono effettuati sulla rata di agosto 2002, con possibilità di rateizzazione fino a quattro rate. Crediti e debiti vengono trattati come unico gruppo compensabile; gli importi a debito hanno priorità inferiore rispetto ad altre trattenute e, se la pensione è incapiente, si prosegue sulle rate successive con applicazione degli interessi previsti.
Casi particolari e posizioni non gestibili automaticamente
La circolare elenca le ipotesi in cui i conguagli non possono essere gestiti automaticamente, come pensioni VOBANC, IOBANC, SOBANC, PS, AS e INVCIV, decesso, cessazione del diritto, errori anagrafici, contitolari con quota scissa, assegni alimentari o divorzili e pagamenti localizzati presso uffici pagatori di Sede. In tali casi le Sedi devono intervenire manualmente o informare gli interessati.
Termini finali e adempimenti successivi
Sono fissati i termini del 30 settembre 2002 per alcune funzioni di trasmissione e per la comunicazione sugli acconti, del 20 ottobre 2002 per l’invio telematico all’Amministrazione finanziaria e del 31 dicembre 2002 per i modelli integrativi. Sono inoltre richiamate le comunicazioni ai pensionati e agli eredi in caso di incapienza o decesso.
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