Cassazione Civile, Ordinanza n. 22816/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Due soci illimitatamente responsabili di una società di persone hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il fallimento della società e dei soci, respingendo il loro reclamo avverso la declaratoria di fallimento pronunciata dal Tribunale. La vicenda nasce da un'istanza di fallimento proposta da alcuni creditori contro la società e contro i soci. I ricorrenti contestavano: la validità della notifica dell'istanza alla società, eseguita tramite deposito presso la casa comunale anziché presso la sede; la tesi secondo cui la nullità della notifica effettuata a una socia, evocata anche quale legale rappresentante, avrebbe travolto l'intero procedimento; il mancato rispetto del termine minimo di comparizione; l'irregolarità della notifica alla società; e, infine, l'assunto che lo stato di insolvenza si fosse manifestato solo dopo il loro recesso, con conseguente insussistenza dei presupposti per il loro fallimento in estensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la notifica alla società ai sensi dell'art. 15 l. fall., evidenziando che la disciplina speciale del procedimento fallimentare prevale su quella ordinaria dell'art. 145 c.p.c. in tema di irreperibilità del destinatario. Ha poi escluso che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società e dei soci sussista litisconsorzio necessario, affermando che la nullità della convocazione di uno dei soci non travolge la pronuncia valida resa nei confronti della società. Ha dichiarato inammissibile il motivo sul termine di comparizione perché non censurava l'accertamento della corte territoriale circa la riduzione autorizzata del termine per ragioni di urgenza. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sul momento di insorgenza dell'insolvenza, perché diretta a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità; ha comunque osservato che, ai fini dell'art. 147 l. fall., rileva che i debiti insoluti siano sorti prima della cessazione della responsabilità illimitata dei soci receduti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 l. fall.
istanza ex art. 6 l. fall.
Norma richiamata quale base dell'istanza di fallimento proposta dai creditori.
art. 18 l. fall.
reclamo ex art. 18 l. fall.
Norma che disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 15 l. fall.
Prevede una disciplina speciale semplificata delle notificazioni nel procedimento per la dichiarazione di fallimento; consente, in caso di irreperibilità e con le condizioni previste, il deposito in casa comunale e l'abbreviazione del termine di comparizione per urgenza.
art. 145 c.p.c.
combinato disposto con l'art. 147 l. fall.
È ritenuto non applicabile alla notificazione del ricorso per fallimento alla società quando operi la disciplina speciale dell'art. 15 l. fall.
art. 147 l. fall.
comma 2, ult. cpv.; comma 3; comma 4
Il fallimento dei soci illimitatamente responsabili dichiarato per ripercussione presuppone quello della società; la nullità della pronuncia sul socio non travolge quella sulla società; ai fini del socio receduto rileva che i debiti insoluti siano sorti prima della cessazione della responsabilità illimitata.
art. 354 c.p.c.
Richiamato come conseguenza ipotizzata dalla corte territoriale per la revoca del fallimento della socia amministratrice e la rimessione al tribunale, ipotesi non estesa agli altri reclamanti.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Limita il sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito in tema di accertamento del momento di insorgenza dell'insolvenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società, la notificazione del ricorso segue la disciplina speciale dell'art. 15 l. fall. e non quella ordinaria dell'art. 145 c.p.c.; se la società è irreperibile e ricorrono i presupposti di legge, la notifica si perfeziona mediante deposito presso la casa comunale della sede risultante dal registro delle imprese.
- Nel giudizio per la dichiarazione di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci: la pronuncia di fallimento contiene più dichiarazioni autonome ma collegate da un rapporto di dipendenza unidirezionale, per cui la nullità relativa al fallimento del socio non incide sulla validità di quello della società, mentre la nullità di quest'ultimo travolge anche quello del socio.
- Ai fini del fallimento in estensione del socio receduto, rileva che i debiti rimasti insoluti siano sorti quando la responsabilità illimitata era ancora in essere; non è decisiva, in sé, la mera data di emersione giudiziale dell'insolvenza.
- In cassazione non sono scrutinabili censure che mirano a una nuova valutazione del fatto o dell'accertamento di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale previsto dall'art. 360, n. 5 c.p.c.
- La riduzione del termine minimo di comparizione nel procedimento fallimentare è legittima quando sia stata espressamente autorizzata per ragioni di urgenza ai sensi dell'art. 15, comma 5, l. fall.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22745/2021 del 12/08/2021
- ordinanza_civile · 12 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22746/2021 del 12/08/2021
- ordinanza_civile · 12 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22747/2021 del 12/08/2021
- ordinanza_civile · 12 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22748/2021 del 12/08/2021
- ordinanza_civile · 12 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22749/2021 del 12/08/2021
- ordinanza_civile · 12 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22750/2021 del 12/08/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →