Cassazione Penale, Ordinanza n. 13868/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Roma ha confermato, all'esito di giudizio abbreviato, la condanna di un imputato e di un coimputato per un fatto di detenzione e spaccio di cocaina riconducibile all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: 1) vizio di motivazione per avere ritenuto il suo concorso nel reato pur in difetto di una sua identificazione personale; 2) erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità; 3) vizio di motivazione per avere escluso il vincolo della continuazione tra il reato oggetto del giudizio e altri reati in materia di stupefacenti già definiti con giudicato, nonché per la valutazione negativa sulla lieve entità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, che i motivi erano una mera reiterazione di quelli già proposti in appello e disattesi dalla Corte territoriale, quindi privi di specificità. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la motivazione di merito fosse logica e sorretta da riscontri, avendo descritto il ricorrente come parte attiva della condotta, con ruolo di vedetta e di ricezione del denaro degli acquirenti, in concorso morale e materiale con gli altri soggetti coinvolti. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, perché il diniego del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 era stato fondato su una valutazione complessiva degli indici normativi, evidenziando profili di professionalità dell'attività di spaccio incompatibili con la lieve entità. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi sull'esclusione della continuazione, fondata sullo iato temporale tra i fatti, sulla diversità di condotte e persone coinvolte e sulla valutazione di una scelta di vita delinquenziale. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice applicata al fatto di detenzione e spaccio di cocaina oggetto della conferma di condanna.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza; il riconoscimento va escluso se anche uno solo degli elementi rilevanti depone contro la minima offensività.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per l'enunciazione dei motivi di ricorso.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il motivo che si risolve in una mera doglianza in fatto è inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi già dedotti in appello senza confrontarsi in modo critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di un vizio di motivazione sulla partecipazione concorsuale al reato è infondata quando la sentenza di merito abbia descritto, con riscontri probatori, una condotta attiva e funzionale all'esecuzione del fatto, anche se non sia stata possibile una formale identificazione personale in ogni passaggio dell'azione.
- Il riconoscimento della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti presuppone una valutazione globale e coordinata di tutti gli indici normativi; il giudice può negarla quando elementi significativi del caso concreto rivelino professionalità, non occasionalità, o comunque una offensività non minima.
- Il motivo di ricorso che censura l'esclusione della continuazione è inammissibile se non si misura con la specifica ratio decidendi adottata dal giudice di merito e si risolve nella richiesta di una diversa valutazione del fatto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa del ricorrente, consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13781/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13782/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13783/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13784/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13785/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13786/2026 del 16/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →