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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2812/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto da Conte con unico motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 263, 666, 667 e 676 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Conte censura la Corte di appello per aver ritenuto che il dissequestro del terreno nel 2012 avesse definitivamente sottratto competenza al giudice penale, rendendo nulla l'ordinanza del marzo 2023; sostiene invece che la conclusione favorevole del giudizio civile incidentale (sentenza definitiva della Corte d'appello del 20/5/2022) avrebbe fatto sopravvivere l'incidente di esecuzione principale e la competenza del giudice penale, che avrebbe potuto pronunciarsi tenendo conto dell'esito del giudizio civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, se il pubblico ministero dispone il dissequestro e la restituzione dei beni e tale provvedimento non è impugnato, le contestazioni successive alla definizione del procedimento penale non rientrano nella competenza del giudice dell'esecuzione (art. 676 c.p.p.), bensì eventualmente nella competenza del giudice civile (anche ai fini di risarcimento ai sensi dell'art. 263 c.p.p.). Nel caso concreto il bene (particella n. 405) era stato dissequestrato il 3/12/2012 e il procedimento penale si era definitivamente concluso con sentenza della Cassazione n. 17821/2018 che aveva annullato senza rinvio la condanna. Pertanto la Corte di appello ha correttamente dichiarato l'assenza di potere del giudice penale a decidere l'incidente di esecuzione; il ricorso è stato pertanto rigettato e Conte condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 263 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla restituzione dei beni e alle pretese risarcitorie di chi si ritiene ingiustamente pretermesso nella restituzione; la giurisprudenza indica che eventuali domande successive a dissequestri e definizione penale vanno eventualmente al giudice civile per l'accertamento della titolarità e per il risarcimento.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Materia collegata all'esecuzione e alle misure reali nel procedimento penale; la Corte ha ritenuto che, dopo dissequestro e definizione penale, il potere decisorio su questioni di titolarità non persista per il giudice dell'esecuzione penale.

  • art. 667 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel quadro delle norme sull'esecuzione penale e sugli incidenti di esecuzione; interpretata unitamente alle altre disposizioni per escludere la competenza del giudice penale quando il bene è stato dissequestrato e il procedimento penale si è definitivamente chiuso.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Fondamentale per la decisione: la Corte ha interpretato l'art. 676 nel senso che, una volta che il procedimento penale è definito e il dissequestro è intervenuto senza impugnazione, le successive questioni relative alla titolarità o alla restituzione dei beni non rientrano nella competenza del giudice dell'esecuzione penale bensì del giudice civile.

  • art. 674 cod. pen. e art. 256 d.lgs. 152/2006

    Riferiti in relazione alla precedente pronuncia penale che aveva condannato Conte per contravvenzioni connesse a tutela ambientale; la Cassazione ha ricordato che tale condanna era stata poi annullata dalla sentenza definitiva n. 17821/2018, evento rilevante ai fini della esclusione della competenza penale sull'incidente di esecuzione.

  • Sentenza Cass. n. 17821/2018 (giurisprudenza)

    Richiamata come fatto processuale decisivo: la pronuncia definitiva di annullamento senza rinvio ha determinato la definizione del procedimento penale, rafforzando l'effetto che la materia residua sulla competenza civile dopo il dissequestro.

Massime di principio

  • Se il pubblico ministero dispone il dissequestro e la restituzione dei beni e il provvedimento non è impugnato, le questioni successive relative alla titolarità o al risarcimento connesse a quei beni ricadono di norma nella competenza del giudice civile e non del giudice dell'esecuzione penale (art. 676 c.p.p.).
  • La sussistenza o meno della competenza del giudice penale sull'incidente di esecuzione dipende dallo stato processuale del bene (se ancora sottoposto a sequestro) e dalla definitività del procedimento penale; un dissequestro antegresso e una sentenza penale definitiva che chiude il procedimento sottraggono poteri decisori al giudice penale.
  • L'esito di un giudizio civile incidentale favorevole a una parte non comporta automaticamente la sopravvivenza della competenza del giudice penale sull'incidente di esecuzione se il bene è stato già dissequestrato e il processo penale si è concluso; in tal caso le eventuali contestazioni andranno valutate dal giudice civile.
  • In situazioni analoghe, verificare sempre: 1) la data e l'eventuale impugnazione del provvedimento di dissequestro; 2) la definitività del procedimento penale; 3) se sussistono domande di risarcimento per restituzioni ingiuste che vanno esperite davanti al giudice civile.
  • Se si ritiene che il dissequestro sia avvenuto illegittimamente o che la restituzione sia stata disposta a favore di soggetto non titolato, l'azione più appropriata è normalmente quella civile (eventualmente per responsabilità aggravata), non un incidente di esecuzione penale qualora il processo penale sia definito.

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