Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 01/10/2015 n. 5123 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

ICI - Agevolazioni ed Esenzioni - estensione dell'agevolazione prevista dall'art. 7, comma 1 lett. I, dlgs. N. 504/92 alle aree edificabili - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Roma Capitale contestava l'estensione dell'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992 a un terreno di 58.167 mq, ritenuto dall'Istituto area pertinenziale del complesso immobiliare destinato ad attività religiose, culturali e assistenziali. Il Comune sosteneva che l'agevolazione fosse di stretta interpretazione e riguardasse esclusivamente gli immobili e non le aree edificabili. Evidenziava inoltre che l'Istituto non aveva dichiarato il terreno come pertinenza nelle dichiarazioni ICI e che aveva presentato un progetto edilizio, assumendo l'obbligo di destinare l'area alla costruzione di un edificio per uffici.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello di Roma Capitale e riformato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo l'avviso di accertamento ICI di euro 41.356,84, oltre sanzioni e interessi. È stata respinta anche l'eccezione dell'Istituto relativa alla notificazione dell'appello in busta chiusa, considerata una mera irregolarità non invalidante. La Corte ha stabilito che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992 non è estensibile alle aree fabbricabili e che, nel caso concreto, non era stata dimostrata una pertinenzialità idonea a escludere la natura edificabile dell'area. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992

    immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive

    La disposizione è una norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione e si applica esclusivamente agli immobili destinati alle attività tassativamente indicate. Non può essere estesa in via analogica o interpretativa alle aree fabbricabili.

  • Art. 2, D.Lgs. n. 504/1992

    Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano; per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio

    La norma distingue il fabbricato, comprensivo dell'area occupata e della relativa pertinenza, dall'area fabbricabile, individuata in base alla possibilità legale o effettiva di edificazione.

  • Art. 817 c.c.

    Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa

    La pertinenzialità richiede sia un rapporto oggettivo e funzionale tra bene principale e bene accessorio, sia la volontà del proprietario di destinare durevolmente il bene al servizio del principale.

  • Art. 20, D.Lgs. n. 546/1992

    La notificazione dell'appello tributario mediante busta chiusa anziché mediante plico senza busta costituisce una mera irregolarità, se il contenuto dell'atto e la sua riferibilità alla parte non sono contestati.

  • Art. 87, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986

    Individua i soggetti cui fa riferimento l'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992.

  • Cassazione n. 5570/2011

    Conferma che le norme di esenzione fiscale sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti.

  • Cassazione n. 25127/2009

    Per qualificare un'area come pertinenza non basta un collegamento strumentale facilmente rimovibile; occorre una modificazione oggettiva e funzionale, stabile, tale da sterilizzare concretamente lo ius aedificandi.

Massime di principio

  • Le esenzioni e agevolazioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente: non possono essere estese per analogia a beni o situazioni non espressamente contemplati dalla norma.
  • L'esenzione prevista per immobili utilizzati direttamente per finalità assistenziali, didattiche, culturali o analoghe non si estende automaticamente alle aree edificabili circostanti, anche se di proprietà dello stesso ente.
  • Per qualificare un'area come pertinenza non è sufficiente che essa sia fisicamente vicina o utilizzata di fatto insieme al fabbricato: devono risultare un vincolo funzionale durevole, una destinazione stabile e, secondo la disciplina applicabile, gli adempimenti dichiarativi richiesti.
  • La presentazione di progetti edilizi o l'assunzione di obblighi di edificazione può dimostrare che l'area conserva una concreta capacità edificatoria e contraddire la sua qualificazione come pertinenza del fabbricato esente.
  • La mancata indicazione dell'area nelle dichiarazioni o denunce fiscali può compromettere la possibilità di far valere successivamente la sua natura pertinenziale, soprattutto quando la disciplina richiede una specifica dichiarazione del contribuente.
  • Per ottenere un'esenzione su un'area collegata a un immobile agevolato occorre verificare separatamente la natura catastale e urbanistica dell'area, la sua effettiva destinazione, l'eventuale sterilizzazione dello ius aedificandi e la corretta documentazione e dichiarazione della pertinenzialità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.