Sentenza del 30/06/2016 n. 1198 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Competenze e poteri degli Uffici - Integrazione o modificazione in aumento dell'accertamento sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi - Reiterazione dell'avviso - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della reiterazione o modificazione in aumento di un avviso di accertamento mediante la notifica di un nuovo avviso, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. 600/1973. La reiterazione è consentita solo quando, al momento del primo accertamento, l'Ufficio non avesse alcuna conoscenza, neppure potenziale, degli ulteriori elementi successivamente acquisiti. Non costituisce invece un elemento nuovo il semplice ripensamento dell'Ufficio sulla tecnica accertativa adottata o sul metodo di calcolo utilizzato.
La decisione
La reiterazione dell'accertamento è stata ritenuta legittima quando fondata su nuovi elementi realmente sopravvenuti e non conoscibili, neppure potenzialmente, al momento del primo accertamento. Al contrario, se il secondo avviso si basa soltanto su una diversa valutazione, su un diverso metodo o su un ripensamento della tecnica accertativa già disponibile, la reiterazione non è consentita. Il testo non indica gli importi, le parti nominative né l'esito processuale specifico del caso concreto.
Norme richiamate
Articolo 43 del D.P.R. 600/1973
Integrazione o modificazione in aumento dell'accertamento sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
La norma consente l'integrazione o la modificazione in aumento dell'accertamento solo quando l'Ufficio venga successivamente a conoscenza di nuovi elementi effettivamente non conosciuti, né conoscibili, al momento del primo accertamento. Una mera modifica della tecnica accertativa non soddisfa tale requisito.
Massime di principio
- Un secondo avviso di accertamento in aumento è legittimo soltanto se fondato su elementi nuovi acquisiti successivamente e non conoscibili dall'Ufficio al momento del primo accertamento.
- Non è sufficiente che l'Amministrazione scelga successivamente un metodo di accertamento diverso o ritenga più corretto un diverso calcolo: il ripensamento tecnico non equivale a un nuovo elemento.
- Per valutare la legittimità della reiterazione occorre confrontare i due avvisi e verificare se il secondo contiene informazioni realmente sopravvenute oppure soltanto una diversa elaborazione di dati già disponibili.
- L'onere di dimostrare la novità e la sopravvenuta conoscenza degli elementi posti a fondamento del secondo avviso grava sull'Ufficio accertatore.
- In assenza di elementi nuovi in senso sostanziale, il contribuente può contestare il secondo accertamento per violazione dell'articolo 43 del D.P.R. 600/1973.
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