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Sentenza

Sentenza del 30/06/2016 n. 366 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

REGISTRO - Alternatività IVA-Registro - Fabbricati strumentali assoggettati ad IVA - Assoggettamento ad imposta di registro - "Imposta sul volume d'affari" - è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione europea dell’applicazione dell’imposta di registro ai contratti di locazione di immobili strumentali assoggettati a IVA. La questione centrale è se l’imposta di registro, applicata sull’atto e reiterata per le annualità successive, possa trasformarsi sostanzialmente in un’imposta commisurata al volume d’affari, in violazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

La decisione

La sentenza afferma che, per i contratti di locazione di immobili strumentali soggetti a IVA, l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE impedisce che l’imposta di registro, già applicata al contratto, venga protratta sulle annualità successive in modo da assumere natura sostanziale di imposta sul volume d’affari. Il testo non indica gli estremi processuali né il dispositivo completo, pertanto non è possibile precisare se il ricorso sia stato formalmente accolto o respinto.

Norme richiamate

  • Art. 401 della direttiva 2006/112/CE

    Con riferimento ai contratti assoggettati ad IVA di locazione di immobili strumentali, l’art. 401 vieta che l’imposta di registro, già applicata sull’atto, protraendosi su annualità successive, si trasformi in una "imposta sul volume di affari".

    La norma consente agli Stati membri di mantenere imposte diverse dall’IVA, ma impedisce tributi che, per struttura e modalità di applicazione, colpiscano il volume d’affari in modo analogo all’IVA. L’imposta di registro non può quindi essere reiterata sulle annualità successive se tale reiterazione ne altera la natura, trasformandola sostanzialmente in un’imposta sul fatturato.

  • Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    Quando una locazione di immobile strumentale è soggetta a IVA, l’imposta di registro deve essere applicata nel rispetto dei limiti derivanti dalla disciplina unionale, evitando una duplicazione impositiva o un prelievo periodico assimilabile all’IVA.

Massime di principio

  • Per i contratti di locazione di immobili strumentali assoggettati a IVA, occorre verificare se l’imposta di registro sia applicata una tantum sull’atto oppure reiterata in relazione alle singole annualità.
  • Una tassa formalmente qualificata come imposta di registro può risultare incompatibile con il diritto dell’Unione se, per periodicità, base imponibile e collegamento ai canoni, assume sostanzialmente la funzione di un’imposta sul volume d’affari.
  • Il principio di alternatività impone di evitare che sul medesimo rapporto economico si cumuli un prelievo periodico avente effetti analoghi all’IVA.
  • La compatibilità del tributo va valutata in concreto, considerando struttura, base imponibile, frequenza dell’applicazione e rapporto tra imposta e volume dei canoni.

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