Sentenza del 30/06/2016 n. 366 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
REGISTRO - Alternatività IVA-Registro - Fabbricati strumentali assoggettati ad IVA - Assoggettamento ad imposta di registro - "Imposta sul volume d'affari" - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la compatibilità con il diritto dell’Unione europea dell’applicazione dell’imposta di registro ai contratti di locazione di immobili strumentali assoggettati a IVA. La questione centrale è se l’imposta di registro, applicata sull’atto e reiterata per le annualità successive, possa trasformarsi sostanzialmente in un’imposta commisurata al volume d’affari, in violazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
La decisione
La sentenza afferma che, per i contratti di locazione di immobili strumentali soggetti a IVA, l’art. 401 della direttiva 2006/112/CE impedisce che l’imposta di registro, già applicata al contratto, venga protratta sulle annualità successive in modo da assumere natura sostanziale di imposta sul volume d’affari. Il testo non indica gli estremi processuali né il dispositivo completo, pertanto non è possibile precisare se il ricorso sia stato formalmente accolto o respinto.
Norme richiamate
Art. 401 della direttiva 2006/112/CE
Con riferimento ai contratti assoggettati ad IVA di locazione di immobili strumentali, l’art. 401 vieta che l’imposta di registro, già applicata sull’atto, protraendosi su annualità successive, si trasformi in una "imposta sul volume di affari".
La norma consente agli Stati membri di mantenere imposte diverse dall’IVA, ma impedisce tributi che, per struttura e modalità di applicazione, colpiscano il volume d’affari in modo analogo all’IVA. L’imposta di registro non può quindi essere reiterata sulle annualità successive se tale reiterazione ne altera la natura, trasformandola sostanzialmente in un’imposta sul fatturato.
Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro
Quando una locazione di immobile strumentale è soggetta a IVA, l’imposta di registro deve essere applicata nel rispetto dei limiti derivanti dalla disciplina unionale, evitando una duplicazione impositiva o un prelievo periodico assimilabile all’IVA.
Massime di principio
- Per i contratti di locazione di immobili strumentali assoggettati a IVA, occorre verificare se l’imposta di registro sia applicata una tantum sull’atto oppure reiterata in relazione alle singole annualità.
- Una tassa formalmente qualificata come imposta di registro può risultare incompatibile con il diritto dell’Unione se, per periodicità, base imponibile e collegamento ai canoni, assume sostanzialmente la funzione di un’imposta sul volume d’affari.
- Il principio di alternatività impone di evitare che sul medesimo rapporto economico si cumuli un prelievo periodico avente effetti analoghi all’IVA.
- La compatibilità del tributo va valutata in concreto, considerando struttura, base imponibile, frequenza dell’applicazione e rapporto tra imposta e volume dei canoni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 giu 2016Sentenza del 30/06/2016 n. 361 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 30 giu 2016Sentenza del 30/06/2016 n. 364 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 30 giu 2016Sentenza del 30/06/2016 n. 1188 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 30 giu 2016Sentenza del 30/06/2016 n. 1198 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 30 giu 2016Sentenza del 30/06/2016 n. 1212 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 30 giu 2016Sentenza del 30/06/2016 n. 1220 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →