Sentenza del 30/06/2016 n. 1220 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Riassunzione giudizio interrotto - Necessità di notifica ai "successori della parte colpita dall'evento" della istanza di riassunzione del processo interrotto - Sussiste ai sensi del combinato disposto del D.lgs. 546/92 e art. 303 c.p.c..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che la notifica ai successori della parte colpita dall'evento interruttivo è necessaria. L'onere ricade sulla parte interessata alla riassunzione e deve essere adempiuto entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 43 del D.lgs. 546/1992. La mancata notifica nel termine può impedire la valida prosecuzione del giudizio e comportare l'estinzione del processo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la necessità di notificare ai successori della parte deceduta o comunque colpita dall'evento interruttivo l'istanza di riassunzione del processo, unitamente al provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza. La questione nasce dal coordinamento tra il D.lgs. 546/1992, che disciplina il processo tributario, e l'art. 303 c.p.c., applicabile per quanto non previsto e compatibile. Secondo tale disciplina, la parte che intende riassumere il giudizio deve notificare il ricorso per riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza a coloro che devono costituirsi per proseguirlo.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.
Il processo tributario è regolato prioritariamente dal D.lgs. 546/1992, ma consente l'applicazione integrativa delle norme del codice di procedura civile quando manchi una disciplina specifica e vi sia compatibilità.
Art. 43 del D.lgs. 546/1992
Termine di sei mesi per la riassunzione del processo interrotto.
La riassunzione deve essere effettuata entro sei mesi dall'evento interruttivo o dalla sua conoscenza secondo le modalità previste dalla norma; il termine è essenziale per evitare l'estinzione del giudizio.
Art. 303 c.p.c.
L'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.
In caso di interruzione, la parte che riassume deve notificare l'istanza o il ricorso per riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza a tutti i soggetti legittimati a proseguire il processo, inclusi i successori della parte deceduta.
Massime di principio
- Quando un processo tributario viene interrotto per morte o altro evento riguardante una parte, la riassunzione richiede il coinvolgimento formale dei successori o degli altri soggetti subentrati.
- Non è sufficiente depositare l'istanza di riassunzione presso la commissione tributaria: occorre notificare agli aventi diritto sia l'atto di riassunzione sia il provvedimento di fissazione dell'udienza.
- La notifica deve essere eseguita entro il termine previsto dall'art. 43 del D.lgs. 546/1992; il mancato rispetto del termine può determinare l'estinzione del processo.
- In assenza di una disciplina completa nel processo tributario, possono applicarsi le norme del codice di procedura civile, purché compatibili con il rito tributario.
- Chi intende riassumere il giudizio deve individuare correttamente tutti i successori o soggetti legittimati e conservare la prova delle notifiche effettuate.
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