Sentenza del 17/02/2020 n. 1513 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato l'avviso di iscrizione ipotecaria relativo a una serie di cartelle di pagamento tributarie per mancata prova della notifica delle cartelle prodromiche. Agenzia ed Equitalia hanno appellato sostenendo che le cartelle erano state regolarmente notificate (riunite nell'atto esecutivo unico alla base del preavviso di iscrizione ipotecaria). Equitalia ha altresì eccepito la mancata prova dell'esistenza di un fondo patrimoniale e l'inammissibilità del ricorso notificato via PEC prima dell'entrata in vigore del processo telematico; il contribuente ha contestato la regolarità formale dell'appello e disconosciuto le copie fotostatiche depositate.
La decisione
Gli appelli congiunti di Agenzia delle Entrate ed Equitalia sono stati accolti e la sentenza della CTP riformata. Il Collegio ha ritenuto che l'estratto del ruolo è idoneo a provare il credito vantato da Equitalia; le copie fotostatiche prodotte hanno efficacia probatoria in assenza di un disconoscimento espresso e specifico da parte del contribuente (ai sensi dell'art. 2719 c.c. e giurisprudenza di riferimento); la produzione degli avvisi di ricevimento è stata considerata necessaria e sufficiente a provare l'invio postale dei plichi contenuti nella relata di notifica. Il contribuente non ha fornito la prova che l'atto impugnato non fosse comunque idoneo a sorreggere la pretesa complessiva; inoltre il credito risultante dall'atto era ben superiore al minimo legale richiesto per l'iscrizione ipotecaria. Perciò l'iscrizione ipotecaria è stata ritenuta legittima. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2719 c.c.
Le copie fotografiche (e per estensione le fotocopie) hanno efficacia pari alle autentiche se la conformità all'originale è attestata da pubblico ufficiale o non sono espressamente disconosciute. Nel caso in esame, in mancanza di un disconoscimento espresso e specifico del contribuente, le copie prodotte fanno piena prova.
art. 2714 ss. c.c.
Richiamate a supporto del valore probatorio delle scritture e delle copie; la copia non disconosciuta acquista valore probatorio analogo all'originale ai fini degli artt. 2714 e seguenti.
Corte di Cassazione, sez. III, sent. n. 11794/2016
Ha affermato che l'estratto del ruolo è idoneo a provare il credito indicato nella cartella esattoriale, compresa la natura tributaria del credito, e quindi utile anche per la verifica della competenza giurisdizionale.
Corte di Cassazione, sez. civ., 1° luglio 2014, n. 14893
Giurisprudenza richiamata per l'affermazione che il disconoscimento della copia deve essere specifico e determinato; non è sufficiente una generica impugnazione dei documenti prodotti in copia.
Massime di principio
- L'estratto del ruolo costituisce prova idonea del credito indicato nella cartella esattoriale e della sua natura tributaria per valutare la legittimità dell'azione esecutiva.
- Le copie fotostatiche o fotocopie hanno efficacia probatoria se non vengono disconosciute in modo espresso e specifico: il disconoscimento generico non è sufficiente per privare la copia della sua efficacia.
- Il disconoscimento rilevante deve mirare a contestare puntualmente la conformità della copia all'originale o l'autenticità della sottoscrizione; in mancanza di ciò il giudice può ritenere valide le copie prodotte.
- La produzione degli avvisi di ricevimento è in generale adeguata a provare l'invio postale dei documenti indicati nella relata di notifica e contribuisce a fondare la prova della regolare notifica.
- Per ottenere l'annullamento di un atto di preavviso/iscrizione ipotecaria il contribuente deve dimostrare non solo vizi formali isolati delle singole cartelle, ma che l'atto complessivo non sia capace di sorreggere la pretesa (es. assenza totale di credito).
- Se l'ammontare del credito indicato nell'atto è superiore al limite legale minimo per l'iscrizione ipotecaria, la presunzione di legittimità dell'iscrizione è rafforzata salvo prova specifica contraria del contribuente.
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