Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 154/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202400347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazioni di due rapporti informativi relativi ai periodi 22 dicembre 2022–5 febbraio 2023 e 6 febbraio 2023–26 giugno 2023, nella parte recante il giudizio finale, nonché la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha dedotto, con unico motivo, il difetto di motivazione e la motivazione apparente della sentenza di primo grado, sostenendo che il rapporto informativo, riferito a un periodo inferiore a 180 giorni, non dovesse contenere un giudizio conclusivo. Ha inoltre contestato l’esercizio della discrezionalità valutativa dell’Amministrazione, ritenendo che il compilatore del primo rapporto, avendo avuto alle proprie dipendenze il militare per soli due giorni, avrebbe dovuto astenersi e non avrebbe avuto elementi sufficienti per ridurre la valutazione; ha lamentato altresì il contrasto con le precedenti valutazioni, l’assenza di fatti negativi idonei a giustificare il peggioramento e la mancata considerazione delle attività svolte nel secondo periodo di riferimento. In via preliminare, l’Amministrazione aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello per violazione del divieto di nova e dedotto la rinuncia ad alcune censure di primo grado.

La decisione

Il CGARS ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità per novità dei motivi, ritenendo che la contestazione relativa alla breve durata del servizio alle dipendenze del compilatore costituisse una specificazione di doglianze già dedotte e non una nuova domanda o una nuova causa petendi. Ha respinto anche l’eccezione di rinuncia alle censure sulla fluttuazione peggiorativa delle valutazioni. Nel merito, ha accolto l’appello limitatamente alla censura concernente la presenza del giudizio finale nei rapporti informativi. Ha chiarito che i rapporti informativi, riferiti a periodi inferiori a 180 giorni, si distinguono dalle schede valutative anche perché non devono recare il giudizio conclusivo, destinato alla valutazione finale; tale conclusione è confermata dalla nota del modello amministrativo, che impone di riportare la voce di qualifica fissata dall’ultimo revisore soltanto quando la comunicazione riguarda una scheda valutativa. Sono state invece respinte le censure relative al merito della valutazione. I giudizi caratteristici del personale militare esprimono un’ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto per abnormità, arbitrarietà, irrazionalità, illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, l’Amministrazione aveva fornito elementi informativi sufficienti, anche mediante acquisizione di informazioni dal precedente reparto, e aveva motivato il giudizio con riferimento al passaggio del militare a un nuovo ruolo, alla necessità di acquisire le relative competenze e alle concrete modalità di svolgimento del servizio. Il peggioramento rispetto alle precedenti valutazioni non costituiva, di per sé, contraddittorietà o illegittimità, poiché i giudizi relativi a periodi diversi sono autonomi e non sussiste un diritto alla conservazione del livello valutativo precedentemente conseguito. La sentenza del TAR è stata quindi parzialmente riformata: sono state annullate le comunicazioni dei due rapporti informativi soltanto nella parte recante il giudizio finale, con espunzione della relativa locuzione. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Richiamato per evidenziare che la sentenza di primo grado era stata pronunciata in forma semplificata.

  • art. 104 c.p.a.

    Il divieto di nova in appello impedisce l’introduzione di nuove domande o di nuovi fatti costitutivi che amplino il thema decidendum; non preclude la specificazione esplicativa di censure già dedotte.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in correlazione con l’art. 104 c.p.a. per delimitare il divieto di mutatio libelli in appello.

  • art. 2138 d.lgs. 66/2010

    Richiamato nel contesto della disciplina dei documenti caratteristici e dei poteri valutativi dei superiori gerarchici; la decisione precisa tuttavia che il rapporto informativo riferito a meno di 180 giorni non deve contenere il giudizio conclusivo.

  • d.P.R. 429/1967

    «Riportare la voce di qualifica fissata dall’ultimo revisore solo nel caso in cui la “Comunicazione” si riferisce a “Scheda valutativa”»

    La nota del modello utilizzato conferma che la voce di qualifica o giudizio finale deve essere riportata soltanto per le schede valutative e non per i rapporti informativi.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

Massime di principio

  • I rapporti informativi del personale militare riferiti a un periodo di servizio inferiore a 180 giorni non devono contenere il giudizio conclusivo destinato alla valutazione finale; l’inserimento di tale giudizio, anche se dovuto all’utilizzo di un modello amministrativo predisposto, comporta l’illegittimità della comunicazione limitatamente a quella parte.
  • I giudizi contenuti nelle schede valutative e nei rapporti informativi del personale militare costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e non possono essere sostituiti dal giudice amministrativo con proprie valutazioni, salvo il riscontro di arbitrarietà, abnormità, irrazionalità, illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti.
  • La brevità del periodo durante il quale il compilatore ha avuto direttamente alle proprie dipendenze il militare non rende automaticamente illegittimo il rapporto informativo, quando il compilatore abbia acquisito elementi informativi da altri responsabili o articolazioni dell’Amministrazione e abbia indicato concrete ragioni poste a fondamento del giudizio.
  • I giudizi caratteristici relativi a periodi diversi sono autonomi e possono variare, anche in senso peggiorativo, senza che il semplice scostamento rispetto alle precedenti valutazioni integri eccesso di potere per contraddittorietà o imponga una motivazione rafforzata.
  • Nel giudizio amministrativo d’appello, la specificazione o esplicazione di una censura già proposta in primo grado non costituisce motivo nuovo vietato, purché non introduca un diverso petitum, una diversa causa petendi o nuovi fatti costitutivi della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.