Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1230/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento i) del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Napoli ''Federico II'' n. 1078/2025, datato 12.3.2025, con cui la dott.ssa Alessia Postiglione è stata dichiarata vincitrice della selezione per colloquio e titoli, indetta con bando n. 3312 del 25.7.2024, per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato per la durata di anni 3, per il gruppo scientifico disciplinare 05/BIOS-01-Botanica, settore scientifico disciplinare bios-01/c-Botanica ambientale e applicata, per le esigenze del dipartimento di Biologia codice identificativo-3_RTDA-2024-2025; ii) della relativa graduatoria di merito approvata con lo stesso decreto; iii) di tutti gli atti assunti dalla Commissione giudicatrice della graduatoria di merito ivi compresi quelli di cui la ricorrente ha avuto conoscenza a mezzo dell'atto di accesso agli atti; iv) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202502417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto rettorale di approvazione della graduatoria e proclamazione della vincitrice di una selezione per un ricercatore a tempo determinato, nonché gli atti della commissione giudicatrice

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università e vincitrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato la valutazione dei propri titoli, sostenendo che le spettassero ulteriori 5,5 punti: un punto per l'attività di ricerca, quattro punti per la partecipazione a progetti e 0,5 punti per l'abilitazione scientifica nazionale. Ha dedotto che, con il punteggio corretto di 60,5 anziché 55, avrebbe superato la soglia minima di 60/100 prevista dal bando. Ha inoltre contestato la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della vincitrice, censurando in particolare il punteggio attribuito a due pubblicazioni e l'Impact Factor riconosciuto per un articolo pubblicato sulla rivista Chemosphere. In via subordinata ha dedotto l'illegittima composizione della commissione, sostenendo che una commissaria fosse incompatibile per la collaborazione professionale e scientifica con la vincitrice, assegnista di ricerca presso il medesimo dipartimento.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Quanto alla valutazione dell'attività di ricerca della ricorrente, il TAR ha ritenuto corretta l'esclusione dei dodici mesi svolti come ricercatrice a tempo determinato, perché non riconducibili alle categorie predeterminate dalla commissione; corretta l'attribuzione di un punto per i dodici mesi di assegno di ricerca; corretta la valutazione proporzionale dei diciannove mesi di borse di studio e dei sei mesi di ulteriori attività di ricerca. Il giudizio di "ottimo" riportato nel verbale è stato qualificato come errore materiale, essendo coerente il punteggio di due punti con il giudizio di "buono". Anche la valutazione della partecipazione a progetti è stata ritenuta legittima: i progetti contestati non risultavano riferibili alla candidata nei termini richiesti dai criteri e, comunque, l'eventuale diversa imputazione avrebbe portato il punteggio complessivo soltanto a 56, comunque inferiore alla soglia. L'abilitazione scientifica nazionale non era inclusa tra i titoli valutabili. Le censure relative ai titoli della vincitrice sono state respinte in applicazione dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica della commissione: non erano ravvisabili illogicità manifesta, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento, ma soltanto una diversa valutazione personale della ricorrente. È stato inoltre ritenuto corretto il riconoscimento dell'Impact Factor della rivista Chemosphere, pari a 8,1 nel periodo rilevante, poiché la pubblicazione risaliva a febbraio 2024 e l'indicatore era stato pubblicato da Clarivate nel giugno 2024. Infine, la collaborazione tra la vincitrice e la commissaria non è stata ritenuta sufficiente a configurare incompatibilità: occorre un rapporto professionale caratterizzato da significativa cointeressenza economica, reciproci interessi e connotazione fiduciaria, tale da oltrepassare la normale collaborazione accademica. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento alla correttezza e alla ragionevolezza della valutazione concorsuale; la censura è stata respinta.

  • art. 97 Cost.

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento della procedura; il TAR non ha ravvisato violazioni.

  • art. 51 c.p.c.

    Le ipotesi di incompatibilità dei commissari non sono suscettibili di estensione analogica; la mera collaborazione professionale o scientifica non basta, in assenza di un rapporto particolarmente intenso e qualificato.

  • art. 11, comma 1, d.P.R. 487/1994

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla terzietà e imparzialità della commissione; la censura è stata respinta.

  • artt. 1 e 6-bis l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi di correttezza, trasparenza e conflitto di interessi; il TAR non ha ravvisato una situazione di incompatibilità.

  • art. 134 c.p.a.

    Il sindacato sostitutivo del giudice sulle valutazioni discrezionali è ammesso soltanto nei casi tassativi di giurisdizione estesa al merito; al di fuori di tali casi il giudice può verificare solo vizi quali illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento.

Massime di principio

  • Nelle selezioni universitarie, la valutazione dei titoli deve essere effettuata secondo le categorie e i criteri predeterminati dalla commissione; non possono essere riconosciuti titoli non ricompresi nella griglia di valutazione, anche se astrattamente attinenti all'esperienza professionale del candidato.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione nell'apprezzamento tecnico delle pubblicazioni e dei titoli; il sindacato è ammesso soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento.
  • Un errore materiale nella trascrizione del giudizio della commissione non determina l'illegittimità della valutazione quando il punteggio attribuito e gli elementi istruttori consentono di ricostruire con chiarezza la volontà effettivamente espressa dall'organo valutatore.
  • La mera collaborazione professionale, scientifica o accademica tra un candidato e un componente della commissione non determina di per sé incompatibilità; è necessario dimostrare una significativa cointeressenza economica e professionale, con rapporto fiduciario intenso e tale da mettere concretamente in dubbio l'imparzialità del giudizio.
  • La contestazione dei punteggi attribuiti al vincitore può conservare interesse anche quando il ricorrente non abbia superato la soglia minima, se l'eventuale riduzione del punteggio del vincitore potrebbe comportare la riedizione della procedura in assenza di altri candidati utilmente collocati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggiCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.