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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22018/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2008 e 2009, emessi all’esito di PVC, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava a una società operante nel commercio di prodotti elettronici la partecipazione consapevole a una frode IVA mediante operazioni soggettivamente inesistenti. Secondo l’Ufficio, alcuni fornitori erano soggetti privi di struttura economica e di documentazione contabile, cd. "cartiere", e gli acquisti si inserivano in una catena fraudolenta che rendeva indetraibile l’IVA. La CTR aveva invece rigettato l’appello dell’Ufficio ritenendo provata la buona fede della società, valorizzando anche elementi tratti dal processo penale e l’effettività dei pagamenti e delle consegne. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva: violazione delle norme sulle presunzioni e sull’onere della prova, per non avere la CTR valutato complessivamente gli indizi di frode; erronea applicazione dei principi eurounitari in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, sostenendo che non fosse richiesta una prova piena della partecipazione fraudolenta, ma la sola consapevolezza o conoscibilità, anche per colpa, della frode; violazione dell’onere probatorio, perché la CTR avrebbe indebitamente posto a carico dell’Ufficio una prova più gravosa e avrebbe attribuito rilievo a circostanze irrilevanti, come la regolarità formale della contabilità, delle spedizioni e dei pagamenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che, nelle frodi IVA con operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice di merito deve valutare gli indizi sia analiticamente sia nel loro complesso, per verificare se essi integrino una valida prova presuntiva della consapevolezza del cessionario o della sua colpevole ignoranza. Ha precisato che l’Amministrazione deve provare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione a monte; una volta assolto tale onere, il contribuente deve provare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese del giudizio di legittimità, perché non aveva correttamente applicato tali principi, avendo trascurato la carenza strutturale dei fornitori e avendo valorizzato elementi non decisivi, come la mera esistenza di scambi materiali e pagamenti regolari.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    Usato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell’onere della prova: l’Ufficio deve provare la consapevolezza o conoscibilità della frode, il contribuente la propria diligenza.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici e inferenza dal fatto noto al fatto ignoto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la valutazione degli indizi secondo gravità, precisione e concordanza, sia analiticamente sia complessivamente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel contesto della dedotta errata valutazione della prova e del materiale istruttorio.

  • art. 408 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti del procedimento penale, ritenuti non decisivi nel giudizio tributario.

  • art. 654 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’erronea estensione degli effetti del giudicato o degli esiti penali nel processo tributario.

  • art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato nel quadro delle frodi tributarie, ma non è oggetto di una specifica affermazione decisoria autonoma.

  • art. 19, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato per il diritto alla detrazione IVA e i limiti in caso di operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato come base dell’accertamento IVA fondato anche su elementi presuntivi.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, il fatto ignoto da provare è la consapevolezza del cessionario, o comunque la sua conoscibilità con l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in una frode IVA a monte.
  • La prova dell’Amministrazione può essere fornita mediante presunzioni semplici; il giudice di merito deve valutarle sia singolarmente sia nel loro insieme, ricostruendo il quadro complessivo degli indizi.
  • Una volta che l’Ufficio abbia dimostrato indizi gravi, precisi e concordanti della frode e della conoscibilità della stessa, grava sul contribuente l’onere di provare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
  • In tema di frode IVA a monte, la regolarità formale della contabilità, delle consegne o dei pagamenti non esclude di per sé la frode e non è di per sé decisiva se il problema riguarda la reale identità del fornitore e la struttura fraudolenta dell’operazione.
  • Il giudice di merito non può limitarsi a escludere la piena consapevolezza o la complicità del contribuente; deve invece verificare se il comportamento tenuto sia stato diligente secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, rispetto alle circostanze concrete.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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