Cassazione Civile, Ordinanza n. 17482/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute in base a due contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto due attrezzi agricoli acquistati dalla società di leasing e utilizzati dall’utilizzatore. I beni risultavano poi sottratti da ignoti. La concedente aveva anche dato atto di un indennizzo assicurativo erogato dalla compagnia per uno dei due furti, imputato a parziale riduzione dell’esposizione debitoria dell’utilizzatore. L’utilizzatore, opposto il decreto e chiamata in causa la compagnia assicuratrice, aveva chiesto di essere manlevato. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la domanda verso l’assicuratore; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ma con diversa motivazione, ritenendo che l’utilizzatore fosse legittimato ad agire in surroga, pur non avendo provato i presupposti dell’indennizzo, non essendo sufficiente la sola denuncia di furto. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la compagnia era rimasta silente e contumace nel primo grado, non aveva mai contestato l’effettivo furto né la copertura assicurativa, e aveva persino liquidato uno dei sinistri; pertanto la Corte territoriale avrebbe illegittimamente richiesto una prova ulteriore del furto nonostante l’assenza di specifiche contestazioni dell’assicuratore.
La decisione
La Corte ha ritenuto superata l’eccezione preliminare di improcedibilità, poiché il difetto iniziale di attestazione di conformità del deposito è stato sanato entro il termine utile grazie alla successiva produzione dell’attestazione e secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato in sentenza. Nel merito ha accolto il motivo di ricorso: ha affermato che l’onere di provare il furto e quindi il diritto all’indennizzo sorge solo in presenza di un espresso diniego o di una specifica contestazione dell’assicuratore; in mancanza di tale contestazione, non è sufficiente richiedere ulteriori prove oltre l’allegazione del fatto costitutivo secondo contratto. Ha inoltre rilevato che la compagnia era rimasta contumace in primo grado, sicché le contestazioni formulate solo in appello erano tardive. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
l’eccezione di improcedibilità per mancato deposito di copia autentica della sentenza notificata non è stata accolta perché il vizio risultava sanato entro il termine rilevante
art. 9, comma 1-bis e comma 1-ter, L. 53/1994
richiamati in relazione all’attestazione di conformità degli atti notificati via PEC
art. 6, comma 1, L. 53/1994
richiamato in tema di notificazione in proprio e attestazione di conformità
art. 115 c.p.c.
dedotto come violato per l’erronea valutazione del materiale probatorio e delle contestazioni della controparte
art. 116 c.p.c.
dedotto come violato per l’errata valutazione della prova del furto e del diritto all’indennizzo
art. 2697 c.c.
l’onere di provare il sinistro assicurato grava sull’assicurato solo se l’assicuratore contesta specificamente il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo
art. 360 c.p.c.
il ricorso è stato proposto per violazione di legge e omesso esame/erronea valutazione dei fatti decisivi
artt. 30656/2017, 32637/2022, 1935/2003, 26283/2024
giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, nell’assicurazione contro i danni, il sinistro deve essere provato dall’assicurato se l’assicuratore lo contesta; la sola denuncia di furto non basta
Cass. SS.UU. 8312/2019
la mancanza iniziale del deposito autentico non determina improcedibilità se il controricorrente deposita copia autenticata entro l’udienza/camera di consiglio, sanando il vizio
Massime di principio
- Nell’assicurazione contro i danni, l’assicurato deve provare il verificarsi del sinistro e la sua riconducibilità al rischio coperto solo quando l’assicuratore abbia formulato un espresso diniego o una specifica contestazione del fatto costitutivo del diritto all’indennizzo.
- La denuncia di furto presentata all’autorità non è, di per sé, prova sufficiente dell’effettiva sottrazione del bene quando tale evento sia contestato dall’assicuratore.
- In assenza di contestazione specifica dell’assicuratore, l’assicurato assolve l’onere probatorio allegando il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo secondo quanto previsto dal contratto.
- La contumacia dell’assicuratore nel primo grado di giudizio impedisce di valorizzare come tempestive contestazioni introdotte soltanto in appello.
- L’improcedibilità del ricorso per cassazione per difetto di deposito di copia autentica della decisione notificata può essere sanata se la copia autenticata viene prodotta nel termine rilevante secondo la giurisprudenza di legittimità.
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