Sentenza n. 1355/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento 1. del Provvedimento della Commissione Elettorale Circondariale di Enna di cui al Verbale n. 98 del 29.4.2026, notificato il 30.4.2026, che per i motivi ivi esposti ha escluso “il candidato MESSINA Antonio, nato a Palermo il 10/05/1993, dalla lista dei candidati e dalla competizione elettorale”; 2. del Provvedimento della Commissione Elettorale Circondariale di Enna di cui al Verbale n. 108 del 30.4.2026 che, per i motivi ivi esposti, ha rigettato “la richiesta di revoca in autotutela del provvedimento di esclusione”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione di un candidato dalla lista e dalla competizione elettorale per carenza di autenticazione della sottoscrizione sulla dichiarazione di accettazione della candidatura, nonché rigetto della richiesta di revoca in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato elettorale)
Prevale il privato
La controversia
In vista delle elezioni amministrative del Comune di Enna, la Commissione Elettorale Circondariale ha ammesso la lista “FARE COMUNE”, ma ha escluso uno dei candidati consiglieri perché il modello 5 quater, contenente la dichiarazione di accettazione della candidatura, recava il timbro dell’ufficio ma non l’indicazione nominativa e la firma del pubblico ufficiale autenticatore. I ricorrenti hanno dedotto la violazione della disciplina elettorale e delle norme sull’autenticazione, sostenendo che il vizio fosse una mera incompletezza formale, sanabile mediante soccorso istruttorio o regolarizzazione, e non una radicale mancanza di autenticazione. Hanno evidenziato che il candidato aveva sottoscritto personalmente il modulo, che non vi erano dubbi sulla sua identità o sulla genuinità della firma, che gli altri moduli presentati contestualmente erano stati regolarmente autenticati dallo stesso pubblico ufficiale e che questi documenti costituivano un’unica sequenza documentale, con reciproci richiami. Sono stati inoltre dedotti la violazione dei principi di favor participationis e proporzionalità, il difetto di istruttoria e motivazione, la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità, nonché la lesione del legittimo affidamento ingenerato dalla documentazione attestante la regolarità delle dichiarazioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’esclusione, ammettendo il candidato alla competizione elettorale. Il Collegio ha ritenuto in linea di principio corretto il percorso argomentativo della Commissione, secondo cui l’autenticazione della sottoscrizione costituisce garanzia essenziale. Tuttavia, nel caso concreto, la carenza riguardava soltanto il modello 5 quater ed era valutabile alla luce degli altri documenti contestualmente prodotti: il modello 6 bis e la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 7, comma 8, l.r. n. 7/1992 erano stati regolarmente sottoscritti e autenticati nella stessa data. Quest’ultima dichiarazione richiamava espressamente la dichiarazione di accettazione della candidatura, confermandone il contenuto, mentre il modello 5 quater richiamava a sua volta la dichiarazione allegata. La documentazione costituiva quindi un’unica sequenza documentale, raccolta contestualmente e attestata come regolare dal pubblico ufficiale. Ne derivava che la funzione di garanzia della normativa elettorale era stata sostanzialmente soddisfatta e che la carenza dell’indicazione e della firma dell’autenticatore integrava, al più, un’incompletezza formale sanabile, non idonea a giustificare l’esclusione. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate in ragione della natura interpretativa della decisione.
Norme richiamate
art. 129 c.p.a.
Disciplina il rito applicabile alle controversie relative agli atti del procedimento elettorale preparatorio; il ricorso è stato deciso nell’udienza collegiale elettorale.
art. 33 d.P.R. 570/1960
È stato invocato dai ricorrenti quale base per la regolarizzazione della documentazione elettorale entro il termine previsto; la sentenza qualifica comunque la carenza come formalmente sanabile.
art. 14 l. 53/1990
Richiamato dai ricorrenti nella disciplina delle autenticazioni delle sottoscrizioni elettorali; la decisione valorizza il soddisfacimento sostanziale della funzione di garanzia dell’autenticazione.
art. 21 d.P.R. 445/2000
Richiamato dai ricorrenti in relazione alle modalità di autenticazione; la sentenza ritiene decisiva la connessione documentale e la presenza di autenticazioni regolari negli atti contestualmente formati.
art. 7, comma 8, l.r. Sicilia n. 7/1992
La dichiarazione resa ai sensi di questa disposizione, regolarmente sottoscritta e autenticata, richiama e conferma la dichiarazione di accettazione della candidatura, contribuendo a dimostrare l’unitarietà della sequenza documentale.
art. 1 l.r. Sicilia n. 35/1997
Richiamato quale disposizione che ha sostituito l’art. 7, comma 8, l.r. Sicilia n. 7/1992, disciplinando la dichiarazione aggiuntiva collegata all’accettazione della candidatura.
art. 48 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della massima partecipazione alla competizione elettorale; il principio è coerente con la qualificazione del vizio come mera incompletezza formale non impeditiva della candidatura.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, non esaminati autonomamente perché assorbiti dall’accoglimento della censura principale.
Massime di principio
- Quando la dichiarazione di accettazione della candidatura presenta una carenza formale nell’indicazione o nella sottoscrizione del pubblico ufficiale autenticatore, la carenza non comporta automaticamente l’esclusione del candidato se, dagli altri documenti contestualmente prodotti e regolarmente autenticati, risultano confermati l’identità del candidato, la volontà di accettare la candidatura e l’effettivo inserimento della dichiarazione nella medesima sequenza documentale.
- La funzione di garanzia dell’autenticazione elettorale può ritenersi sostanzialmente soddisfatta quando documenti collegati, raccolti contestualmente dal medesimo pubblico ufficiale e corredati da reciproci richiami, consentano di ricostruire con certezza l’unicità dell’operazione e la riferibilità della sottoscrizione al candidato.
- L’amministrazione elettorale deve distinguere tra totale mancanza dell’autenticazione e incompletezza formale dell’attestazione: soltanto la prima, ove incida sulle garanzie essenziali di genuinità e riferibilità della candidatura, può giustificare l’esclusione, mentre la seconda è sanabile quando non residuino dubbi sull’identità del dichiarante e sulla sua volontà partecipativa.
- Nel procedimento elettorale preparatorio, l’esclusione costituisce una misura non giustificata da mere irregolarità formali quando la documentazione complessiva consenta di raggiungere lo scopo di garanzia perseguito dalla disciplina e non sussistano dubbi di falsità, incertezza sull’identità del candidato o manipolazione della volontà elettorale.
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