Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3732/2026 - Napoli, Sezione 6

Avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del per-messo di soggiorno avanzata dal richiedente nostro assistito in data 24.07.2025;

Giustizia amministrativa202600499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata il 24 luglio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Napoli sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. L'istanza era stata corredata della documentazione necessaria e successivamente integrata con l'attestato di conoscenza della lingua italiana di livello A2. Alla data di proposizione del ricorso, il 22 gennaio 2026, era ampiamente decorso il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, senza l'adozione di un provvedimento conclusivo. L'Amministrazione ha chiesto la cessazione della materia del contendere, sostenendo di avere svolto attività istruttoria e di avere notificato al ricorrente, il 25 marzo 2026, un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, ritenuto idoneo a interrompere l'inerzia. La questione decisiva ha riguardato l'idoneità del preavviso di rigetto, quale atto endoprocedimentale e interlocutorio, a far venir meno il silenzio-inadempimento e l'interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento. Il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza era decorso senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il preavviso di rigetto non è stato ritenuto sufficiente a interrompere il silenzio-inadempimento né a determinare la cessazione della materia del contendere, poiché costituisce un atto endoprocedimentale volto a instaurare il contraddittorio pre-decisionale e non definisce la posizione giuridica dell'istante. Solo un provvedimento espresso e definitivo, conclusivo del procedimento, può adempiere l'obbligo di provvedere. L'Amministrazione resta inoltre tenuta a valutare le osservazioni eventualmente presentate dal privato e a motivare il provvedimento finale, anche quanto al loro eventuale mancato accoglimento. Il TAR ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato un commissario ad acta, destinato a intervenire entro un ulteriore termine di sessanta giorni su istanza della parte interessata. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione e consente al giudice di ordinare la conclusione del procedimento, nominando anche un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Consente la nomina del commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva dell'obbligo di provvedere.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda.

    Fissa il termine di sessanta giorni per la definizione del procedimento relativo al permesso di soggiorno; il suo decorso, unitamente al dovere generale di conclusione del procedimento, rende azionabile la tutela contro il silenzio.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Impone alla Pubblica Amministrazione di concludere ogni procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è un atto endoprocedimentale volto a instaurare il contraddittorio pre-decisionale e non costituisce il provvedimento conclusivo idoneo ad adempiere l'obbligo di provvedere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del GDPR, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere si considera adempiuto soltanto con l'adozione di un provvedimento espresso e definitivo, idoneo a concludere il procedimento e a definire la posizione dell'istante.
  • Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, in quanto atto endoprocedimentale e interlocutorio diretto a instaurare il contraddittorio pre-decisionale, non interrompe il silenzio-inadempimento e non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso contro l'inerzia.
  • Anche dopo la comunicazione dei motivi ostativi, l'Amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, valutando le osservazioni del privato e dando conto delle ragioni del loro eventuale mancato accoglimento.
  • Quando l'inerzia amministrativa persiste, il giudice adito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. può fissare un termine perentorio per la conclusione del procedimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale successivo esercizio del potere sostitutivo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.