Sentenza n. 3732/2026 - Napoli, Sezione 6
Avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del per-messo di soggiorno avanzata dal richiedente nostro assistito in data 24.07.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata il 24 luglio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Napoli sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. L'istanza era stata corredata della documentazione necessaria e successivamente integrata con l'attestato di conoscenza della lingua italiana di livello A2. Alla data di proposizione del ricorso, il 22 gennaio 2026, era ampiamente decorso il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, senza l'adozione di un provvedimento conclusivo. L'Amministrazione ha chiesto la cessazione della materia del contendere, sostenendo di avere svolto attività istruttoria e di avere notificato al ricorrente, il 25 marzo 2026, un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, ritenuto idoneo a interrompere l'inerzia. La questione decisiva ha riguardato l'idoneità del preavviso di rigetto, quale atto endoprocedimentale e interlocutorio, a far venir meno il silenzio-inadempimento e l'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento. Il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza era decorso senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il preavviso di rigetto non è stato ritenuto sufficiente a interrompere il silenzio-inadempimento né a determinare la cessazione della materia del contendere, poiché costituisce un atto endoprocedimentale volto a instaurare il contraddittorio pre-decisionale e non definisce la posizione giuridica dell'istante. Solo un provvedimento espresso e definitivo, conclusivo del procedimento, può adempiere l'obbligo di provvedere. L'Amministrazione resta inoltre tenuta a valutare le osservazioni eventualmente presentate dal privato e a motivare il provvedimento finale, anche quanto al loro eventuale mancato accoglimento. Il TAR ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato un commissario ad acta, destinato a intervenire entro un ulteriore termine di sessanta giorni su istanza della parte interessata. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione e consente al giudice di ordinare la conclusione del procedimento, nominando anche un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Consente la nomina del commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva dell'obbligo di provvedere.
art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998
Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda.
Fissa il termine di sessanta giorni per la definizione del procedimento relativo al permesso di soggiorno; il suo decorso, unitamente al dovere generale di conclusione del procedimento, rende azionabile la tutela contro il silenzio.
art. 2 l. n. 241/1990
Impone alla Pubblica Amministrazione di concludere ogni procedimento con un provvedimento espresso.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto è un atto endoprocedimentale volto a instaurare il contraddittorio pre-decisionale e non costituisce il provvedimento conclusivo idoneo ad adempiere l'obbligo di provvedere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Costituisce, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del GDPR, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte mediante oscuramento.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere si considera adempiuto soltanto con l'adozione di un provvedimento espresso e definitivo, idoneo a concludere il procedimento e a definire la posizione dell'istante.
- Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, in quanto atto endoprocedimentale e interlocutorio diretto a instaurare il contraddittorio pre-decisionale, non interrompe il silenzio-inadempimento e non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso contro l'inerzia.
- Anche dopo la comunicazione dei motivi ostativi, l'Amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, valutando le osservazioni del privato e dando conto delle ragioni del loro eventuale mancato accoglimento.
- Quando l'inerzia amministrativa persiste, il giudice adito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. può fissare un termine perentorio per la conclusione del procedimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale successivo esercizio del potere sostitutivo.
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