Cassazione Penale, Sentenza n. 41857/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) omessa pronuncia e carenza di motivazione della Corte d'appello sull'istanza, formulata in sede di conclusioni scritte ai sensi dell'art.23-bis d.l. 9/11/2020, n.149, di non applicare la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.88/2019 (violazione art.606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. e art.222, comma 2, quarto periodo d.lgs. n.285/1992); 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art.62-bis cod.pen. (violazione art.606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen.), sotto il profilo che il grado della colpa sarebbe minimo e ricorrerebbero elementi positivi della personalità della imputata e la concausalità di un altro conducente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato soltanto sul primo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla revoca della patente di guida e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma affinché si pronunci con motivazione specifica e distinta sui presupposti della revoca (tenendo conto dei parametri dell'art.218, comma 2, d.lgs. n.285/1992 e della giurisprudenza costituzionale che ha escluso l'automatismo della revoca in assenza delle aggravanti previste). Ha invece rigettato il secondo motivo relativo alle attenuanti generiche, ritenendo legittima la valutazione del giudice di merito che ha escluso elementi di segno positivo idonei a giustificare la diminuente. La pronuncia di responsabilità penale dell'imputata è stata dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
art.589-bis cod. pen.
Norma che disciplina l'omicidio stradale; utilizzata in relazione alla fattispecie di omicidio e lesioni stradali contestate all'imputata e richiamata per valutare la gravità della condotta e le eventuali aggravanti/attenuanti.
art.590 cod. pen.
Norma sulle lesioni personali; richiamata in relazione alle lesioni cagionate dalla condotta colposa dell'imputata.
art.222, comma 2, quarto periodo d.lgs. 30/04/1992, n.285 (Codice della Strada)
Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida
Il testo originario prevedeva l'automatismo della revoca della patente alla condanna per omicidio o lesioni stradali; la Corte costituzionale con sent. n.88/2019 ha limitato tale automatismo, imponendo al giudice una valutazione individualizzata e una specifica motivazione se si applica la revoca anziché la sospensione.
Sentenza Corte Costituzionale n.88/2019
Ha dichiarato l'illegittimità dell'automatismo della revoca della patente in tutti i casi, stabilendo che la revoca è giustificata solo per le ipotesi aggravate (ad es. guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti previste dai commi secondi e terzi degli artt.589-bis e 590-bis); al di sotto di tali casi occorre motivazione individualizzata del giudice.
art.218, comma 2 d.lgs. n.285/1992
Elenca i parametri rilevanti per la determinazione delle sanzioni amministrative accessorie (es. entità del danno, gravità della violazione, pericolo per la circolazione); la Corte ha richiamato la necessità di motivare la revoca della patente in relazione a questi parametri.
art.23-bis, comma 2, d.l. 9/11/2020, n.149 (conv. L.18/12/2020, n.176)
Consente di depositare conclusioni scritte per dedurre fatti sopravvenuti dopo il termine per gli atti di impugnazione; qui è stato utilizzato per chiedere la non applicazione della revoca in virtù della sentenza costituzionale sopravvenuta.
art.62-bis cod. pen.
Regola le circostanze attenuanti generiche: dopo la riforma del 2008 richiede elementi di segno positivo oltre lo stato di incensuratezza per riconoscere la diminuente; la Corte ha ritenuto lecita la valutazione di merito che ha escluso tali elementi.
art.606, comma 1, lett. e) e lett. b) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: lett. e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; lett. b) per violazione di legge; presenti in relazione alle censure mosse dalla difesa.
art.133 cod. pen.
Elenca i criteri per la determinazione della pena e gli elementi che il giudice può richiamare nella motivazione; richiamato in relazione alla valutazione degli elementi ai fini delle attenuanti generiche.
art.624 c.p.p.
Norma procedurale citata in dispositivo finale (probabile riferimento alla declaratoria di irrevocabilità di parte della sentenza); usata per la gestione degli effetti della decisione di cassazione.
Massime di principio
- La revoca automatica della patente dopo una condanna per omicidio o lesioni stradali non è più automatica: se non ricorrono le aggravanti (es. guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti), il giudice deve valutare e motivare specificamente, con riferimento ai parametri dell'art.218 c.d.s., perché adottare la revoca anziché la sospensione.
- Se sopravvengono fatti o pronunce (es. sentenze costituzionali) dopo la presentazione dei motivi di appello, vanno tempestivamente rappresentati nelle conclusioni scritte ai sensi dell'art.23-bis d.l. 9/11/2020 n.149 e il giudice d'appello è tenuto a pronunciarsi esplicitamente su tali istanze.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato dal giudice con la mancanza di elementi di segno positivo: dopo la riforma dell'art.62-bis non è sufficiente l'incensuratezza, pertanto l'apprezzamento del giudice di merito è difficilmente rimproverabile in Cassazione se adeguatamente argomentato.
- In caso di omessa o insufficiente motivazione su questioni rilevanti (ad es. applicazione di sanzioni amministrative accessorie), la Corte di Cassazione può annullare la decisione limitatamente alla parte viziata e rinviare ad altro giudice o sezione perché provveda con motivazione conforme ai parametri legali e costituzionali.
- La conferma della responsabilità penale da parte della Corte di Cassazione rende irrevocabili le statuizioni penali principali; le censure afferenti a sanzioni amministrative accessorie possono invece determinare l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo esame.
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