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Sentenza

Sentenza n. 418/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’annullamento, previa emissione di misure cautelari, - del provvedimento n. inl.IAM-CA OR. REGISTRO UFFICIALE.U.-OMISSIS-.07-05- 2025, emesso in data 7 maggio 2025 e notificato in pari data, con il quale lo Sportello unico per l’immigrazione di Oristano ha disposto il rigetto dell’istanza n. P-OR/L/N/2025/-OMISSIS- presentata in data 17 marzo 2025 dal Sig. -OMISSIS- per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato a tempo determinato; - del precedente provvedimento presupposto del 28 aprile 2025, notificato in pari data, con il quale lo Sportello unico per l’immigrazione di Oristano ha parimenti disposto il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato a tempo determinato per il Sig. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202500549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato a tempo determinato, disposto con provvedimento del 7 maggio 2025 e con precedente atto del 28 aprile 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già titolare di permesso per lavoro stagionale, aveva chiesto la conversione del titolo sulla base di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Nel procedimento era emerso che aveva svolto attività stagionale presso un’impresa agricola per 45 giorni, dal 22 giugno al 31 agosto 2024. L’amministrazione ha respinto l’istanza ritenendo non integrato il requisito dello svolgimento di regolare attività lavorativa previsto dall’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, anche perché il successivo rapporto di lavoro subordinato era stato instaurato in violazione delle regole sull’assunzione dei lavoratori stranieri. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, lamentando la genericità del preavviso di rigetto; violazione dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, per erronea interpretazione dei presupposti della conversione; violazione dell’art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto regolare il contraddittorio procedimentale con riferimento al provvedimento del 7 maggio 2025, che aveva considerato anche le osservazioni del ricorrente. Il preavviso di rigetto indicava in modo sufficientemente chiaro la ragione ostativa, individuata nella mancata regolarità dell’attività lavorativa ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, in relazione alla violazione delle regole sull’assunzione dei lavoratori stranieri; la circostanza che il ricorrente avesse presentato controdeduzioni articolate confermava la concreta comprensibilità del preavviso. Il provvedimento del 28 aprile 2025 era stato sostituito da quello del 7 maggio 2025, sicché l’eventuale annullamento del primo non avrebbe prodotto utilità per il ricorrente né determinato automaticamente la caducazione del secondo. Nel merito, il Collegio ha interpretato l’art. 24, comma 10, come richiedente cumulativamente: lo svolgimento di regolare lavoro stagionale per almeno tre mesi, con il parametro di almeno 13 giorni mensili indicato dalla circolare interministeriale del 30 gennaio 2023, e l’offerta di un contratto subordinato a tempo determinato o indeterminato. Il primo requisito non era integrato, perché il lavoro stagionale svolto presso l’impresa agricola era durato meno di tre mesi. Il contratto subordinato invocato per la conversione non poteva essere utilizzato anche per soddisfare il requisito del lavoro stagionale, trattandosi proprio del rapporto rispetto al quale era richiesta la conversione. Inoltre, il ricorrente aveva indicato come fondamento della domanda un contratto già in esecuzione, avendo iniziato a lavorare prima della presentazione dell’istanza di conversione; tale attività era incompatibile con l’art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998, che consente lo svolgimento del rapporto nelle more soltanto successivamente alla presentazione dell’istanza. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    “il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato”

    La conversione richiede cumulativamente lo svolgimento di regolare attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Il contratto posto a fondamento della conversione non può essere utilizzato anche per integrare il requisito del precedente lavoro stagionale.

  • art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 286/1998

    La possibilità di svolgere attività lavorativa nelle more della decisione sulla conversione opera, per i lavoratori stagionali richiedenti la conversione, soltanto dopo la presentazione dell’istanza; non legittima l’attività lavorativa iniziata anteriormente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è sufficientemente motivato quando individua in modo comprensibile la violazione normativa posta a fondamento del diniego e consente all’interessato di presentare controdeduzioni pertinenti.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998

    Le regole sull’assunzione dei lavoratori stranieri rilevano ai fini della verifica della regolarità dell’attività lavorativa richiesta per la conversione del permesso di soggiorno.

Massime di principio

  • La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 presuppone cumulativamente lo svolgimento di regolare attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
  • Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il requisito del lavoro stagionale pregresso non può essere integrato mediante il medesimo contratto di lavoro subordinato posto a fondamento della richiesta di conversione.
  • Il lavoratore stagionale che chiede la conversione del permesso può svolgere il lavoro subordinato nelle more della decisione amministrativa soltanto dopo la presentazione dell’istanza; l’attività iniziata anteriormente non soddisfa il requisito della regolarità richiesto dalla legge.
  • Il preavviso di rigetto soddisfa l’obbligo partecipativo quando indica con sufficiente chiarezza la ragione ostativa, anche in forma sintetica, permettendo all’interessato di comprendere la contestazione e di presentare osservazioni pertinenti.
  • La sostituzione di un provvedimento negativo con un nuovo provvedimento lesivo rende improduttiva di utilità l’impugnazione del primo atto, se l’eventuale annullamento di quest’ultimo non comporta automaticamente la caducazione del provvedimento sostitutivo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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