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Sentenza

Sentenza n. 860/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento a) del non conosciuto ed anche implicito provvedimento di rigetto della richiesta formulata dal ricorrente di usufruire degli strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove in presenza di disturbo specifico dell’apprendimento; b) della nota del 27 febbraio 2025 contenente l’esito della prova scritta sostenuta dal ricorrente lo stesso 27 febbraio 2025 per la parte relativa all’esito ed al punteggio conseguito; c) della nota del 10 febbraio 2025, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha convocato il ricorrente per lo svolgimento della succitata prova scritta, nella parte in cui non vengono previsti gli strumenti compensativi richiesti; d) ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi inclusa: e) in via meramente cautelativa e subordinata, ove occorra, la nota del 27 gennaio 2025, numero 4419 di protocollo, emessa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio VII, laddove per mera ipotesi interpretata in senso lesivo per il ricorrente.

Giustizia amministrativa202501346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale per il mancato superamento della prova scritta, nonché mancata concessione di strumenti compensativi e tempi aggiuntivi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla prova scritta della procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, contestando il punteggio di 68/100, inferiore alla soglia minima di 70/100, e la conseguente esclusione dal prosieguo della procedura. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento e tutela del diritto allo studio, della disciplina sui disturbi specifici dell’apprendimento, delle disposizioni regolamentari sui concorsi, del bando e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, irragionevolezza, disparità di trattamento, illogicità e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto di avere tempestivamente richiesto strumenti compensativi e tempi aggiuntivi, allegando idonea certificazione sanitaria, ma che l’Amministrazione non li aveva predisposti. Con il secondo motivo, subordinato, ha contestato la nota del 27 gennaio 2025 relativa alle modalità di trasmissione della documentazione e alla specificazione delle misure richieste, deducendo violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 3 e 6 l. 241/1990, dei principi di buona fede, leale cooperazione e proporzionalità, nonché difetto di motivazione, carenza istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta. Il Ministero ha sostenuto che la richiesta era stata inviata a un indirizzo diverso da quello indicato dall’USR e che la certificazione non specificava le limitazioni concrete e le misure necessarie.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente escluso la cessazione della materia del contendere. L’ammissione del ricorrente alle prove successive e il superamento della prova ripetuta erano infatti avvenuti in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato e non risultava un riesame spontaneo e definitivo dell’Amministrazione, né il ritiro degli atti originariamente impugnati. Gli atti adottati in esecuzione di una misura cautelare hanno natura provvisoria e non sostituiscono automaticamente il provvedimento sospeso, sicché permane l’interesse alla decisione di merito, anche in funzione dell’eventuale tutela risarcitoria. Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto fondato sulla base degli accertamenti svolti in sede cautelare: il ricorrente aveva richiesto le misure compensative, con particolare riferimento ai tempi aggiuntivi, aveva trasmesso la documentazione sanitaria idonea all’indirizzo indicato dall’Amministrazione e la richiesta era stata ricevuta e protocollata. La mancata concessione degli strumenti compensativi previsti dalla legge ha inciso sulla legittimità della prova scritta e degli atti che avevano impedito l’ammissione del candidato alle prove successive. Il TAR ha quindi accolto il ricorso, assorbendo i profili non esaminati, e ha annullato gli atti impugnati nei limiti dell’interesse azionato. Ha inoltre affermato l’obbligo dell’Amministrazione di attribuire al ricorrente tutti i vantaggi derivanti dal superamento della procedura, una volta divenuta definitiva l’ammissione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 170/2010

    Richiamato quale fondamento della tutela dei soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento e della necessità di predisporre misure compensative nelle prove.

  • art. 3, comma 4-bis, d.l. 80/2021, conv. l. 113/2021

    Richiamato quale base normativa per la previsione di strumenti compensativi e tempi aggiuntivi nelle procedure concorsuali.

  • d.m. 9 novembre 2021

    Richiamato quale disciplina attuativa delle misure concernenti i candidati con specifiche condizioni personali nelle prove concorsuali.

  • art. 11, comma 4, Decreto Dipartimentale n. 3059 del 10 dicembre 2024

    adozione «di strumenti compensativi e/o di tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza»

    Il bando imponeva all’Amministrazione di valutare e, ove necessario, adottare le misure compensative richieste sulla base della documentazione prodotta.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente per conservare l’interesse alla declaratoria di illegittimità degli atti anche ai fini risarcitori.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere richiede un’attività amministrativa sopravvenuta integralmente satisfattiva, piena e irretrattabile; non è sufficiente l’attività compiuta in mera esecuzione di un’ordinanza cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha giustificato l’oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei dati relativi alla salute del ricorrente.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando un candidato con disturbo specifico dell’apprendimento richiede tempestivamente strumenti compensativi o tempi aggiuntivi, allegando idonea certificazione sanitaria e trasmettendo la richiesta all’indirizzo indicato dall’Amministrazione, la mancata predisposizione delle misure incide sulla legittimità della prova concorsuale e degli atti consequenziali che precludono il prosieguo della procedura.
  • La documentazione sanitaria prodotta dal candidato deve consentire all’Amministrazione di individuare le limitazioni rilevanti e le misure necessarie in relazione alla specifica prova; tuttavia, ove dagli atti risulti che la richiesta è stata validamente trasmessa, ricevuta e protocollata ed è corredata da certificazione idonea, l’Amministrazione non può negare le misure facendo riferimento a un’erronea mancata ricezione o a carenze documentali non effettivamente sussistenti.
  • L’attività amministrativa compiuta in mera esecuzione di un’ordinanza cautelare, come la ripetizione della prova o l’ammissione alle successive fasi concorsuali, ha natura provvisoria e non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere né il venir meno dell’interesse alla decisione di merito.
  • La cessazione della materia del contendere richiede un’attività amministrativa sopravvenuta spontanea, integralmente satisfattiva, piena e irretrattabile; l’esecuzione non spontanea di una misura cautelare non è sufficiente, salvo che l’Amministrazione abbia ritirato o sostituito definitivamente l’atto impugnato.
  • L’annullamento degli atti che hanno illegittimamente impedito il prosieguo di una procedura concorsuale comporta l’obbligo dell’Amministrazione di attribuire al candidato vittorioso i vantaggi derivanti dal superamento della procedura, una volta definitivamente sciolta la riserva di ammissione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciScuolaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela del terzoSopravvenuta carenza di interesse

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