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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2324

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova per cinque anni l’approvazione del glifosato come sostanza attiva, sostituendo il precedente regime nell’elenco delle sostanze approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Il rinnovo è accompagnato da condizioni specifiche di impiego, focalizzate su tutela delle acque sotterranee, protezione degli operatori e riduzione dei rischi per organismi non bersaglio. Il testo recepisce inoltre gli esiti delle valutazioni scientifiche dell’EFSA e dell’ECHA e impone agli Stati membri di assicurare specifiche cautele autorizzative e un divieto su un determinato coformulante.

Rinnovo dell'approvazione del glifosato come sostanza attiva dei prodotti fitosanitari e modifica dell'elenco UE delle sostanze attive approvate.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva glifosato (CAS 1071-83-6, CIPAC 284) nell'ambito dell'immissione sul mercato e dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari nell'Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli Stati membri nelle attività di valutazione e autorizzazione dei prodotti contenenti glifosato e gli operatori del settore fitosanitario; il regolamento si applica dal 16 dicembre 2017 in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE. Restano ferme le condizioni specifiche e le misure di mitigazione previste nell’allegato, nonché il divieto di taluni coformulanti.

Rinnovo dell’approvazione del glifosato

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 rinnova l’approvazione del glifosato quale sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, a seguito della procedura di riesame avviata per il rinnovo dell’iscrizione delle sostanze attive già considerate approvate in base al sistema previgente della direttiva 91/414/CEE. La Commissione richiama nel preambolo l’iter scientifico e procedurale seguito, incluse le valutazioni dell’EFSA e il parere dell’ECHA sulla classificazione armonizzata rispetto alla cancerogenicità.

Contesto scientifico e motivazioni del rinnovo

La Commissione evidenzia che la decisione è stata adottata alla luce del fascicolo di rinnovo, delle osservazioni degli Stati membri e del pubblico, nonché delle conclusioni dell’EFSA del 30 ottobre 2015 e del 7 settembre 2017. In particolare, il comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA ha concluso il 15 marzo 2017, con parere trasmesso il 15 giugno 2017, che una classificazione di pericolo per la cancerogenicità non è giustificata in base alle informazioni disponibili. L’EFSA ha inoltre ritenuto adeguatamente affrontata la questione delle potenziali proprietà di interferenza endocrina del glifosato.

Durata del rinnovo e assetto normativo

In ragione della rilevanza della sostanza, dell’ampiezza delle informazioni disponibili e della continua produzione di nuovi dati scientifici, il rinnovo è stato limitato a cinque anni. Il regolamento fissa quindi la nuova scadenza dell’approvazione al 15 dicembre 2022. Contestualmente, viene modificato l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Condizioni specifiche di approvazione

L’allegato I stabilisce che possono essere autorizzati solo gli usi del glifosato come erbicida. Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di riesame, in particolare delle appendici I e II. Nella valutazione generale devono essere considerati con particolare attenzione:

  • la protezione delle acque sotterranee nelle regioni esposte a rischi, soprattutto per gli impieghi non colturali;
  • la protezione degli operatori e degli utilizzatori amatoriali;
  • il rischio per i vertebrati terrestri e le piante terrestri non bersaglio;
  • il rischio per la diversità e l’abbondanza dei vertebrati e degli artropodi terrestri non bersaglio attraverso interazioni trofiche;
  • la conformità degli impieghi pre-raccolto alle buone pratiche agricole. Le condizioni d’impiego devono includere misure di attenuazione dei rischi, se necessario.

Obblighi e cautele per gli Stati membri

Il regolamento impone agli Stati membri di ridurre al minimo l’uso di prodotti fitosanitari contenenti glifosato nelle aree specifiche di cui all’articolo 12, lettera a), della direttiva 2009/128/CE. Inoltre, gli Stati membri devono assicurare l’equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi tossicologici, requisito rilevante per la coerenza tra dati sperimentali e prodotto immesso sul mercato.

Divieto del coformulante ammina di sego polietossilata

Un’ulteriore prescrizione impone che i prodotti fitosanitari contenenti glifosato non contengano il coformulante ammina di sego polietossilata (CAS 61791-26-2). Si tratta di una restrizione puntuale che incide direttamente sulla composizione dei formulati autorizzabili.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all’allegato II del nuovo regolamento. Quest’ultimo prevede la soppressione della voce 25 relativa al glifosato nella parte A e l’inserimento della voce 118 nella parte B, con le stesse specifiche di purezza, impurezza, data di approvazione, scadenza e condizioni specifiche previste per il rinnovo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 16 dicembre 2017, cioè dal giorno successivo alla scadenza della precedente approvazione. Il testo ribadisce la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione del glifosato

L’approvazione della sostanza attiva glifosato è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo decorre dal 16 dicembre 2017 e scade il 15 dicembre 2022.

Condizioni di approvazione e limitazione degli usi

Sono autorizzati solo gli usi come erbicida. L’approvazione è soggetta alle condizioni e restrizioni riportate nell’allegato I, che richiamano la relazione di riesame e le sue appendici I e II.

Prescrizioni per gli Stati membri nella valutazione e autorizzazione

Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, alla tutela degli operatori e degli utilizzatori amatoriali, ai rischi per vertebrati e piante non bersaglio e alla conformità degli impieghi pre-raccolto alle buone pratiche agricole. Le condizioni d’impiego devono includere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Riduzione dell’uso in aree sensibili e divieto di coformulante

Gli Stati membri devono ridurre al minimo l’uso di prodotti contenenti glifosato nelle aree specifiche di cui all’articolo 12, lettera a), della direttiva 2009/128/CE. Devono inoltre assicurare l’equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico commercializzato e quelle del materiale di prova usato negli studi tossicologici, e garantire che i prodotti contenenti glifosato non contengano il coformulante ammina di sego polietossilata (CAS 61791-26-2).

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte A è soppressa la voce 25 relativa al glifosato e nella parte B è inserita la nuova voce 118 con le condizioni aggiornate di approvazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 16 dicembre 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasalute e sicurezza alimentareambientemercato interno

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