Cassazione Civile, Ordinanza n. 06810/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a II.DD. e IVA per l'anno d'imposta 2004, emessa e notificata dopo la dichiarazione di fallimento della società. In primo grado il ricorso era stato respinto, ritenendosi regolare la notifica sulla base della copia prodotta dall'agente della riscossione, da cui risultava la consegna al curatore fallimentare il 9 settembre 2010. In appello, invece, la CTR ha accolto l'impugnazione ritenendo la notifica nulla in modo insanabile perché la relata sarebbe stata compilata in modo illeggibile al momento della ricezione, impedendo di individuare il dies a quo per l'impugnazione. In Cassazione l'agente della riscossione ha dedotto la violazione delle norme sulla notifica della cartella e il mancato rilievo del raggiungimento dello scopo dell'atto; l'Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale, ha censurato la sentenza per asserito contrasto tra motivazione e dispositivo, per difetto di legittimazione passiva e per violazione delle norme sulle notificazioni, sostenendo che la notifica al curatore era valida e che, comunque, non era stata contestata la consegna né il merito della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi del ricorso incidentale e il quinto, ma ha accolto il ricorso principale dell'agente della riscossione e, nei limiti indicati, ha accolto anche il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto che la notifica della cartella al curatore fallimentare fosse avvenuta con data certa e senza incertezza sul destinatario; ha inoltre affermato che, ove la notifica della cartella sia nulla, opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. richiamato dalla disciplina tributaria. Per tali ragioni ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito in diversa composizione, anche per le questioni assorbite e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992
il termine per proporre ricorso per cassazione, nel processo tributario, si coordina con il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile.
art. 327 c.p.c.
richiamato come termine lungo semestrale per impugnare, applicabile ratione temporis alla fattispecie.
art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017, conv. in L. n. 96/2017
ha differito la scadenza del termine per impugnare, rendendo tempestivo il ricorso notificato dall'agente della riscossione.
art. 156 c.p.c.
la nullità della notificazione è sanata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo; il principio si applica anche alla cartella di pagamento tramite il rinvio della disciplina tributaria.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
norma richiamata in tema di notificazione dell'avviso di accertamento, cui rinvia la disciplina della notificazione della cartella.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
disciplina la notificazione della cartella di pagamento e rinvia alle regole dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973.
artt. 137 e ss. c.p.c.
richiamati come norme generali sulle notificazioni applicabili, tramite rinvio, alla disciplina tributaria.
art. 148 c.p.c.
menzionato nel motivo del ricorso principale come norma violata sulla notificazione.
art. 160 c.p.c.
menzionato nel motivo del ricorso incidentale e nel ragionamento della Corte sulla nullità della notificazione.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
richiamato anche per sostenere che la notifica della cartella segue il modello delle notificazioni dell'avviso di accertamento.
art. 7 L. n. 212/2000
richiamato dal contribuente per censurare il difetto di motivazione della cartella.
art. 17 L. n. 212/2000
richiamato dal contribuente per contestare la cartella e la motivazione dell'atto.
art. 8 d.lgs. 32/2001
richiamato dal contribuente a fondamento del vizio di motivazione dell'atto impugnato.
art. 24 Cost.
invocato dal contribuente in relazione al diritto di difesa, per il dedotto difetto di motivazione della cartella.
art. 92 c.p.c.
richiamato nel quinto motivo incidentale in tema di regolazione delle spese di lite.
art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973
costituisce il tramite del rinvio all'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e, per questa via, alle norme del codice di procedura civile sulle notificazioni.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il termine lungo per impugnare decorre secondo la disciplina processuale applicabile ratione temporis; un intervento normativo sopravvenuto può differire la scadenza del termine e rendere tempestivo il ricorso già notificato.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti allegati e conoscibili dalla controparte, non sui documenti in sé; chi lo invoca in cassazione deve indicare specificamente dove il fatto sia stato introdotto nel processo e come sia stato contestato.
- La notifica della cartella di pagamento effettuata a mani del curatore fallimentare è idonea a perfezionare la notificazione, con data certa e senza incertezza sul destinatario.
- La notificazione della cartella di pagamento, pur inserita in una disciplina tributaria speciale, è soggetta alle regole generali sulle notificazioni processuali richiamate dalla normativa fiscale; pertanto la nullità della notificazione è sanabile per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo si applica quando il destinatario abbia comunque avuto piena conoscenza dell'atto, sicché non è corretto annullare la cartella solo per irregolarità formali della relata se l'atto è pervenuto al destinatario legittimato.
- La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza e non può essere censurata in cassazione se la parte ricorrente presuppone erroneamente il difetto di legittimazione di una parte che, invece, era legittimata a contraddire.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06783/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06784/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06785/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06786/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06788/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06789/2024 del 14/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →