Cassazione Civile, Ordinanza n. 10836/2025 del 24/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Lo studio associato chiedeva l’ammissione al passivo fallimentare, in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., per compensi relativi a prestazioni professionali rese da due associati nell’ambito di incarichi conferiti dalla società poi fallita. In particolare, una parte del credito riguardava attività svolte per la predisposizione della domanda di concordato preventivo ed era già stata ammessa in prededuzione; l’ulteriore parte riguardava attività professionali svolte nei due anni anteriori al fallimento, come controllo contabile, redazione di bilanci e impugnazione di accertamenti fiscali. Il giudice delegato aveva riconosciuto il privilegio solo per la quota prededucibile e aveva ammesso il resto in chirografo per difetto di prova che le prestazioni fossero state rese personalmente da un professionista nel biennio rilevante. L’opposizione ex art. 98 l.fall. è stata rigettata dal Tribunale, che ha ritenuto decisivo che l’incarico fosse stato conferito allo studio associato e che il credito confluisse negli utili sociali, senza prova della pertinenza del credito al singolo professionista. Con il ricorso per cassazione lo studio ha denunciato: 1) violazione dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c., sostenendo che non fosse necessario provare che le somme incassate fossero integralmente attribuite al professionista che aveva svolto la prestazione; 2) omesso esame di un fatto decisivo per non avere ammesso la prova testimoniale diretta a dimostrare che le attività erano state svolte personalmente dai dottori commercialisti indicati. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la distribuzione interna degli utili nello studio e la percezione indiretta da parte di altri associati fossero circostanze irrilevanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale si fosse attenuto all’orientamento di legittimità secondo cui, quando l’insinuazione è proposta da uno studio associato, il privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. spetta solo se il creditore dimostra che il credito riguarda una prestazione svolta personalmente, in via esclusiva o prevalente, da un professionista associato e che il credito sia di sua pertinenza, ancorché formalmente richiesto dall’associazione. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui lo statuto dello studio faceva confluire i compensi negli utili da ripartire tra i soci, sicché i compensi assumevano natura di remunerazione dell’organizzazione associata e non del lavoro intellettuale individuale. Ha inoltre escluso che la prova testimoniale articolata fosse specifica e idonea a dimostrare la pertinenza del credito al singolo professionista. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese nei confronti del curatore, non avendo questo resistito; il ricorrente è stato invece condannato al pagamento di euro 2.500 alla cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. e gli è stato imposto il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2751-bis, n. 2, c.c.
Il privilegio per i compensi professionali richiede che il credito sia riferibile a una prestazione svolta personalmente dal professionista e che sia di sua pertinenza; se il credito confluisce negli utili di uno studio associato e remunera l’organizzazione complessiva, il privilegio non spetta.
art. 98 l.fall.
È il rimedio utilizzato per opporsi allo stato passivo e chiedere una diversa collocazione del credito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di legge in tema di privilegio professionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, ma il motivo è stato ritenuto inidoneo.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità.
art. 96, comma 4, c.p.c.
È stata applicata la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende per l’inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato come parametro per determinare l’ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Quando il credito è vantato da uno studio professionale associato, il privilegio previsto per i compensi professionali non opera automaticamente: occorre dimostrare che il credito remuneri una prestazione svolta personalmente da un professionista determinato, in via esclusiva o prevalente, e che sia a lui effettivamente imputabile.
- Se lo statuto o la struttura organizzativa dello studio fanno confluire i compensi nell’utile comune da ripartire tra gli associati, il credito tende a qualificarsi come provento dell’organizzazione associata e non come compenso personale assistito da privilegio.
- La prova testimoniale è inutilizzabile o comunque non decisiva quando non è specifica nel dimostrare non solo l’effettivo svolgimento della prestazione da parte del singolo professionista, ma anche la pertinenza del credito al suo lavoro personale.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile se la prova richiesta, anche ove ammessa, non sarebbe comunque idonea a superare il diverso e autonomo rilievo ostativo fondato sulla struttura del rapporto e sulla destinazione del credito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso conforme a un orientamento consolidato può comportare la condanna del ricorrente alla sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
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