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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09326/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi non fossero ammissibili perché diretti a contestare la valutazione del materiale probatorio e la motivazione della sentenza impugnata senza evidenziare reali vizi di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che lo aveva condannato in relazione a una contestazione di ricettazione. I motivi, come sintetizzati nell'ordinanza, miravano entrambi a contestare la sussistenza del dolo richiesto per l'art. 648 c.p. e a sostenere che il fatto dovesse essere riqualificato come incauto acquisto ex art. 712 c.p. La Corte rileva che le censure erano formulate in modo cumulativo e indistinto, con deduzione irrituale di tutti i possibili vizi motivazionali, e che in realtà sollecitavano una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità a fronte di una motivazione di merito congrua e corretta, che valorizzava anche il dolo eventuale in considerazione della professione svolta e dei precedenti specifici.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma richiamata per la ricettazione; la Corte conferma che la censura sulla sussistenza del dolo non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto quando la motivazione di merito è congrua.

  • art. 712 c.p.

    Norma evocata dalla difesa per la diversa qualificazione del fatto come incauto acquisto; la Corte non accoglie la riqualificazione prospettata.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che mira solo a ottenere una diversa lettura delle prove è inammissibile quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, logica e completa.
  • La deduzione congiunta e indistinta di tutti i vizi motivazionali astrattamente previsti non soddisfa il requisito di specificità del ricorso, rendendolo irrituale e quindi inammissibile.
  • In tema di ricettazione, la valutazione del dolo può essere desunta anche da elementi sintomatici come la professione svolta e i precedenti specifici, secondo un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in incauto acquisto non può essere accolta in sede di legittimità se implica una rivalutazione del compendio probatorio già effettuata dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiDolo eventuale

Testo integrale

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