Sentenza n. 3288/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione degli effetti e adozione delle misure cautelari idonee, dell’esito della prova scritta svolta il 22.10.2025 alle ore 12:00 presso la Mostra d’Oltremare a Napoli, inerente il Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia (codice 02) per come pubblicato in data 28.10.2025 sulla piattaforma Concorsi Smart, nelle parti di interesse, nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali, seguenti o semplicemente connessi; per l’accertamento del diritto della ricorrente alla rettifica in melius del punteggio assegnato e quindi ad essere dichiarata idonea e ammessa nella successiva graduatoria definitiva con punteggio pari a 21,50; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta e ad ammetterla con riserva alle successive fasi procedimentali di formazione della graduatoria, tenuto conto di riserve, preferenze e precedenze dei concorrenti, e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della medesima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta del concorso pubblico per il reclutamento di 2.600 assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, con attribuzione del punteggio di 20,5/30 e penalizzazione per la risposta al quesito n. 17
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, risultata non idonea per avere conseguito 20,5/30 a fronte della soglia minima di 21/30, ha contestato la valutazione del quesito n. 17, formulato nei termini: "Quale dei seguenti verbi è sinonimo di inferire?". L'Amministrazione aveva indicato come risposta corretta "arguire", mentre la ricorrente aveva risposto "infliggere". Secondo la ricorrente, entrambe le soluzioni erano corrette secondo i principali dizionari della lingua italiana e, in assenza di un contesto specifico, il quesito era ambiguo e non consentiva di individuare un'unica risposta esatta. Ha quindi chiesto la rettifica del punteggio, il riconoscimento dell'idoneità e l'ammissione alle successive fasi concorsuali. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e della Commissione Interministeriale RIPAM e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di difetto di legittimazione. Il Ministero della Giustizia non è estraneo al procedimento, essendo l'amministrazione presso la quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio. La Commissione Interministeriale RIPAM, dotata di autonomia e competente ai sensi dell'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 ad adottare numerosi atti connessi alle procedure concorsuali, è anch'essa legittimata a stare in giudizio. Nel merito, il ricorso è stato accolto sulla base del precedente della stessa Sezione n. 305 dell'8 gennaio 2026. Il quesito n. 17 è stato ritenuto ambiguo perché consentiva due risposte corrette: "arguire", quale verbo intransitivo riferibile al contesto astratto e logico, e "infliggere", quale verbo transitivo. Poiché entrambe le risposte costituivano sinonimi di "inferire", non avrebbe dovuto essere applicata la penalità di 0,25 punti alla candidata. Doveva invece essere attribuito il punteggio di 0,75 per la risposta corretta, con recupero della penalità di 0,25 punti, determinando un incremento complessivo di 1 punto. Il ricorso è stato pertanto accolto nei modi indicati in motivazione, con condanna solidale delle amministrazioni resistenti al pagamento di 1.000 euro, oltre oneri di legge, per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, verificata la sussistenza dei presupposti processuali e la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria.
art. 74 c.p.a.
"come anche si desume dalla consultazione dei dizionari della lingua italiana, la sua formulazione era ambigua"
La Sezione ha richiamato per relationem il precedente conforme della stessa Sezione, ritenendo il ricorso manifestamente fondato sulla base di un orientamento esattamente pertinente.
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici
La disposizione fonda la competenza della Commissione Interministeriale RIPAM ad adottare atti connessi alle procedure concorsuali e, conseguentemente, la sua legittimazione processuale.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, un quesito a risposta multipla è illegittimo quando, per la sua formulazione priva di un contesto specifico, consente più risposte linguisticamente corrette secondo il significato dei termini utilizzati.
- Quando due risposte a un quesito concorsuale risultano entrambe corrette, l'amministrazione non può considerare errata la risposta alternativa né applicare la relativa penalità; deve riconoscere il punteggio previsto per la risposta corretta e recuperare la penalizzazione erroneamente applicata.
- Il Ministero presso il quale i vincitori di un concorso sono destinati a instaurare il rapporto di servizio non può essere considerato estraneo al procedimento concorsuale e al giudizio instaurato contro gli esiti della selezione.
- La Commissione Interministeriale RIPAM è legittimata a partecipare al giudizio relativo agli atti della procedura concorsuale quando la controversia riguarda atti rientranti nelle competenze attribuitele dall'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001.
- Il giudice amministrativo può definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., in sede di decisione della domanda cautelare quando siano decorse le garanzie temporali previste e siano completi il contraddittorio e l'istruttoria.
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