Ordinanza n. 506/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento omissivo o comunque mancata esecuzione della sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di -OMISSIS-
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 164/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di -OMISSIS-. Il TAR ha rilevato d'ufficio un problema di idoneità della procura alle liti. La procura, rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e trasmessa in copia informatica allegata alla PEC di notifica, non indicava l'oggetto del ricorso, la parte resistente, l'autorità adita né altri elementi utili a identificare la controversia. La questione ha riguardato sia la validità della procura speciale richiesta dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., sia la possibilità di sanare il vizio mediante rinnovazione della procura ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., sia la concessione dell'errore scusabile ex art. 37 c.p.a. Il Collegio ha escluso la rinnovabilità del requisito, ma ha ravvisato oggettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale esistenti prima della sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto inidonea la procura speciale perché priva degli elementi identificativi della controversia. Ha precisato che la validità della procura generica apposta in calce al ricorso deriva, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, dall'incorporazione fisica della procura e del ricorso in un contesto documentale unitario; tale presupposto non ricorre quando la procura è su supporto analogico e il ricorso è un documento informatico nativo, anche se la copia informatica della procura è depositata o notificata unitamente al ricorso. L'art. 8, comma 3, lett. b), dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 disciplina le modalità con cui la procura si considera apposta in calce e consente al difensore di certificarne l'autografia, ma non determina il contenuto minimo della procura speciale né esonera dall'indicazione degli elementi necessari a individuare la lite. Il Collegio ha inoltre ritenuto non configurabile la sanatoria mediante rinnovazione della procura, poiché l'esistenza della procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso, richiamando l'Adunanza plenaria n. 11/2025. Ha tuttavia riconosciuto l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., ravvisando, fino all'intervento chiarificatore dell'Adunanza plenaria, obiettive ragioni di incertezza derivanti dal quadro normativo e dall'orientamento giurisprudenziale non uniforme. Ha quindi assegnato ai ricorrenti un termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare una procura idonea o un mandato difensivo con esaustiva indicazione degli elementi identificativi del giudizio, rinviando la prosecuzione alla camera di consiglio del 14 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale è stato proposto il ricorso.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura speciale costituisce requisito dell'atto introduttivo sottoscritto dal difensore e deve consentire l'individuazione della controversia cui si riferisce.
art. 8, comma 3, lett. b), Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione regola la modalità telematica di collegamento della procura all'atto e la certificazione dell'autografia, ma non elimina la necessità che la procura separata contenga elementi sufficienti a identificare la controversia.
artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
Il combinato disposto non consente, secondo il Collegio, la rinnovazione della procura speciale mancante o inidonea quando essa costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
Consente eccezionalmente la rimessione in termini quando obiettive ragioni di incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, non imputabile alla parte, rendano difficoltoso l'esercizio della difesa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati unitamente alla disciplina nazionale per giustificare l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La procura speciale richiesta per la proposizione del ricorso amministrativo deve contenere, quando è redatta su foglio separato e non è materialmente incorporata al ricorso cartaceo, elementi sufficienti a identificare l'oggetto della controversia, le parti e il giudice adito, o comunque ogni dato idoneo a rendere certa la volontà del conferente di attribuire lo ius postulandi per quella specifica lite.
- La regola telematica secondo cui la procura su foglio separato, di cui sia depositata copia informatica unitamente al ricorso, si considera apposta in calce all'atto riguarda il collegamento formale della procura al ricorso e la certificazione dell'autografia; non implica che una procura priva di elementi identificativi sia sempre valida come procura speciale.
- L'idoneità della procura generica apposta in calce al ricorso può derivare dall'incorporazione fisica dei due atti in un unico contesto documentale. Tale ratio non è automaticamente trasferibile all'ipotesi in cui la procura analogica e il ricorso informatico restino documenti distinti, perché manca la congiunzione materiale dalla quale desumere il riferimento specifico alla lite.
- Poiché l'esistenza della procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, essa deve sussistere al momento della proposizione della domanda; il vizio non è, in via ordinaria, sanabile mediante rinnovazione successiva della procura.
- L'errore scusabile può essere riconosciuto, in via eccezionale, quando al momento della proposizione del ricorso sussistano obiettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale sulla validità della procura, tali da rendere non colpevole l'errore della parte. In tal caso il giudice può assegnare un termine perentorio per il deposito di una procura idonea.
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