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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11612/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 22/02/2024 che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati a Lamonaca (art. 186, co.2, lett. c) e art.187 D.Lgs. n.285/1992, per fatti del 18/11/2018). Il Procuratore sosteneva che dovesse applicarsi la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, commi 2-4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23/06/2017 n.103, mentre la Corte d'appello aveva ritenuto quella disciplina non più applicabile dopo l'intervento della legge 27/11/2021 n.134 (art.2, co.1, lett. a) rispetto ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019).

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: benché la Corte d'appello avesse errato nel calcolo della prescrizione, nel frattempo il reato si è comunque prescritto anche applicando la sospensione prevista dalla legge n.103/2017. Le Sezioni Unite (udienza del 12/12/2024) hanno confermato che per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la disciplina della legge n.103/2017, inclusa la sospensione ex art.159; computando tale sospensione (dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo di appello, per un periodo nel caso di specie di 9 mesi e 29 giorni) il termine di estinzione viene prorogato fino al 17/09/2024. Poiché la sentenza impugnata è di non doversi procedere per prescrizione e la prescrizione è maturata in seguito, l'accoglimento del ricorso del Procuratore non produrrebbe alcun vantaggio pratico, pertanto il ricorso è inammissibile. Conseguentemente resta confermata la decisione di estinzione per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c) D.Lgs. n.285/1992

    Norma sostanziale contestata (guida in stato di ebbrezza): reato attribuito all'imputato; utilizzata per individuare il fatto prescritto.

  • art. 187 D.Lgs. n.285/1992

    Norma sostanziale contestata (guida in stato di alterazione psicofisica da sostanze): reato attribuito all'imputato; utilizzata per individuare il fatto prescritto.

  • art. 159, commi 2-4 cod. pen. (nel testo introdotto dalla legge 23/06/2017 n.103)

    Introduce la sospensione del corso della prescrizione dal termine previsto dall'art.544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo del grado successivo (fino a 1 anno e 6 mesi). La Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019.

  • legge 23/06/2017 n.103

    Ha modificato l'art.159 cod. pen. introducendo la sospensione della prescrizione (c.d. "Orlando"). La Corte ha ritenuto che questa disciplina si applichi ai reati commessi fra il 3/8/2017 e il 31/12/2019.

  • legge 27/11/2021 n.134, art.2, comma 1, lett. a)

    Intervento normativo richiamato dalla Corte d'appello come motivo per ritenere non più applicabile la disciplina della sospensione; le Sezioni Unite hanno però interpretato in senso contrario, affermando la retroapplicabilità/continuità della disciplina 103/2017 per il periodo indicato.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Prevede la maggiorazione del termine di prescrizione (nel caso specifico il termine ordinario di anni 4 è stato prorogato di 1/4, portando il termine fisiologico a 5 anni).

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Termine per il deposito della sentenza di condanna di primo grado; da tale scadenza decorre la sospensione della prescrizione ai sensi della legge n.103/2017 fino al dispositivo del grado successivo (entro 1 anno e 6 mesi). Nel caso di specie la sospensione risultava di 9 mesi e 29 giorni.

  • Decisione delle Sezioni Unite (udienza del 12/12/2024)

    La Corte a sezioni unite ha risolto il quesito affermando che per i reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019 si applica la disciplina di sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017; questa interpretazione è stata applicata nel calcolo della prescrizione nel caso concreto.

Massime di principio

  • Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, si applica la disciplina della legge n.103/2017 che sospende il corso della prescrizione dal termine per il deposito della sentenza di primo grado (art.544 c.p.p.) fino al dispositivo del grado successivo, per un periodo massimo di 1 anno e 6 mesi.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno sommati: il termine fisiologico (eventuali maggiorazioni ex art.161 c.p.p.) e, se applicabile, la sospensione ex art.159 (legge 103/2017) per il periodo effettivamente trascorso tra la scadenza del termine per motivi e la pronuncia del dispositivo di appello.
  • Se, all'atto della proposizione del ricorso, la decisione impugnata è già divenuta priva di effetti concreti (ad esempio perché il reato si è nel frattempo estinto per prescrizione anche a seguito della corretta applicazione delle regole), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando si impugna una sentenza di non doversi procedere per prescrizione, verificare se l'accoglimento del gravame possa produrre un vantaggio concreto: se non lo può, il ricorso è destinato a essere respinto per carenza di interesse.
  • La sospensione collegata al deposito della motivazione della sentenza di secondo grado trova applicazione solo in presenza delle condizioni previste dalla norma e non è estendibile automaticamente alle sentenze di non doversi procedere per prescrizione quando la motivazione non comporta l'applicazione di ulteriori sospensioni.

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