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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26184/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il reato di evasione. I motivi principali sono: (1) nullità dell'ordinanza del 13/04/2023 e della sentenza per violazione degli artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p. e per omessa o erronea notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello (contestazione della eletto/domicilio e della notifica consegnata alla madre); (2) nullità per violazione di legge e inesistenza della motivazione in relazione alla mancata valutazione della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 385, comma 4 c.p. (costituzione spontanea dopo pochi giorni). Con motivi nuovi si deduce anche la violazione del termine di 40 giorni previsto dall'art. 610, commi 3 e 5 c.p.p. (modificato dal d.lgs. n.150/2022), atteso che il decreto sarebbe stato notificato solo 27 giorni prima dell'udienza.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e, soprattutto, per la violazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.: il difensore non aveva un specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, requisito preliminare e assorbente. Per tale motivo il Collegio non ha esaminato i restanti motivi di doglianza (compresi i motivi nuovi e la questione della prescrizione). Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamata nella contestazione relativa alle nullità connesse alla notificazione del decreto di citazione; il Collegio non ha ritenuto decisiva l'assenza di elezione/dichiarazione di domicilio dell'imputato rispetto all'inammissibilità per mancanza del mandato al difensore.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per denunciare nullità per irregolare notifica; la Corte di Cassazione non ha affrontato nel merito la questione per via della causa di inammissibilità preliminare.

  • art. 385, comma 4, cod. pen.

    Norma che disciplina l'attenuante speciale (costituzione spontanea). Il ricorrente denunciava l'omessa valutazione da parte della Corte d'appello; la Cassazione ha rilevato l'omissione ma non l'ha esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 610, commi 3 e 5, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al termine di 40 giorni introdotto dalle modifiche normative (d.lgs. n.150/2022). Il ricorrente ha dedotto la violazione del termine, ma la Cassazione non ha valutato il profilo perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per altra ragione preliminare.

  • d.lgs. n.150 del 2022

    Riforma richiamata rispetto alla modifica dei termini di notificazione (art. 610 c.p.p.). La questione temporale è stata sollevata ma non decisa per l'assorbimento da parte della causa di inammissibilità.

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Fondamentale per la decisione: la mancanza di un mandato specifico rilasciato al difensore dopo la pronuncia della sentenza rende inammissibile il ricorso per cassazione. Tale vizio è causa preliminare ed assorbente che impedisce l'esame del merito.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 2323/2023; Sez. 6, n. 41309/2023)

    Precedenti utilizzati per confermare che, in presenza di difensore di fiducia abilitato alla Cassazione e senza mandato specifico successivo alla sentenza, non è necessaria la notificazione dell'avviso di udienza all'imputato e che l'assenza del mandato comporta inammissibilità.

Massime di principio

  • Prima di proporre ricorso per Cassazione il difensore deve ottenere e documentare un mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza: l'assenza di tale mandato comporta inammissibilità ex art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
  • Se sussiste una causa di inammissibilità preliminare e assorbente (es. mancanza di mandato), il giudice di legittimità non esamina i motivi sostanziali, per cui è cruciale assicurare la regolarità formale dell'impugnazione prima di sollevare profili di merito.
  • Le contestazioni sulle notifiche (domicilio eletto, consegna a terzi, certificato DAP ecc.) possono essere rilevanti, ma perdono efficacia se il ricorso è preventivamente dichiarato inammissibile per vizi formali del mandato.
  • La mancata motivazione della Corte d'appello sul riconoscimento di circostanze attenuanti è un vizio rilevabile nel merito, ma perché possa essere esaminato è necessario che il ricorso sia ammissibile; in caso contrario la censura resta inattuata.
  • Le nuove prescrizioni sui termini (es. regime del 40 giorni introdotto dal d.lgs. n.150/2022) devono essere rispettate quando applicabili; la loro violazione costituisce un motivo di impugnazione, ma occorre che il ricorso sia formalmente ammissibile per ottenerne la verifica in Cassazione.
  • Nel difetto di mandato specifico è preferibile per il difensore ottenere successivamente all'intervenuta sentenza una delega espressa di impugnare e conservarne prova documentale, onde evitare l'inammissibilità per vizi formali.

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