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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-883/16

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 10 settembre 2019. — Repubblica di Polonia contro Commissione europea. — Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall’applicazione dei requisiti del diritto dell’Unione delle modalità di sfruttamento del gasdotto OPAL concernenti l’accesso dei terzi e la regolamentazione delle tariffe – Articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2009/73 – Principio di solidarietà energetica. — Causa T-883/16

Giurisprudenza europea62016TJ0883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che aveva modificato le condizioni di esenzione del gasdotto OPAL. Pur dichiarando ricevibile la memoria integrativa della Repubblica di Polonia, il Tribunale respinge la censura fondata sull’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73, ma accoglie quella basata sul principio di solidarietà energetica ex articolo 194 TFUE. La Commissione avrebbe dovuto valutare l’impatto della misura sugli interessi energetici della Polonia e degli altri Stati membri e procedere a una vera ponderazione degli interessi in conflitto.

Annullamento della decisione della Commissione sulla modifica dell’esenzione del gasdotto OPAL per violazione del principio di solidarietà energetica ex articolo 194 TFUE

La questione giuridica

Se la Commissione, approvando la modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto OPAL dall’accesso dei terzi e dalla regolazione tariffaria, abbia violato l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE e, in particolare, il principio di solidarietà energetica di cui all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE; in via preliminare, se fosse ricevibile la memoria integrativa depositata dalla Repubblica di Polonia dopo la pubblicazione della decisione impugnata.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che il principio di solidarietà energetica di cui all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE impone alla Commissione, quando esercita il controllo sulle deroghe ex articolo 36 della direttiva 2009/73, di valutare non solo gli effetti dell’infrastruttura sul mercato del gas in generale, ma anche le possibili conseguenze, anche a medio termine, sugli interessi energetici degli altri Stati membri e di bilanciarle con l’interesse perseguito dalla misura. Poiché nella decisione impugnata la Commissione non ha effettuato tale ponderazione, ma si è limitata a esaminare la sicurezza dell’approvvigionamento in termini generali, la decisione è stata adottata in violazione del principio di solidarietà energetica ed è quindi annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 194, paragrafo 1, TFUE
  • Direttiva 2009/73/CE
  • Direttiva 2003/55/CE
  • Articolo 36 della direttiva 2009/73/CE
  • Articolo 32 della direttiva 2009/73/CE
  • Regolamento (UE) n. 994/2010
  • Regolamento (UE) 2017/1938
  • Regolamento (UE) n. 347/2013
  • Decisione n. 1364/2006/CE

Annullamento della decisione della Commissione sulla modifica dell’esenzione del gasdotto OPAL per violazione del principio di solidarietà energetica ex articolo 194 TFUE

Si tratta di un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto dalla Repubblica di Polonia avverso la decisione della Commissione C(2016) 6950 final, relativa alla modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto OPAL dall’accesso dei terzi e dalla regolamentazione delle tariffe. La controversia si inserisce nel quadro della disciplina del mercato interno del gas naturale e dell’applicazione dell’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE.

Contesto normativo rilevante

Il Tribunale richiama anzitutto la direttiva 2009/73/CE, che ha sostituito la direttiva 2003/55/CE. Sono centrali:

  • l’articolo 32 della direttiva 2009/73/CE, relativo all’accesso dei terzi ai sistemi di trasporto, distribuzione e agli impianti GNL;
  • l’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE, che consente deroghe per nuove importanti infrastrutture del gas, a determinate condizioni e sotto controllo della Commissione;
  • l’articolo 194, paragrafo 1, TFUE, che enuncia la politica energetica dell’Unione ". . . in uno spirito di solidarietà tra Stati membri". Il Tribunale menziona inoltre il regolamento (UE) n. 994/2010, poi sostituito dal regolamento (UE) 2017/1938, e il regolamento (UE) n. 347/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, nonché la decisione n. 1364/2006/CE.

Fatti essenziali

Il gasdotto OPAL costituisce la sezione terrestre occidentale del Nord Stream 1, con punto di entrata vicino a Greifswald e punto di uscita a Brandov, nella Repubblica ceca. Nel 2009 la Bundesnetzagentur tedesca aveva concesso un’esenzione dall’accesso dei terzi e dalla regolazione tariffaria, poi modificata a seguito di una decisione della Commissione che imponeva limiti alla capacità riservabile da imprese dominanti e prevedeva un programma di cessione di gas e capacità.

Nel 2016 la BNetzA ha notificato alla Commissione la proposta di modificare ulteriormente il regime di esenzione, sostituendo il limite del 50% con un sistema di aste per parte della capacità. La Commissione ha approvato la modifica con la decisione impugnata, introducendo però alcune correzioni, tra cui un diverso assetto delle capacità inizialmente offerte e una clausola che limitava la partecipazione alle aste per imprese dominanti al prezzo base.

Procedimento e ricevibilità della memoria integrativa

La Repubblica di Polonia ha introdotto il ricorso il 16 dicembre 2016, sulla base del comunicato stampa della Commissione, mentre la decisione impugnata è stata pubblicata il 3 gennaio 2017. Dopo tale pubblicazione, la Polonia ha depositato il 13 marzo 2017 una memoria integrativa con ulteriori argomenti e un motivo aggiuntivo.

La Commissione ne contestava la ricevibilità, sostenendo che il diritto di ricorso fosse già stato esaurito e che il regolamento di procedura non prevedesse una simile integrazione. Il Tribunale respinge l’eccezione: il termine di ricorso decorreva dalla pubblicazione della decisione, non dal comunicato stampa né dal deposito anticipato del ricorso; la memoria integrativa, presentata l’ultimo giorno utile, era quindi tempestiva e ricevibile.

Motivi di ricorso sollevati dalla Repubblica di Polonia

La ricorrente articolava sei motivi, tra cui:

  • violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, in combinato disposto con l’articolo 194, paragrafo 1, TFUE e con il principio di solidarietà;
  • difetto di competenza della Commissione e violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva;
  • violazioni delle lettere b), a) ed e) dell’articolo 36, paragrafo 1;
  • violazione di convenzioni internazionali;
  • violazione del principio di certezza del diritto. Il Tribunale esamina in via prioritaria il primo motivo.

La parte del motivo fondata sull’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73/CE

La Polonia sosteneva che la deroga potesse essere concessa solo se l’investimento rafforzava la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che tale criterio dovesse essere letto alla luce della politica energetica dell’Unione.

Il Tribunale respinge la censura come inconferente. Osserva che la decisione impugnata non introduceva una nuova deroga, ma modificava una deroga già esistente, concessa nel 2009. Sottolinea inoltre che, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), il criterio del rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti riguarda l’investimento iniziale, non la successiva modifica delle condizioni di esercizio; perciò il relativo esame spettava al momento della decisione iniziale e non poteva essere nuovamente richiesto nel 2016.

La parte del motivo fondata sull’articolo 194, paragrafo 1, TFUE e sul principio di solidarietà energetica

Su questo profilo il Tribunale compie l’analisi decisiva. Esso afferma che il principio di solidarietà energetica non si esaurisce nelle sole situazioni eccezionali di crisi o urgenza, ma impone in generale all’Unione e agli Stati membri, nell’esercizio delle rispettive competenze, di tener conto degli interessi degli altri Stati membri e dell’interesse comune europeo.

Secondo il Tribunale, in materia energetica ciò comporta l’obbligo di evitare misure che incidano sugli interessi energetici di altri Stati membri senza una reale ponderazione tra tali interessi e i benefici della misura. Nel contesto dell’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE, questo obbligo si riflette nelle nozioni di buon funzionamento del mercato interno del gas e di efficienza del sistema regolato, ma non vi si esaurisce.

Il Tribunale osserva che la decisione impugnata non contiene alcuna vera analisi della possibile incidenza della modifica del regime OPAL sugli interessi energetici della Polonia, né una valutazione delle conseguenze a medio termine del possibile spostamento dei flussi di gas dai gasdotti Yamal e Braterstwo verso la tratta Nord Stream 1/OPAL. La Commissione si è limitata a considerazioni generali sulla sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione, senza ponderare gli interessi confliggenti.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale accoglie il primo motivo nella parte fondata sulla violazione del principio di solidarietà energetica e annulla integralmente la decisione impugnata. Poiché l’annullamento discende già da tale motivo, il Tribunale dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso.

Spese

La Commissione, risultata soccombente, è condannata alle spese sostenute dalla Repubblica di Polonia. La Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Lituania sopportano le proprie spese in quanto intervenienti.

Principio affermato

La pronuncia stabilisce che, quando la Commissione esercita il controllo ex articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2009/73/CE su una modifica delle condizioni di esenzione di un’infrastruttura energetica, deve rispettare il principio di solidarietà energetica di cui all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE. Ciò impone di valutare e bilanciare gli effetti della misura sugli interessi energetici degli altri Stati membri, non potendo la Commissione limitarsi a una valutazione astratta o generale della sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiemercato interno del gas naturalesicurezza dell’approvvigionamento energeticoaccesso dei terzi alle infrastrutture energeticheprincipio di solidarietà energeticacontrollo giurisdizionale degli atti della commissione

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