Tribunale, Sentenza T-741/17
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 10 settembre 2019. — Trasys International EEIG e Axianseu - Digital Solutions SA contro Agenzia europea per la sicurezza aerea. — Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Servizi di gestione delle applicazioni e delle infrastrutture informatiche – Rigetto di un’offerta e aggiudicazione dell’appalto ad altri offerenti – Obbligo di motivazione – Valutazione dell’esistenza di offerte anormalmente basse – Caratteristiche e vantaggi relativi delle offerte prescelte – Richiesta di motivazione da parte di un offerente che non si trova in una situazione di esclusione e la cui offerta è conforme ai documenti di gara. — Causa T-741/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione dell’AESA di rigetto dell’offerta del consorzio Trasys/Axianseu e di aggiudicazione dell’appalto ad altri tre offerenti, perché la motivazione resa ai ricorrenti era insufficiente sul punto decisivo delle offerte anormalmente basse. Il Collegio afferma che, in presenza di dubbi sui prezzi e su richiesta espressa di un offerente non escluso e conforme, l’amministrazione deve spiegare in modo concreto il proprio ragionamento, anche conciliando motivazione e riservatezza. Le informazioni frammentarie, i documenti oscurati e le spiegazioni tardive non sono bastati a sanare il difetto originario.
Appalti pubblici UE: obbligo di motivazione sulla mancata esclusione di offerte sospettate di essere anormalmente basse in una gara di servizi informatici.
La questione giuridica
Se l’AESA avesse adempiuto all’obbligo di motivazione nei confronti di un offerente non escluso e conforme alla gara, spiegando in modo sufficiente perché le offerte prescelte, inizialmente sospettate di essere anormalmente basse, non erano state respinte; e, in particolare, se la motivazione potesse risultare da informazioni frammentarie, da documenti oscurati o da spiegazioni fornite solo successivamente nel procedimento davanti al Mediatore e al Tribunale.
Principio di diritto
Quando un offerente non escluso e conforme ai documenti di gara chiede i motivi del mancato affidamento e vi sono indizi di offerte anormalmente basse tra quelle prescelte, l’amministrazione aggiudicatrice deve fornire entro un termine congruo una motivazione sufficiente e intelligibile sulle ragioni per cui tali offerte non sono state ritenute anormalmente basse; non basta una mera affermazione conclusiva, né la sola comunicazione di dati frammentari o oscurati, né la successiva integrazione ex post nel corso di una denuncia al Mediatore o del giudizio. La violazione dell’obbligo di motivazione costituisce un vizio sostanziale che comporta l’annullamento della decisione di aggiudicazione, senza che il giudice debba esaminare nel merito l’eventuale errore di valutazione dell’amministrazione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 113, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Articolo 151 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
- Articolo 161, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
- Articolo 276, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
Rigetto dell’offerta e aggiudicazione a cascata di un appalto di servizi informatici
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da un consorzio di offerenti contro la decisione dell’AESA che ha respinto la loro offerta e ha aggiudicato, secondo un sistema a cascata, un appalto pubblico di servizi per la gestione di applicazioni e infrastrutture informatiche a tre altri operatori. Il tema centrale è l’obbligo di motivazione dell’amministrazione aggiudicatrice, con specifico riferimento alla verifica di eventuali offerte anormalmente basse.
Fatti e svolgimento della procedura di gara
L’AESA aveva bandito una procedura per la conclusione di uno o più contratti quadro relativi a servizi IT a Colonia. Il capitolato prevedeva l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, con ponderazione 50% qualità tecnica e 50% prezzo, purché fossero rispettati i requisiti minimi di ammissibilità, non esclusione, capacità e conformità.
Il consorzio ricorrente presentava un’offerta che, sul piano tecnico, risultava molto competitiva: otteneva 91 punti su 100 e si collocava al primo posto nella valutazione tecnica. Tuttavia, la componente finanziaria penalizzava fortemente la sua posizione complessiva, facendolo scendere al quinto posto. Nel corso della procedura l’AESA nutriva dubbi sui prezzi di quattro offerenti, compresi i tre poi aggiudicatari, e chiedeva loro chiarimenti sui prezzi apparentemente anormalmente bassi. I ricorrenti non venivano informati di questi scambi.
Dopo l’aggiudicazione, i ricorrenti domandavano più volte una motivazione dettagliata, contestando in particolare la mancata esclusione degli offerenti prescelti per prezzi anormalmente bassi. L’AESA forniva solo informazioni parziali: nomi degli aggiudicatari, tabelle di punteggio tecnico, alcuni estratti della relazione di valutazione e documenti oscurati per ragioni di riservatezza. Solo nel procedimento davanti al Mediatore, e dopo la proposizione del ricorso, l’AESA esponeva in modo più preciso il tipo di verifiche effettuate e la natura dei chiarimenti ricevuti.
Oggetto del ricorso e eccezione preliminare
L’AESA eccepiva l’irricevibilità della censura nella parte in cui il ricorso sarebbe stato diretto contro una presunta decisione implicita di non aggiudicare l’appalto ai ricorrenti. Il Tribunale respinge tale eccezione, chiarendo che i ricorrenti non chiedevano l’attribuzione diretta del contratto, ma l’annullamento della decisione di aggiudicazione ad altri operatori. La decisione impugnata, in quanto atto unitario, comprendeva sia l’aggiudicazione ai tre prescelti sia il rigetto implicito dell’offerta dei ricorrenti.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama l’articolo 296 TFUE sull’obbligo di motivazione, l’articolo 113, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario n. 966/2012, nonché l’articolo 161, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 1268/2012, che disciplinano la comunicazione ai candidati/offerenti dei motivi del rigetto e delle caratteristiche e vantaggi relativi dell’offerta scelta. Centrale è anche l’articolo 151 del regolamento delegato, relativo alla verifica delle offerte che appaiano anormalmente basse, nonché l’articolo 276, paragrafo 4, del medesimo regolamento, che consente di chiedere chiarimenti sulla composizione dell’offerta sospetta.
Ragionamento del Tribunale sull’obbligo di motivazione
Il Tribunale ricorda che, negli appalti pubblici UE, l’amministrazione aggiudicatrice dispone di un ampio margine di discrezionalità, ma tale discrezionalità impone un controllo rigoroso sul rispetto delle garanzie procedurali, in particolare della motivazione. In materia di offerte anormalmente basse, la valutazione avviene in due fasi: prima una verifica preliminare se l’offerta “appaia” anormalmente bassa; poi, se emergono indizi di sospetto, una verifica della composizione dell’offerta mediante richiesta di chiarimenti all’offerente.
Quando un offerente non escluso e conforme ai documenti di gara chiede spiegazioni, l’amministrazione deve comunicare il proprio ragionamento sulla ragione per cui l’offerta prescelta non è stata ritenuta anormalmente bassa. Tale motivazione deve permettere di comprendere, almeno in termini sufficientemente astratti e senza rivelare necessariamente dati sensibili, come l’amministrazione sia giunta a escludere l’anomalia del prezzo, in particolare con riguardo al rispetto della normativa sociale e del lavoro e alla copertura di tutti i costi tecnici dell’offerta.
Il Tribunale sottolinea inoltre che la motivazione deve essere fornita, in linea di principio, contestualmente alla decisione pregiudizievole o comunque entro il momento in cui il ricorrente propone il ricorso. Le spiegazioni fornite solo successivamente possono al massimo integrare dettagli già esistenti, ma non sanano una carenza originaria, salvo circostanze eccezionali.
Insufficienza delle informazioni comunicate ai ricorrenti
Nel caso concreto, i ricorrenti avevano formulato richieste precise e reiterate, richiamando anche dati di mercato e il confronto tra i punteggi. Tuttavia, l’AESA non forniva una risposta individualizzata sul punto decisivo: perché i prezzi degli aggiudicatari, inizialmente sospetti, fossero stati poi ritenuti congrui. I documenti trasmessi erano ritenuti dal Tribunale frammentari e insufficienti: contenevano soprattutto dati sulla procedura, punteggi tecnici e riferimenti generali a chiarimenti ricevuti, ma non il ragionamento che aveva condotto a superare il sospetto di anomalia.
La Corte osserva che la riservatezza non esimeva l’AESA dal predisporre una motivazione più astratta e utile, ad esempio descrivendo la natura delle prove presentate dagli offerenti o indicando categorie di dati e riferimenti generali, senza rivelare segreti commerciali. Il fatto che l’AESA fosse poi riuscita a fornire al Mediatore, il 4 dicembre 2017, una spiegazione più completa dimostrava che una motivazione adeguata era possibile anche prima; ma tale spiegazione era arrivata troppo tardi per poter essere considerata ai fini della legittimità della decisione impugnata.
Decisione e principio affermato
Il Tribunale accoglie il motivo unico di ricorso e annulla la decisione dell’AESA del 28 agosto 2017 per violazione dell’obbligo di motivazione, qualificata come mancato rispetto di una forma sostanziale. Non esamina quindi l’eventuale fondatezza nel merito della valutazione sui prezzi anormalmente bassi. L’AESA viene inoltre condannata alle spese.
Ricadute pratiche per gli operatori
La pronuncia conferma che, nelle gare UE, un offerente escluso o non aggiudicatario che sia stato ammesso alla procedura e abbia presentato un’offerta conforme può pretendere una motivazione effettiva sulle ragioni dell’aggiudicazione ad altri, soprattutto quando vi siano indizi di prezzi anormalmente bassi. Per le amministrazioni aggiudicatrici, il caso evidenzia la necessità di predisporre sin dalla fase di aggiudicazione una motivazione comprensibile e tempestiva, capace di bilanciare trasparenza e riservatezza senza ricorrere a integrazioni tardive.
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