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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-94/18

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 settembre 2019. — Nalini Chenchooliah contro Minister for Justice and Equality. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda). — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio di uno Stato membro – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 3, paragrafo 1, e articoli 15, 27, 28, 30 e 31 – Nozione di “avente diritto” – Cittadino di uno Stato terzo coniuge di un cittadino dell’Unione che ha esercitato la propria libertà di circolazione – Ritorno del cittadino dell’Unione nello Stato membro di cui possiede la cittadinanza, in cui sconta una pena detentiva – Condizioni che si impongono allo Stato membro ospitante in forza della direttiva 2004/38/CE al momento dell’adozione di un provvedimento di allontanamento del suddetto cittadino di uno Stato terzo. — Causa C-94/18

Giurisprudenza europea62018CJ0094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che, quando un familiare cittadino di Stato terzo perde il diritto di soggiorno perché il coniuge cittadino dell’Unione ha lasciato lo Stato membro ospitante per rientrare nel proprio Stato di cittadinanza, l’eventuale allontanamento resta nel perimetro della direttiva 2004/38. Tuttavia non si tratta di un allontanamento per ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica: si applica quindi l’articolo 15, con le sole garanzie degli articoli 30 e 31. Ne deriva anche il divieto per lo Stato membro di accompagnare l’allontanamento con un divieto d’ingresso.

Allontanamento di un familiare cittadino di Stato terzo dopo il ritorno nello Stato di cittadinanza del coniuge cittadino dell’Unione: applicabilità dell’articolo 15 della direttiva 2004/38 e delle relative garanzie procedurali.

La questione giuridica

Se, in una situazione in cui un cittadino di uno Stato terzo ha soggiornato nello Stato membro ospitante come coniuge di un cittadino dell’Unione che aveva esercitato la libera circolazione, ma il cittadino dell’Unione è poi rientrato nello Stato membro di cittadinanza, il provvedimento di allontanamento del coniuge rientri ancora nella direttiva 2004/38 e, in caso affermativo, se si applichino le garanzie del capo VI (articoli 27 e 28) oppure quelle dell’articolo 15 con rinvio agli articoli 30 e 31.

Principio di diritto

L’articolo 15 della direttiva 2004/38 si applica al provvedimento di allontanamento adottato nei confronti del familiare cittadino di Stato terzo che non dispone più di un diritto di soggiorno ai sensi della direttiva, quando il coniuge cittadino dell’Unione è rientrato nel proprio Stato membro di cittadinanza dopo aver esercitato la libera circolazione. In tale ipotesi non si applicano gli articoli 27 e 28 del capo VI, ma si applicano le garanzie procedurali degli articoli 30 e 31, in particolare il controllo giurisdizionale effettivo e la proporzionalità; inoltre non può essere aggiunto alcun divieto di ingresso nel territorio.

Norme richiamate

  • Articolo 21 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 47
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 51, paragrafo 1

Allontanamento di un familiare cittadino di Stato terzo dopo il ritorno del coniuge cittadino dell’Unione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della High Court (Irlanda) in materia di libera circolazione, diritto di soggiorno dei familiari e misure di allontanamento ai sensi della direttiva 2004/38/CE. La Corte è chiamata a stabilire quale disciplina si applichi al coniuge cittadino di uno Stato terzo che aveva soggiornato nello Stato membro ospitante insieme al cittadino dell’Unione, ma che, dopo il rientro di quest’ultimo nello Stato membro di cittadinanza, non dispone più di un diritto di soggiorno.

Fatti e procedimento principale

La sig.ra Nalini Chenchooliah, cittadina mauriziana, era entrata in Irlanda nel 2005 e vi aveva soggiornato con successivi permessi. Nel 2011 aveva sposato un cittadino portoghese residente in Irlanda e aveva poi chiesto una carta di soggiorno come coniuge di un cittadino dell’Unione. La domanda era stata respinta perché il coniuge non risultava esercitare in Irlanda un’attività economica o soddisfare le condizioni dell’articolo 7 della direttiva 2004/38, e tale decisione era divenuta definitiva.

In seguito la ricorrente informava il Ministro che il marito era detenuto in Portogallo dopo una condanna penale. Il Ministro avviava allora un procedimento di allontanamento e poi decideva di procedere non con un "removal order" ai sensi della normativa di recepimento della direttiva, bensì con un "deportation order" ai sensi dell’Immigration Act 1999, che comporta un divieto di ingresso a tempo indeterminato. La High Court, dubitando della disciplina applicabile, sottoponeva due questioni alla Corte.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva sostanzialmente:

  • se l’allontanamento del coniuge cittadino di Stato terzo, divenuto irregolare dopo la perdita del diritto di soggiorno, dovesse essere disciplinato dalla direttiva 2004/38 oppure dal solo diritto nazionale;
  • in caso di applicabilità della direttiva, se si dovessero applicare le regole del capo VI sugli allontanamenti per ordine pubblico e pubblica sicurezza (articoli 27 e 28) oppure l’articolo 15 sulle misure di allontanamento per ragioni diverse, con le garanzie procedurali degli articoli 30 e 31.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/38, sulla nozione di "aventi diritto";
  • gli articoli 6, 7, 12, 13 e 14 della direttiva, relativi ai diritti di soggiorno e al loro mantenimento;
  • l’articolo 15 della direttiva, sulle garanzie procedurali in caso di misure che limitano la libera circolazione per motivi non attinenti a ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica;
  • gli articoli 27, 28, 30 e 31 della direttiva, contenuti nel capo VI;
  • l’articolo 47 della Carta, richiamato in relazione al diritto a un ricorso effettivo;
  • l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, per l’ambito di applicazione dei diritti fondamentali nell’attuazione del diritto dell’Unione.

Ragionamento della Corte sulla qualità di "avente diritto"

La Corte ricorda che la direttiva 2004/38 si applica ai cittadini dell’Unione che si recano o soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza e ai loro familiari che li accompagnino o li raggiungano. Nel caso concreto era pacifico che il coniuge portoghese aveva esercitato la libera circolazione recandosi in Irlanda e che la sig.ra Chenchooliah aveva vissuto con lui in Irlanda beneficiando del diritto di soggiorno derivato dell’articolo 6, paragrafo 2.

Tuttavia, con il rientro del coniuge in Portogallo, la ricorrente non accompagnava più né raggiungeva un cittadino dell’Unione che esercitava la libera circolazione nello Stato membro ospitante. Perciò aveva perso la qualità di "avente diritto" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1. La Corte precisa che la nozione di avente diritto è dinamica: può essere acquisita e poi perduta se cessano le condizioni richieste. La sentenza Metock viene richiamata solo per affermare che i familiari che accompagnano o raggiungono il cittadino dell’Unione rientrano nella direttiva; essa non copre la situazione, diversa, in cui il cittadino dell’Unione sia già rientrato nel proprio Stato di cittadinanza.

Perché continua ad applicarsi la direttiva 2004/38

La Corte esclude che la perdita della qualità di avente diritto faccia uscire automaticamente la fattispecie dall’ambito della direttiva. La direttiva contiene infatti anche norme che disciplinano la cessazione del diritto di soggiorno e le conseguenze dell’illegittimità sopravvenuta del soggiorno, tra cui l’articolo 15.

Secondo la Corte, l’articolo 15 si riferisce ai provvedimenti di allontanamento adottati per ragioni diverse da ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. Esso si applica quindi a un allontanamento fondato sul venir meno del diritto di soggiorno del familiare cittadino di Stato terzo dopo la partenza del cittadino dell’Unione dallo Stato membro ospitante. Un’interpretazione contraria priverebbe l’articolo 15 del suo effetto utile.

La Corte osserva che la situazione della ricorrente non rientra nelle ipotesi di mantenimento del diritto di soggiorno previste dagli articoli 12, paragrafo 2, e 13, paragrafo 2. Lo Stato membro ospitante può dunque adottare un provvedimento di allontanamento, ma solo nel quadro dell’articolo 15.

Portata delle garanzie procedurali applicabili

La Corte chiarisce che, nell’ambito dell’articolo 15, si applicano mutatis mutandis gli articoli 30 e 31, ma non tutte le loro disposizioni sono trasponibili automaticamente. In particolare:

  • l’articolo 30, paragrafo 2, relativo alla comunicazione dei motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica, non si applica a un allontanamento fondato su ragioni diverse;
  • l’articolo 31, paragrafo 2, terzo trattino, e il paragrafo 4, anch’essi legati alla disciplina degli allontanamenti per quei motivi, non sono applicabili.

Restano invece rilevanti le garanzie di cui all’articolo 31, paragrafo 1, e paragrafo 3: accesso a mezzi di ricorso giurisdizionali o amministrativi, sindacato sulla legittimità del provvedimento, esame dei fatti e delle circostanze, nonché verifica della proporzionalità. La Corte richiama anche l’articolo 47 della Carta, poiché tali rimedi si collocano nell’attuazione del diritto dell’Unione.

Esclusione degli articoli 27 e 28 e divieto di divieto d’ingresso

Poiché l’articolo 15 rinvia solo agli articoli 30 e 31, la Corte afferma che gli articoli 27 e 28 del capo VI non sono applicabili a un allontanamento come quello oggetto della causa. Tali disposizioni presuppongono infatti che l’interessato tragga attualmente dalla direttiva un diritto di soggiorno temporaneo o permanente, situazione non ricorrente nel caso di specie.

La Corte sottolinea inoltre che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, lo Stato membro ospitante non può aggiungere al provvedimento di allontanamento un divieto di ingresso nel territorio. Questa precisazione è particolarmente rilevante rispetto alla disciplina nazionale irlandese, che prevedeva invece un’espulsione con effetti più gravosi.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che l’articolo 15 della direttiva 2004/38 si applica al provvedimento di allontanamento adottato nei confronti del cittadino di uno Stato terzo che ha perso il diritto di soggiorno a seguito del ritorno del coniuge cittadino dell’Unione nello Stato membro di cittadinanza. In tale ipotesi, lo Stato membro deve rispettare le garanzie degli articoli 30 e 31 della direttiva, ma non può applicare gli articoli 27 e 28 né accompagnare l’allontanamento con un divieto di ingresso nel territorio.

Rilievi pratici per i professionisti

Per la pratica forense e consulenziale, la decisione chiarisce che la perdita del diritto di soggiorno del familiare non esclude la tutela eurounitaria, ma ne muta il fondamento. Quando il familiare non è più "avente diritto" perché il cittadino dell’Unione ha cessato di esercitare la libera circolazione nello Stato ospitante, la misura di allontanamento resta nel perimetro della direttiva e deve rispettarne le garanzie procedurali. Ne consegue che gli Stati membri non possono aggirare tali garanzie ricorrendo alla normativa interna generale sull’immigrazione per imporre conseguenze più severe, come un divieto di reingresso automatico e a tempo indeterminato.

Come è indicizzato

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