Tribunale, Ordinanza T-762/18
Ordinanza del presidente del Tribunale del 10 settembre 2019 (Per Estratto). — Sofia Athanasiadou e Konstantinos Soulantikas contro Commissione europea. — Procedimento sommario – Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode) – Esecuzione forzata – Domanda di sospensione – Ricevibilità – Insussistenza dell’urgenza. — Cause T-762/18 e T-762/18 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale ha esaminato una domanda volta a sospendere l’esecuzione forzata di una decisione della Commissione che imponeva il recupero di somme erogate nell’ambito di un progetto finanziato dall’Unione. Ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, chiarendo che per le domande ex articolo 299 TFUE non è necessariamente richiesto un ricorso principale di annullamento. Tuttavia, la domanda di provvedimenti provvisori è stata comunque respinta e i ricorrenti sono stati condannati alle spese.
Domanda di sospensione dell’esecuzione forzata di un titolo esecutivo della Commissione ex articolo 299 TFUE e ricevibilità in assenza di ricorso principale di annullamento
La questione giuridica
Se una domanda di sospensione dell’esecuzione forzata proposta ai sensi dell’articolo 299 TFUE debba essere dichiarata irricevibile per il solo fatto che non è stato proposto un ricorso principale di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, e quali siano i limiti del controllo del giudice dell’Unione rispetto ai provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro.
Principio di diritto
Una domanda di sospensione dell’esecuzione forzata di un atto della Commissione proposta ai sensi dell’articolo 299 TFUE non è irricevibile per la sola mancanza di un ricorso principale di annullamento: l’articolo 156 del regolamento di procedura, che subordina la sospensione alla previa o concomitante proposizione del ricorso, si applica alle domande fondate sugli articoli 278 TFUE e 157 EA, non automaticamente a quelle ex articolo 299 TFUE. In tale contesto, il giudice dell’Unione è l’unico competente a sospendere l’esecuzione forzata, mentre ai giudici nazionali spetta soltanto il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi; la domanda resta tuttavia respinta nel merito per assenza dei presupposti dei provvedimenti provvisori, con condanna alle spese dei ricorrenti.
Norme richiamate
- Articolo 299 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 39, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 53, paragrafo 1, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 161 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Sospensione dell’esecuzione forzata di un titolo esecutivo della Commissione ex articolo 299 TFUE
L’ordinanza del Presidente del Tribunale riguarda una domanda di provvedimenti provvisori presentata da due privati greci per ottenere la sospensione dell’esecuzione forzata di una decisione della Commissione relativa al recupero di somme connesse a un finanziamento UE. La pronuncia chiarisce il rapporto tra competenza del giudice dell’Unione e poteri dei giudici nazionali nell’ambito dell’articolo 299 TFUE.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti avevano costituito l’ECOSE, entità che aveva concluso una convenzione di finanziamento con l’EACEA per un progetto denominato "Séniors en actions". A seguito di una revisione contabile, la Commissione aveva ritenuto non ammissibili spese per EUR 59 696,98 e aveva adottato la decisione C(2017) 5883 final di recupero della somma, oltre interessi.
Dopo vari tentativi di notifica e sollecito, la decisione era stata notificata tramite ufficiale giudiziario secondo il diritto processuale greco, ma i ricorrenti avevano rifiutato la ricezione. Essi avevano quindi proposto opposizione davanti al Monomeles Protodikeio Athinon, e successivamente avevano adito il Tribunale chiedendo la sospensione dell’esecuzione forzata della decisione della Commissione.
Eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione
La Commissione sosteneva che la domanda dovesse essere dichiarata irricevibile perché i ricorrenti non avevano proposto un ricorso principale di annullamento contro la decisione impugnata, richiamando gli articoli 161 e 156 del regolamento di procedura.
Il Presidente del Tribunale respinge tale eccezione su tre passaggi essenziali:
- l’articolo 299 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e con lo Statuto, attribuisce al Presidente del Tribunale la competenza a disporre la sospensione dell’esecuzione forzata, mentre ai giudici nazionali compete solo il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi;
- l’articolo 156 del regolamento di procedura, che richiede un ricorso principale per la sospensione, riguarda espressamente le domande fondate sugli articoli 278 TFUE e 157 EA, non quelle proposte ai sensi dell’articolo 299 TFUE;
- imporre comunque la previa proposizione di un ricorso principale pregiudicherebbe il diritto a un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta, perché sottrarrebbe ai giudici nazionali il tempo necessario per esercitare il loro controllo sugli atti esecutivi.
Ambito del fumus boni juris e rapporti con il giudice nazionale
Il Tribunale precisa che, nelle domande di questo tipo, i motivi invocati per dimostrare il fumus boni juris devono riguardare la competenza del giudice nazionale e presentare una parvenza di fondatezza. Non sono invece pertinenti censure dirette alla legittimità della decisione della Commissione, che possono essere fatte valere solo con un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE.
Viene inoltre osservato che alcuni motivi dei ricorrenti riguardavano effettivamente il procedimento di esecuzione forzata in Grecia e la regolarità dei provvedimenti esecutivi, ossia profili rientranti nella competenza del giudice nazionale. Da ciò il Tribunale deduce che la domanda era effettivamente diretta a consentire al giudice nazionale di esercitare le competenze derivanti dall’articolo 299 TFUE.
Decisione e spese
Pur respingendo l’eccezione di irricevibilità, il Presidente del Tribunale respinge nel merito la domanda di provvedimenti provvisori. I ricorrenti sono inoltre condannati a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione, ai sensi degli articoli 158, paragrafo 5, e 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
Principio affermato
La pronuncia afferma che, nel quadro dell’articolo 299 TFUE, la domanda di sospensione dell’esecuzione forzata di un titolo esecutivo della Commissione può essere presentata anche senza ricorso principale di annullamento, poiché il requisito di cui all’articolo 156 del regolamento di procedura non si applica automaticamente a tale ipotesi. Resta fermo che il giudice dell’Unione può sospendere l’esecuzione forzata solo per consentire al giudice nazionale di esercitare il proprio controllo sui provvedimenti esecutivi, non per sindacare la validità dell’atto della Commissione.
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