Cassazione Penale, Sentenza n. 08169/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto del 17/06/2025 con censure relative alla confisca di prevenzione ex d.lgs. 159/2011: si allega violazione e difetto di motivazione rispetto agli artt. 19 e 24 d.lgs. 159/2011 (presunta disponibilita indiretta dei beni intestati a coniuge e figli, intestazione fittizia), contestazione della sperequazione patrimoniale e della correlazione temporale tra periodo di pericolosita e acquisto dei beni, nonche mancato esame o travisamento delle prove documentali prodotte (prospetti INPS, contratti di lavoro, estratti conto, consulenze tecniche di parte). Alcuni ricorrenti chiedevano l'annullamento parziale del decreto con rinvio per specifici rapporti finanziari e polizze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per fondarsi su motivi non consentiti o privi della specificita richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p., ritenendo che le doglianze fossero, in sostanza, censure di merito gia vagliate in appello. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sulle misure di prevenzione e sul limite dell'impugnabilita dei terzi, confermando che i terzi possono provare solo la reale titolarita dei beni e che incombe su di loro l'onere di allegare elementi concreti a confutazione della intestazione fittizia. Di conseguenza i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia) - art. 24
Disciplina la confisca di prevenzione: la Corte ha ritenuto legittima la confisca qualora sussista sproporzione o disponibilita riconducibile al proposto, e ha applicato i criteri di valutazione della provenienza dei beni
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia) - art. 19
Stabilisce l'onere probatorio del terzo intestatario di dimostrare l'effettiva titolarita e l'esclusiva disponibilita del bene; la Corte ha ribadito che i terzi non possono contestare i presupposti applicativi della misura riferibili al proposto
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 26, comma 2
art. 26 comma 2 d.lgs. 159/2011
Richiamato come riferimento giurisprudenziale per i rapporti di parentela e presunzione di intestazione fittizia, come circostanza significativa ma non automatica
codice di procedura penale - art. 581, comma 1
Norma sull'ammissione del ricorso per cassazione e specificita dei motivi; la Corte ha ritenuto i ricorsi carenti della specificita richiesta
codice di procedura penale - art. 591, comma 1, lett. c
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Ulteriore riferimento ai motivi ammessi in cassazione; la decisione ha applicato i limiti di ammissibilita previsti
codice di procedura penale - art. 616
Dispone la condanna alle spese processuali per i ricorsi inammissibili; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In procedimenti di prevenzione patrimoniale il ricorso in Cassazione deve mirare a vizi di diritto, motivazione inesistente o travisamento della prova; non puo limitarsi a rinnovare censure di merito gia decise in appello
- I terzi intestatari (coniuge, figli) hanno interesse limitato: possono provare esclusivamente la reale titolarita ed esclusiva disponibilita dei beni e non possono, in proprio, contestare i presupposti di applicazione della misura nei confronti del proposto
- Nei casi di intestazione a parenti, il giudice valuta con attenzione il contesto familiare e la sproporzione tra redditi leciti e beni; i rapporti di parentela costituiscono elemento significativo che aumenta l'onere probatorio del terzo
- La prova della provenienza lecita dei beni richiede documentazione concreta e compatibile con i flussi economici: semplici affermazioni o documenti non spiegati non sono generalmente idonei a superare la presunzione di disponibilita del proposto
- La correlazione temporale tra periodo di pericolosita e acquisizione dei beni puo essere valutata anche considerando reimpieghi successivi e indagini estese nel tempo; il solo decorso di anni non esclude automaticamente la confisca se sussistono elementi di reimpiego o sperequazione progressiva
- Per impugnare con efficacia bisogna indicare espressamente quale elemento omitto o travisato avrebbe potuto determinare un esito diverso e fornire prova che quel singolo elemento sia decisivo
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