Cassazione Penale, Sentenza n. 27738/2024 del 11/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 08/01/2024 della Corte di Appello di Messina che aveva confermato la condanna del Tribunale di Messina (23/03/2023) per ricettazione e per violazione dell'art. 186 c.d.s. I motivi dedotti: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648, comma secondo, cod. pen. e alla possibile qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen., sostenendo che la responsabilità si fonda solo sul rinvenimento della merce nell'auto (che è di proprietà di altro soggetto) e che manca motivazione sull'eventuale incauto acquisto; 2) violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., deducendo che sussistono i presupposti per escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto (rifiuto di sottoporsi all'alcoltest ritenuto di scarsa offensività); 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62, n. 4 cod. pen. in combinazione con l'art. 133 cod. pen., lamentando l'omessa valutazione favorevole della circostanza attenuante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità dei motivi, ritenendo che le doglianze consistessero in generiche osservazioni di fatto non riconducibili ai motivi tassativi dell'art. 606 c.p.p. Sul merito delle censure, la Corte ha rilevato l'infondatezza: riguardo all'art. 712 cod. pen. ha osservato che per qualificare l'incauto acquisto è necessario dimostrare le modalità dell'acquisto e che il ricorrente non ha spiegato come sia entrato in possesso dei beni, quindi la qualificazione rientra nella ricettazione; con riferimento all'art. 131-bis cod. pen. ha ritenuto che il rifiuto all'alcoltest non fosse di particolare tenuità, posto che era commesso in concomitanza con altri reati e indicativo di una personalità sprezzante delle regole (la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta adeguata e sufficiente); infine il terzo motivo è stato considerato aspecifico e privo di censure concrete alla sentenza di merito. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Richiamata in relazione al reato di ricettazione: la Corte conferma che, in assenza di prova sulle modalità di acquisto, il fatto rientra nella ricettazione e non nell'ipotesi di incauto acquisto.
art. 712 cod. pen.
La Corte precisa che per configurare l'incauto acquisto è necessario accertare l'effettività e le modalità dell'acquisto, dalle quali possa emergere che l'acquirente avrebbe dovuto sospettare della provenienza illecita del bene; l'assenza di tale dimostrazione porta alla ricettazione.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione della scarsa offensività e del contesto; non è necessario elencare tutti gli elementi di valutazione, ma indicare quelli ritenuti rilevanti. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto non applicabile la causa perché il rifiuto era commesso con altri reati e sintomatico di pericolosità sociale.
art. 62, n. 4 cod. pen.
Richiamata come attenuante richiesta dal ricorrente; la Corte ha ritenuto la richiesta priva di specifiche censure e quindi inammissibile, non essendovi stata adeguata argomentazione in appello.
art. 133 cod. pen.
Norma di riferimento per la valutazione dell'entità della pena e dei criteri di personalità e gravità del fatto; la Corte ha usato tali criteri per escludere la tenuità ex art. 131-bis.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente come parametro per la specificità delle censure: la Corte ha ritenuto i motivi aspecifici e riconducibili a semplici osservazioni di fatto non ammissibili in Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende, motivata dalla rilevata colpa nella determinazione dell'impugnazione inammissibile.
Massime di principio
- La Suprema Corte di Cassazione richiede che i motivi di ricorso siano specifici e ricondotti alle categorie tassative dell'art. 606 c.p.p.; censure generiche di fatto comportano inammissibilità.
- In tema di ricettazione vs incauto acquisto (art. 648 vs art. 712 c.p.), per qualificare l'incauto acquisto è indispensabile dimostrare le modalità e l'effettività dell'acquisto: l'assenza di tale prova conduce alla configurazione della ricettazione.
- L'applicabilità dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione del contesto e della gravità complessiva; non è necessario esaminare ogni criterio, ma vanno indicati e motivati quelli ritenuti rilevanti.
- La Cassazione non può rivedere liberamente le emergenze probatorie di merito: tentativi di rivalutazione dei fatti senza specifiche doglianze giuridiche sono inammissibili.
- La mancata specificità dei motivi in grado di appello o in Cassazione può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna del ricorrente alle spese e a sanzioni (Cassa delle ammende) se rilevata colpa nella presentazione dell'impugnazione.
- Quando si contesta la qualificazione giuridica di fatti (es. ricettazione vs incauto acquisto) è essenziale documentare e motivare le modalità di acquisizione/possesso dei beni per evitare che il giudice ritenga prevalente la fattispecie di ricettazione.
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