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Sentenza

Sentenza n. 215/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’accertamento - del silenzio assenso in relazione all’istanza di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base presentata da Iliad Italia S.p.A. al Comune di Neviano il 29 gennaio 2024, ai sensi degli artt. 44 e 49 del D.lgs. n. 259 del 2003; - dell’inefficacia ex art. 2, comma 8 bis, della l. 241 del 1990 del diniego espresso via pec, trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 7 maggio 2024 dal Comune di Neviano, avente ad oggetto “Invio Copia deliberazione di C.C. n. 23 del 26/09/2007 Comune di Neviano (LE) - [RIF. PROT.:5033/2024]”, con cui il Comune ha comunicato alla Società l’opposizione all’installazione di stazioni radio base ad una distanza inferiore a 300 metri da “punti sensibili”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale. In via subordinata, per l’annullamento: - del diniego espresso a Iliad Italia S.p.A. il 7 maggio 2024 dal Comune di Neviano, nonché per la condanna, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., al rilascio del titolo assentivo; - degli artt. 3, comma 1, lett. a) e c), lett. a), e 9 del Regolamento Comunale, recante “Disciplina delle installazioni e localizzazioni degli impianti radioelettrici di cui all’art. 2, c.1, della l.r. n. 5 dell’8 marzo 2002”, del Comune di Neviano; - di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ivi compresa la delibera n. 23 del 26 settembre 2007 con cui il Consiglio Comunale del Comune di Neviano ha approvato il Regolamento Comunale, recante “Disciplina delle installazioni e localizzazioni degli impianti radioelettrici di cui all’art. 2, c.1, della l.r. n. 5 dell’8 marzo 2002” e qualsivoglia altra prescrizione del Regolamento Comunale che possa costituire fondamento del diniego. In via ulteriormente subordinata, ove occorrer possa, per la disapplicazione: - degli artt. 3, comma 1, lett. a) e c), lett. a), e 9 del Regolamento Comunale, recante “Disciplina delle installazioni e localizzazioni degli impianti radioelettrici di cui all’art. 2, c.1, della l.r. n. 5 dell’8 marzo 2002”, del Comune di Neviano; - di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ivi compresa la delibera n. 23 del 26 settembre 2007 con cui il Consiglio Comunale del Comune di Neviano ha approvato il Regolamento Comunale, recante “Disciplina delle installazioni e localizzazioni degli impianti radioelettrici di cui all’art. 2, c.1, della l.r. n. 5 dell’8 marzo 2002” e qualsivoglia altra prescrizione del Regolamento Comunale che possa costituire fondamento del diniego.

Giustizia amministrativa202400944

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata definizione tempestiva dell'istanza di autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base e comunicazione comunale del 7 maggio 2024 recante opposizione all'installazione a distanza inferiore a 300 metri dai punti sensibili

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato al Comune un'istanza di autorizzazione, ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003, per l'installazione di una stazione radio base. L'ARPA Puglia ha espresso parere tecnico favorevole. Decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, la ricorrente ha comunicato l'autocertificazione dell'avvenuta autorizzazione per silenzio-assenso. Il Comune, soltanto il 7 maggio 2024, ha inviato una PEC con la quale ha richiesto modifiche progettuali per rispettare la distanza di almeno 300 metri dai punti sensibili, dichiarando altrimenti la propria opposizione all'installazione. La ricorrente ha chiesto in via principale l'accertamento della formazione del silenzio-assenso e, in via subordinata, l'inefficacia o l'annullamento della comunicazione, l'annullamento delle disposizioni del regolamento comunale poste a fondamento del diniego, la disapplicazione delle medesime disposizioni e la condanna al rilascio del titolo. Ha dedotto la violazione dell'art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 e dell'art. 2, comma 8-bis, della l. n. 241/1990, l'illegittimità delle prescrizioni regolamentari per contrasto con l'art. 8 della l. n. 36/2001, carenza di istruttoria, violazione degli artt. 2, 3, 6 e 10-bis della l. n. 241/1990, incompetenza, ulteriore violazione dell'art. 8 della l. n. 36/2001, violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 259/2003, dell'art. 4, par. 2, TUE e del decreto ministeriale 4 novembre 2016, nonché l'azione di adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda principale e ha accertato la formazione del silenzio-assenso sull'istanza presentata il 29 gennaio 2024. L'art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 prevede che l'istanza si intenda accolta se, entro il termine perentorio di sessanta giorni, non siano comunicati un provvedimento di diniego, un parere negativo dell'organismo competente ai controlli o un dissenso congruamente motivato di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nel caso concreto, la comunicazione comunale è intervenuta il 7 maggio 2024, quando il termine era già integralmente decorso; inoltre, risultava acquisito il parere favorevole dell'ARPA Puglia e non risultavano altri dinieghi o dissensi tempestivamente comunicati. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui anche i profili documentali, urbanistici e regolamentari devono essere esaminati entro il termine di formazione del silenzio-assenso e che, una volta perfezionatosi quest'ultimo, l'amministrazione non può pronunciarsi tardivamente sulla domanda se non mediante esercizio dell'autotutela, nel rispetto dei relativi presupposti. Il TAR ha ritenuto tuttavia non applicabile l'art. 2, comma 8-bis, della l. n. 241/1990, poiché la PEC comunale non aveva valore provvedimentale, costituendo una mera comunicazione. Le domande subordinate sono state assorbite. Il Comune di Neviano è stato condannato al pagamento di euro 2.500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese sono state compensate tra le altre parti.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003

    Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli [...] e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali [...].

    Il termine di sessanta giorni è perentorio; in mancanza di una tempestiva comunicazione di diniego, parere negativo o dissenso qualificato, l'autorizzazione si forma per silenzio-assenso. Anche i profili documentali, urbanistici e regolamentari devono essere esaminati entro tale termine.

  • art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003

    Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.

    Decorso il termine perentorio senza un diniego o dissenso validamente comunicato, il richiedente può avvalersi dell'autocertificazione dell'avvenuta autorizzazione, anche qualora l'amministrazione non abbia rilasciato l'attestazione.

  • art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990

    Non è stato applicato perché la comunicazione comunale tardiva non aveva natura provvedimentale, risolvendosi in una mera comunicazione PEC.

  • art. 8 l. n. 36/2001

    La questione della compatibilità delle disposizioni del regolamento comunale con l'art. 8 è rimasta assorbita in ragione dell'accoglimento della domanda principale.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La domanda di condanna al rilascio del titolo è rimasta assorbita dall'accertamento della formazione del silenzio-assenso.

Massime di principio

  • Nel procedimento per l'autorizzazione all'installazione di impianti di telecomunicazione disciplinato dall'art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, il termine di sessanta giorni per la formazione del silenzio-assenso è perentorio: se entro tale termine non viene comunicato un diniego, un parere negativo dell'organismo competente ai controlli o un dissenso congruamente motivato di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, l'istanza si intende accolta.
  • Nel termine previsto per la formazione del silenzio-assenso devono essere esaminati anche i profili documentali, urbanistici e regolamentari relativi al progetto; tali profili non possono essere fatti valere per la prima volta con una comunicazione successiva alla scadenza del termine perentorio.
  • Una volta perfezionatosi il silenzio-assenso sull'istanza di installazione di una stazione radio base, l'amministrazione procedente non può adottare successivamente un diniego o pronunciarsi nuovamente sulla domanda, salvo esercitare l'autotutela nel rispetto dei relativi presupposti formali e sostanziali e in presenza di un effettivo interesse pubblico.
  • La mera comunicazione trasmessa dall'amministrazione dopo la formazione del silenzio-assenso, priva di autonoma natura provvedimentale, non costituisce un provvedimento amministrativo la cui inefficacia possa essere dichiarata ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, della l. n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzio
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoAutotutela decisoriaEfficacia ed esecutorietà

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