Ordinanza n. 106/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del diniego di annullamento in autotutela, contenuto nella nota di riscontro del Comune di Andria, con la quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente in data 16.01.2026 (prot. n. 0005897/2026), in quanto atto autonomamente lesivo e viziato da eccesso di potere e della Determina Dirigenziale n. 2678 del 24.06.2025, a firma del Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Andria, avente ad oggetto “ACCERTAMENTO IN ENTRATA E ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA RESTITUZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI CESSIONE E DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA ZONA P.I.P. .”, con la quale si è di fatto disposto il perfezionamento della procedura di retrocessione del lotto di proprietà della società ricorrente e la sua contestuale assegnazione alla società controinteressata; -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorrer possa, l’Avviso Pubblico del 28.07.2022, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10.05.2022 e il "Verbale di scelta Lotto PIP" sottoscritto in data 26/02/2025 dalla controinteressata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale di annullamento in autotutela e determinazione dirigenziale che ha perfezionato la retrocessione di un lotto P.I.P. e la contestuale assegnazione a una società controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, assegnataria dal 2003 di un lotto destinato a insediamenti produttivi, aveva manifestato nel 2022 la volontà di procedere alla retrocessione volontaria dell’area ai sensi del regolamento comunale di settore. Ha successivamente contestato il diniego del Comune di Andria alla richiesta di annullamento in autotutela e la determinazione dirigenziale con cui l’amministrazione ha ritenuto perfezionata la procedura di retrocessione, disponendo contestualmente l’assegnazione del lotto a una società controinteressata. Gli atti sono stati impugnati per eccesso di potere, anche con domanda cautelare di sospensione. La ricorrente ha inoltre contestato, per quanto occorrer potesse, gli atti presupposti, tra cui l’avviso pubblico, la deliberazione consiliare recante il regolamento di settore e il verbale di scelta del lotto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la manifestazione di volontà resa dalla ricorrente nei termini dell’avviso pubblico, ai sensi del regolamento comunale, avesse legittimato il Comune a considerare il lotto disponibile per una futura riassegnazione. La successiva revoca della manifestazione di volontà è stata ritenuta priva di effetti nell’ambito di una procedura caratterizzata dall’interesse pubblico alla stabile assegnazione di aree destinate a insediamenti produttivi. Il giudice ha inoltre rilevato che la società dispone di strumenti idonei per recuperare le somme eventualmente versate senza titolo all’amministrazione. La sospensione è stata quindi negata, senza definire il merito del ricorso; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, lettera c), Regolamento comunale di settore approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 10 maggio 2022
eventuale futura riassegnazione
La manifestazione di volontà di retrocessione volontaria resa secondo la disposizione regolamentare consente al Comune di considerare il lotto disponibile per una futura riassegnazione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La manifestazione di volontà del titolare di un’assegnazione di un’area P.I.P., resa nei termini e secondo le modalità previste dall’avviso pubblico e dal regolamento comunale, può legittimare l’amministrazione a considerare l’area disponibile per una futura riassegnazione.
- In una procedura amministrativa finalizzata alla stabile assegnazione di aree per insediamenti produttivi, la successiva revoca della manifestazione di volontà di retrocessione non produce effetti impeditivi rispetto alla procedura di disponibilità e riassegnazione già attivata dall’amministrazione.
- La tutela cautelare può essere negata quando il ricorrente abbia manifestato validamente la disponibilità alla retrocessione del lotto e l’interesse pubblico alla stabile assegnazione di aree produttive risulti prevalente; l’eventuale recupero di somme versate senza titolo può essere perseguito mediante strumenti autonomi.
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