Regolamento (UE) 2017/2342
Regolamento (UE) 2017/2342 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca della musdea bianca nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera portoghese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dichiara esaurito il contingente di pesca 2017 assegnato al Portogallo per la musdea bianca nelle zone VIII e IX e impone il conseguente divieto di pesca. Dal 23 ottobre 2017 le navi portoghesi non possono più catturare, conservare a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare tale stock nelle aree indicate. Si tratta di un atto di esecuzione puntuale adottato nell’ambito del regime unionale di controllo della pesca.
Divieto di pesca della musdea bianca (Phycis blennoides) per le navi battenti bandiera portoghese nelle acque dell'Unione e internazionali delle zone VIII e IX, a seguito dell'esaurimento del contingente 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera del Portogallo o immatricolate in Portogallo che effettuano attività di pesca sullo stock indicato nell'allegato, ossia la musdea bianca (Phycis blennoides) nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX. L'ambito è limitato al contingente 2017 per lo stock GFB/89- (inclusa la condizione speciale GFB/*567-) e decorre dalla data di chiusura indicata nell'allegato, ossia il 23.10.2017. Il regolamento non disciplina altri Stati membri o altri stock.
Divieto di pesca della musdea bianca per il Portogallo nelle zone VIII e IX
Il regolamento (UE) 2017/2342 della Commissione attua il meccanismo di chiusura dei contingenti quando le catture di uno stock raggiungono il limite assegnato per l’anno. Nel caso di specie, sulla base delle informazioni comunicate alla Commissione, il contingente 2017 del Portogallo per la musdea bianca nelle zone VIII e IX risulta esaurito, rendendo necessario vietare ulteriori attività di pesca.
Base giuridica e presupposti
L’atto è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell’articolo 36, paragrafo 2, che consente la chiusura della pesca quando un contingente è esaurito. Il considerando richiama anche il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2017, quale quadro di riferimento per la misura di chiusura.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda esclusivamente:
- le navi battenti bandiera portoghese;
- le navi immatricolate in Portogallo;
- lo stock GFB/89- , includendo la condizione speciale GFB/*567-;
- la specie musdea bianca (Phycis blennoides);
- le acque dell’Unione e le acque internazionali delle zone VIII e IX.
L’allegato individua in modo puntuale lo Stato membro interessato, lo stock, la specie, la zona e la data di chiusura, che è il 23.10.2017.
Contenuto del divieto
Dal momento della chiusura del contingente:
- il contingente 2017 del Portogallo per lo stock indicato si considera esaurito;
- è vietato pescare lo stock da parte delle navi interessate;
- sono vietate anche le operazioni accessorie sulle catture effettuate dopo la data di chiusura, vale a dire conservazione a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco.
La formulazione mira a impedire qualsiasi sfruttamento ulteriore dello stock una volta raggiunto il limite autorizzato.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2017
Il contingente di pesca assegnato per il 2017 al Portogallo per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito a decorrere dalla data di chiusura stabilita, ossia il 23.10.2017.
Divieto di pesca e operazioni connesse
Dal 23.10.2017 le navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo non possono pescare lo stock GFB/89- (inclusa la condizione speciale GFB/*567-) nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX; è inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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