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Sentenza

Sentenza n. 1524/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 2644/2024, emessa il 18.10.2024 dal Tribunale di Torino in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202600392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 2644/2024 del Tribunale di Torino, giudice del lavoro, quanto al pagamento delle somme dovute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro, deducendo l'omessa esecuzione del giudicato mediante il pagamento delle somme riconosciute. Prima dell'udienza camerale ha dichiarato di avere ottenuto l'integrale pagamento delle somme risultanti dal giudicato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente era stata interamente soddisfatta mediante il pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato. Ha posto le spese del giudizio a carico dell'Amministrazione, ritenuta virtualmente soccombente, liquidandole in euro 400,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato, se dovuto. Ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente sia stata integralmente soddisfatta.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per la disciplina dell'onere relativo al contributo unificato nella liquidazione delle spese di giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfacimento della pretesa risultante dal giudicato determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
  • Quando l'Amministrazione adempie al giudicato solo nel corso del giudizio di ottemperanza, essa può essere considerata virtualmente soccombente e condannata alle spese processuali.
  • La definizione del giudizio di ottemperanza per cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di disporre la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti qualora emergano potenziali profili di danno erariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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