Cassazione Penale, Sentenza n. 10380/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Surace ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso l'ordinanza di inammissibilita' emessa dalla Corte di Cassazione che aveva dichiarato irrevocabile la sentenza della Corte d'Appello di Potenza del 3/06/2022 per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente deduceva che la Corte di Cassazione non avrebbe apprezzato un motivo relativo all'elemento psicologico del reato (collegato alle modalita' di notifica della raccomandata inviata dal curatore) e sosteneva inoltre che il reato si sarebbe estinto per prescrizione al momento della decisione impugnata.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti o manifestamente infondati. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'ambito dell'art. 625-bis c.p.p. ai soli casi di sviamento del giudizio basato su fatti la cui verita' e' incontrovertibilmente esclusa, o sulla supposta inesistenza di fatti la cui verita' e' positivamente stabilita, oppure all'omissione di esame di un motivo decisivo per mera svista materiale. Nel caso di specie la Corte di Cassazione aveva invece esaminato il motivo relativo all'elemento psicologico e lo aveva ritenuto manifestamente infondato, pertanto non si trattava di omissione percettiva decisiva. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto irrilevante il tempo intercorso tra la presentazione del ricorso e la dichiarazione di inammissibilita', posto che l'inammissibilita' opera ex tunc. Conseguentemente il ricorso e' dichiarato inammissibile; il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (decisione resa il 22/11/2023).
Norme richiamate
Strumento di rimedio straordinario volto a correggere gravi patologie esterne del giudizio (sviamento), applicabile solo quando la decisione impugnata si fondi su fatti la cui verita' e' incontrovertibilmente esclusa, su una supposta inesistenza di fatti la cui verita' sia positivamente accertata, o quando vi sia omissione di esame di un motivo decisivo per mera svista materiale.
Prevede la possibilita' di infliggere una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente quando il ricorso e' dichiarato inammissibile; nel caso concreto la sanzione e' stata quantificata in euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Sez. U. n. 16103 del 27/03/2002 (giurisprudenza)
Richiamata per affermare i limiti dell'art. 625-bis: il rimedio e' diretto a correggere specifiche forme di sviamento del giudizio e non consente un nuovo sindacato sulle valutazioni di merito.
Sez. III n. 47316 del 01/06/2017 (giurisprudenza)
Cita la linea giurisprudenziale che precisa il parametro della decisivita' dell'errore percettivo richiesto per rimuovere il giudicato mediante art. 625-bis.
Sez. U. n. 23428 del 22/03/2005 (ric. Bracale, giurisprudenza)
Richiamata per il principio secondo cui le ipotesi di inammissibilita' operano ex tunc e producono immediata difformita' dell'atto d'impugnazione dal relativo modello legale, anche se rilevate successivamente.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. e' limitato a casi di palese sviamento del giudizio: non e' uno strumento per sindacare valutazioni probatorie o scelte valutative della Corte di Cassazione.
- Perche' l'art. 625-bis sia efficace occorre dimostrare un errore percettivo decisivo (esame omesso di un motivo decisivo per mera svista) o che la decisione si fonda su fatti incontrovertibilmente falsi o su presunta inesistenza di fatti positivamente accertati.
- Se la Corte ha esaminato un motivo e lo ha ritenuto manifestamente infondato, non e' possibile ottenere la rimozione del giudicato con il ricorso straordinario per mero dissenso sulle conclusioni valutative.
- L'inammissibilita' del ricorso opera ex tunc; quindi il decorso del tempo tra la proposizione del ricorso e la sua declaratoria di inammissibilita' non fa nascere, di per sé, la prescrizione del reato impugnato.
- La declaratoria di inammissibilita' puo' comportare condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto il ricorrente dovrebbe valutare con prudenza la fondatezza dei motivi prima di proporre il ricorso.
- In casi simili e' fondamentale documentare in modo chiaro e incontrovertibile l'omissione o l'errore materiale decisivo, invece di limitarsi a contestare valutazioni di merito o questioni di prova.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10233/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10234/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10235/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10236/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10237/2024 del 12/03/2024
- Sentenza penale · 12 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10238/2024 del 12/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →