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Sentenza

Sentenza del 05/11/2020 n. 24729 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento italiana relativa a credito reclamato dall'autorità fiscale portoghese per euro 477.483,29, emesso su richiesta di recupero ai sensi della direttiva comunitaria (recante assistenza reciproca per il recupero di crediti tributari). Il ricorrente aveva censurato la legittimità della procedura di formazione dei ruoli per mancata trasmissione/notifica del titolo esecutivo portoghese, mancata allegazione di copia conforme/traduzione, e violazione del diritto di difesa e della competenza giurisdizionale italiana.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la CTR ha correttamente ritenuto di non poter sindacare nel merito la pretesa tributaria portoghese: secondo l'art. 12 della Direttiva 2008/55/CE (e la giurisprudenza delle Sezioni Unite) se la contestazione riguarda il credito o il titolo esecutivo la competenza è dello Stato membro dell'autorità richiedente; la competenza del giudice italiano scatta solo per i provvedimenti esecutivi adottati in Italia dopo la notifica della cartella. La Corte ha inoltre ritenuto che la mancata allegazione del titolo esecutivo alla cartella non comporta nullità dell'atto poiché il titolo è un atto tra Stati; il contribuente non aveva contestato il credito in Portogallo né dimostrato un danno per l'assenza di traduzione; denunce introdotte per la prima volta in appello erano inammissibili; l'art. 9 del D.M. 179/2005 non applicava essendosi la materia regolata dalla Direttiva. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio (euro 10.000 di compensi).

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/55/CE (e Direttiva 76/308/CEE/2001/44/CE)

    "se il credito o il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato membro in cui ha sede"

    Ripartizione di giurisdizione: le contestazioni sul credito/titolo sono di competenza dello Stato membro dell'autorità richiedente; lo Stato membro dell'autorità adita è competente solo per i provvedimenti esecutivi adottati nel suo territorio.

  • Art. 12 Direttiva 2008/55/CE

    Conferma che la contestazione del titolo o del credito deve essere valutata dallo Stato membro dell'autorità richiedente; la Corte ha applicato questo criterio per escludere il sindacato italiano sul merito del credito portoghese.

  • Art. 8 Direttiva 2008/55/CE

    "Il titolo esecutivo è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l'esecuzione del credito dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita"

    Il titolo esecutivo è strumento di cooperazione tra Stati; la sua allegazione alla cartella italiana riguarda i rapporti tra Stati e non costituisce condizione di validità dell'atto nei confronti del contribuente.

  • D.lgs. 69/2003

    Norma di recepimento relativa all'assistenza per il recupero crediti; prevede l'accompagnamento della richiesta da copia conforme del titolo, ma non impone l'allegazione a pena di nullità nella cartella notificata al contribuente.

  • Art. 2 D.lgs. 546/1992

    Ripartizione della giurisdizione tributaria: la Cassazione ha ritenuto che, in presenza di questioni attinenti al credito estero, la giurisdizione italiana è limitata agli atti esecutivi successivi alla notifica della cartella.

  • Art. 9 D.M. n. 179/2005

    Norma ritenuta non applicabile nel caso concreto perché la materia è disciplinata dalla Direttiva; CTR ha osservato che la norma era abrogata o non pertinente.

  • Art. 122 cod. proc. civ.

    Uso della lingua italiana obbligatorio per gli atti processuali in senso proprio; non impone la traduzione automatica dei documenti prodotti dalle parti se sul loro contenuto non vi è contestazione.

  • Art. 123 cod. proc. civ.

    Il giudice ha la facoltà di nominare un perito traduttore per documenti stranieri ma non è obbligato se non vi è contestazione del contenuto o se è allegata traduzione giurata ritenuta idonea.

  • Art. 2697 cod. civ.

    Onere della prova: la Corte ha ritenuto che le deduzioni sulla mancata dimostrazione degli adempimenti esteri attengono al merito del credito e dovevano essere chieste/contestate nello Stato estero.

  • Art. 12 DPR n. 602/1973 (come modificato)

    La cartella esaminata risultava contenere gli elementi richiesti dalla normativa interna per l'iscrizione a ruolo; dunque formalmente regolare.

  • Costituzione (artt. 23, 24, 97, 113)

    Le censure costituzionali sul diritto di difesa e sulla giurisdizione sono state ritenute infondate: la Direttiva e le norme nazionali danno tutela al contribuente e definiscono la competenza tra Stati.

Massime di principio

  • Se la contestazione riguarda il merito del credito o la validità del titolo esecutivo emesso da uno Stato estero, la giurisdizione primaria è dello Stato membro dell'autorità richiedente: il contribuente deve promuovere le contestazioni nello Stato estero.
  • Il giudice italiano può sindacare solo gli atti esecutivi posti in essere in Italia dopo la notifica della cartella; questioni sostanziali relative al credito estero non sono sindacabili in Italia prima di tali atti.
  • La mancata allegazione del titolo esecutivo alla cartella italiana, o la mancata traduzione automatica dei documenti stranieri, non comportano di per sé la nullità della cartella: il titolo è un atto fra Stati e la tutela del contribuente passa anche attraverso l'azione nello Stato emittente.
  • Il contribuente deve tempestivamente sollevare nelle sedi competenti (anche estere) le contestazioni sul fondamento del credito; eccezioni introdotte per la prima volta in appello possono essere inammissibili.
  • Il giudice italiano non è obbligato a nominare un traduttore per documenti stranieri se non vi è contestazione del contenuto o se è presente una traduzione giurata ritenuta idonea; tuttavia, se il contenuto è effettivamente controverso, la nomina diventa necessaria.

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