Cassazione Penale, Sentenza n. 12008/2022 del 01/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di applicazione della pena per detenzione di stupefacenti lamentando violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale, disponendo la confisca di tutti i beni sottoposti a sequestro (in particolare un telefono cellulare Apple iPhone X di proprietà dell'imputato), non aveva fornito alcuna motivazione a sostegno della misura patrimoniale facoltativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa alla confisca del telefono cellulare. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono e ha disposto il rinvio al tribunale di Rimini per nuovo esame sul punto, precisando che la confisca è ammissibile solo se sussistono le condizioni generali dell'art. 240, comma 1, cod. pen., e richiedendo una motivazione adeguata sul nesso di pertinenzialità o sulla insussistenza delle giustificazioni sulla provenienza. Per il resto la censura è stata dichiarata inammissibile o non accolta.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Norma che disciplina l'ipotesi lieve del reato di detenzione di stupefacenti; da essa deriva la possibilità, in presenza delle condizioni dell'art. 240 cod. pen., di disporre la confisca degli oggetti collegati al reato.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 17
Richiamata in fatto come titolo di autorizzazione alla detenzione; assenza di autorizzazione aggravava la posizione dell'imputato.
Codice penale, art. 240, comma 1
Condizioni generali per la confisca: la Corte ricorda che la confisca di beni collegati al reato è ammissibile solo nel rispetto di queste condizioni e che il giudice ha l'obbligo di motivare specificamente la misura.
Codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis
Norma richiamata relativa alla sentenza di applicazione della pena con rito abbreviato; la Corte sottolinea che la sinteticità della motivazione del rito non può estendersi all'applicazione delle misure di sicurezza o patrimoniali quando queste non sono oggetto di accordo.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Fondamenti di cassazione invocati per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto fondata la censura con riferimento alla mancanza di motivazione sulla confisca.
D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Richiamato in ordine alla trattazione dei ricorsi in sede di Corte di Cassazione nell'emergenza normativa; citazione procedurale senza incidenza sul merito della decisione.
Massime di principio
- La confisca di beni sottoposti a sequestro, anche nel rito abbreviato o in sentenze concordate, richiede una motivazione specifica e non può essere decisa con argomentazioni generiche o con la sola sintesi tipica del rito.
- Per disporre la confisca il giudice deve verificare e motivare il rispetto delle condizioni previste dall'art. 240 cod. pen., ossia il nesso di pertinenzialità o il fatto che i beni servirono o furono destinati al reato, o che costituiscono prodotto/profitto dello stesso.
- Nel caso di reato di detenzione (e non di cessione), la confisca di beni personali (es. telefono) richiede un concreto elemento probatorio che colleghi lo strumento all'attività delittuosa; in mancanza la misura non è giustificabile.
- Alla parte che invoca la provenienza lecita dei beni deve essere data adeguata considerazione: il giudice deve motivare perché ritiene non attendibili le giustificazioni offerte sulla provenienza.
- La possibilità di impugnare la misura di confisca in Cassazione resta aperta anche dopo modifiche legislative al rito abbreviato quando la misura non è frutto dell'accordo delle parti.
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