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Ordinanza

Ordinanza n. 3232/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento (i) della deliberazione di A.R.E.R.A. n. 477/2023/R/IDR “Approvazione della nota metodologica in esito alle risultanze istruttorie preliminari nell''ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per il secondo biennio di valutazione 2020-21, avviato con deliberazione 107/2022/R/IDR” e relativi allegati del 17 ottobre 2023 e pubblicata in data 19 ottobre 2023, ai sensi dell''art. 32 della l. n. 69/2009 sul sito dell''Autorità www.arera.it; (ii) ove e per quanto lesiva, della delibera dell''Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 917/2017/R/IDR “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” e del suo allegato A, datata 27 dicembre 2017 e pubblicati in data 28 dicembre 2017, ai sensi dell''art. 32 della l. n. 69/2009 sul sito dell''Autorità www.arera.it; (iii) ove e per quanto lesiva, della delibera dell''Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 107/2022/R/IDR “Avvio di procedimento per le valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo 7 dell''Allegato A alla deliberazione dell''Autorità 917/2017/R/IDR (RQTI)” datata 15 marzo 2022 e pubblicata in data 17 marzo 2022 sul sito www.arera.it; (iv) ove e per quanto lesiva, della delibera dell''Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 303/2023/R/IDR “Approvazione della nota metodologica in esito alla risultanze istruttorie preliminari nell''ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI) per il secondo biennio di valutazione 2020-21, avviato con deliberazione 107/2022/R/IDR” e del suo allegato A, datata 28 giugno 2023 e pubblicati in data 29 giugno 2023, ai sensi dell''art. 32 della l. n. 69/2009 sul sito dell''Autorità www.arera.it; (v) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente e successivo.

Giustizia amministrativa202302474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione ARERA n. 477/2023/R/IDR e, ove lesive, le deliberazioni n. 917/2017/R/IDR, n. 107/2022/R/IDR e n. 303/2023/R/IDR, relative al meccanismo incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato per il biennio 2020-2021

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'annullamento della deliberazione ARERA n. 477/2023/R/IDR, concernente la nota metodologica elaborata all'esito delle risultanze istruttorie preliminari nell'ambito del procedimento per la valutazione quantitativa del meccanismo incentivante RQTI relativo al biennio 2020-2021, nonché degli ulteriori atti presupposti e connessi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Il TAR ha rilevato che premi e penalità sono calcolati ex post mediante graduatorie nazionali distinte per dimensione del gestore e che l'entità dei premi dipende anche dal numero dei gestori ammessi al meccanismo.

La decisione

Il TAR non definisce il merito del ricorso e dispone l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami. Sono individuati quali controinteressati sostanziali, oltre che formali, i gestori destinatari di premialità, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe determinare l'ammissione di ulteriori gestori o il ricalcolo del meccanismo, con conseguente diminuzione dei premi già riconosciuti. La notificazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, mediante avviso sul sito istituzionale di ARERA contenente gli elementi indicati in motivazione, inclusi il ricorso introduttivo e l'ordinanza. ARERA dovrà predisporre il collegamento informatico denominato "Atti di notifica", attestare l'avvenuta pubblicazione e mantenere la documentazione sulla home page sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. La prova della notificazione dovrà essere depositata entro i successivi 15 giorni. Il mancato adempimento nel termine perentorio comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. È stata fissata l'udienza pubblica del 15 dicembre 2026 per la prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre modalità particolari per la notificazione, tra cui la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami quando il loro numero o le modalità di reperimento lo rendano necessario.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Prevede l'improcedibilità del ricorso in caso di mancata integrazione del contraddittorio o di mancato adempimento degli incombenti disposti dal giudice nei termini perentori.

  • art. 28 del RQTI allegato alla deliberazione ARERA n. 917/2017/R/IDR

    Stabilisce un meccanismo nel quale l'entità dei premi riconosciuti dipende dal numero dei gestori ammessi, sicché i gestori già premiati possono subire un pregiudizio dal ricalcolo conseguente all'eventuale accoglimento del ricorso.

  • art. 32 l. n. 69/2009

    È richiamato quale disposizione in base alla quale le deliberazioni ARERA sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità.

Massime di principio

  • Quando l'eventuale accoglimento di un ricorso contro un meccanismo regolatorio di premialità può incidere, mediante ricalcolo, sull'importo dei premi già riconosciuti ad altri destinatari, questi ultimi devono essere considerati controinteressati sostanziali, oltre che eventualmente formali.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, prescrivendo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione degli elementi essenziali del giudizio, del ricorso e del provvedimento giudiziale.
  • L'ordine di notificazione per pubblici proclami può imporre all'amministrazione di predisporre un collegamento informatico facilmente accessibile, attestare l'avvenuta pubblicazione e mantenere online gli atti notificati per il periodo stabilito dal giudice.
  • Il termine assegnato dal giudice per l'adempimento della notificazione per pubblici proclami e quello successivo per il deposito della relativa prova possono essere qualificati come perentori; l'inosservanza del primo comporta l'improcedibilità del ricorso quando ciò sia previsto dall'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Istruttoria processuale
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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