Regolamento (UE) 2025/2144
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2144 della Commissione, del 21 ottobre 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione delle importazioni di proteine di piselli ad alto tenore proteico originarie della Repubblica popolare cinese nell’ambito di un procedimento antidumping già avviato. La misura serve a consentire, se ne ricorreranno i presupposti, la possibile riscossione retroattiva di futuri dazi antidumping sulle importazioni registrate. La Commissione precisa che l’ammontare di eventuali dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta e che i valori indicati nella denuncia hanno solo funzione informativa. Il regolamento si applica per nove mesi dalla sua entrata in vigore e tratta i dati personali raccolti secondo il regolamento (UE) 2018/1725.
Registrazione doganale delle importazioni nell'Unione di proteine di piselli ad alto tenore proteico originarie della Repubblica popolare cinese, nell’ambito di un procedimento antidumping.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di proteine di piselli ad alto tenore proteico, con tenore proteico calcolato sul peso a secco superiore al 65 %, in tutte le forme fisiche, anche testurizzate, derivate dai piselli e attualmente classificate nei codici NC ex 3504 00 90, ex 2106 10 20, ex 2106 10 80 ed ex 2303 10 90, originarie della Repubblica popolare cinese. Coinvolge le autorità doganali degli Stati membri, incaricate di registrare le importazioni; la registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Restano fermi gli esiti dell’inchiesta antidumping in corso e l’eventuale successiva imposizione di dazi definitivi; i codici tariffari sono indicativi e suscettibili di modifica.
Registrazione delle importazioni di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2144 della Commissione dispone la registrazione doganale di determinate importazioni di proteine di piselli ad alto tenore proteico provenienti dalla Repubblica popolare cinese, nell’ambito di un procedimento antidumping avviato il 29 agosto 2025. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e mira a preservare la possibilità di una futura riscossione retroattiva di dazi antidumping, se ne ricorreranno le condizioni legali.
Contesto del procedimento antidumping
La Commissione richiama che il procedimento è stato aperto a seguito di una denuncia presentata il 15 luglio 2025 da una coalizione ad hoc di produttori dell’Unione di proteine di piselli, rappresentativa di oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione. In questa fase non è ancora possibile determinare se saranno istituiti dazi definitivi, né in quale misura.
Prodotto interessato
Il prodotto soggetto a registrazione è costituito da proteine di piselli ad alto tenore proteico, con tenore proteico calcolato sul peso a secco superiore al 65 %. La definizione copre tutti i tipi di proteine di piselli derivate dai piselli, inclusi piselli da pieno campo gialli e verdi, in qualunque stato fisico, sia solido (ad esempio in polvere) sia liquido (in soluzione), anche testurizzate. Il testo indica i codici NC ex 3504 00 90, ex 2106 10 20, ex 2106 10 80 ed ex 2303 10 90, con i relativi codici TARIC, precisando però che tali classificazioni hanno valore meramente informativo e possono essere modificate.
Effetti della registrazione
Le autorità doganali devono adottare le misure necessarie per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. La registrazione consente, se in seguito saranno istituiti dazi antidumping definitivi e se saranno rispettate le condizioni previste dal diritto applicabile, di valutare una riscossione retroattiva sui volumi registrati.
Futuri dazi e criteri di calcolo
La Commissione sottolinea che gli eventuali futuri dazi dipenderanno integralmente dalle risultanze dell’inchiesta. Richiama inoltre che, secondo il regolamento di base, il dazio è normalmente fissato al livello inferiore tra il margine di dumping e il livello di eliminazione del pregiudizio, come previsto dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. I dati riportati nella denuncia indicano margini di dumping stimati tra il 41 % e il 123 % e un livello di eliminazione del pregiudizio tra il 60 % e il 118 %, ma la Commissione precisa espressamente che tali valori non vincolano l’esito finale dell’inchiesta.
Durata, dati personali ed entrata in vigore
La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. I dati personali raccolti nell’ambito della misura sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura del procedimento antidumping
La Commissione richiama l’avvio, con avviso del 29 agosto 2025, di un procedimento antidumping sulle importazioni nell’Unione di proteine di piselli originarie della Repubblica popolare cinese, a seguito di una denuncia presentata il 15 luglio 2025 da una coalizione ad hoc di produttori dell’Unione rappresentativa di oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione.
Prodotto soggetto a registrazione
La misura riguarda proteine di piselli ad alto tenore proteico, con tenore proteico sul peso a secco superiore al 65 %, comprendenti tutti i tipi di proteine di piselli derivate dai piselli, inclusi piselli da pieno campo gialli e verdi, in qualsiasi stato fisico, solido o liquido, anche testurizzate. Il prodotto è indicato come classificato nei codici NC ex 3504 00 90, ex 2106 10 20, ex 2106 10 80 ed ex 2303 10 90, con i relativi codici TARIC riportati a fini informativi.
Registrazione delle importazioni
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le autorità doganali sono incaricate di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese. La registrazione è disposta d’ufficio dalla Commissione al fine di preservare la possibilità di una riscossione retroattiva di eventuali dazi antidumping, se e nei limiti in cui ciò sia consentito dalle disposizioni applicabili.
Durata della registrazione
La registrazione scade trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Dazi futuri e criteri di valutazione
La Commissione precisa che le condizioni per l’eventuale riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituirà eventuali dazi definitivi. I futuri dazi dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta e, in linea di principio, saranno fissati al livello inferiore tra margine di dumping e livello di eliminazione del pregiudizio, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. I margini indicati nella denuncia sono stimati tra il 41 % e il 123 %, mentre il livello di eliminazione del pregiudizio tra il 60 % e il 118 %, ma tali dati hanno valore meramente informativo.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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