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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2118

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2118 della Commissione, del 21 ottobre 2025, che restituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinate trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia a seguito della sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-122/23

Normativa europea32025R2118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dà esecuzione alla sentenza del Tribunale UE nella causa T-122/23, correggendo il calcolo del vantaggio sovvenzionatorio per due regimi riferiti a Gümüșdoğa e, conseguentemente, rivedendo al ribasso alcune aliquote del dazio compensativo. Le misure definitive sulle trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia restano in vigore, ma con aliquote aggiornate per le imprese interessate e con previsione di rimborso o sgravio degli importi versati in eccesso. Il regolamento dispone inoltre la riscossione sui volumi registrati e la cessazione della registrazione ex regolamento (UE) 2025/719.

Reintroduzione e adeguamento di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinate trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia, in esecuzione della sentenza del Tribunale UE nella causa T-122/23.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di trote iridee o arcobaleno (Oncorhynchus mykiss) originarie della Turchia, nelle forme e nei pesi specificamente indicati dall’articolo 1: vive, fresche, refrigerate, congelate e/o affumicate, intere, senza testa o in filetti, con i relativi codici NC/TARIC elencati nel regolamento. Le misure riguardano i produttori esportatori nominativamente individuati nell’articolo 1, paragrafo 2, e, in via residuale, tutte le altre importazioni originarie della Turchia. Il regolamento opera dal giorno successivo alla pubblicazione e produce effetti retroattivi dal 9 dicembre 2022 per il recupero/rimborso dei dazi in eccesso; disciplina anche le importazioni registrate ai sensi del regolamento (UE) 2025/719, che viene abrogato quanto alla registrazione.

Dazio compensativo definitivo sulle trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2118 dà attuazione alla sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-122/23, che ha annullato parzialmente il regolamento (UE) 2022/2390 nella parte relativa ad alcuni produttori esportatori turchi di trote iridee o arcobaleno. La Commissione, esercitando i poteri derivanti dall’articolo 266 TFUE e dal regolamento (UE) 2016/1037, ha riaperto l’inchiesta limitatamente ai profili censurati dal Tribunale e ha corretto il calcolo di taluni vantaggi sovvenzionatori.

Procedura e antecedenti

Le misure compensative definitive sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia erano state inizialmente istituite con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309, poi mantenute dopo un riesame intermedio parziale con il regolamento (UE) 2018/823, modificate nel 2020 con il regolamento (UE) 2020/658 e prorogate per cinque anni con il regolamento (UE) 2021/823. Il regolamento (UE) 2022/2390 aveva successivamente modificato il dazio a seguito di un nuovo riesame intermedio parziale. Contro quest’ultimo atto alcune associazioni di esportatori turche e i loro membri hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale.

Sentenza del Tribunale e motivi dell’intervento correttivo

Con sentenza del 5 febbraio 2025, il Tribunale ha annullato parzialmente il regolamento impugnato nei limiti in cui riguardava Gümüșdoğa e le altre ricorrenti, ad eccezione di due imprese che non avevano interesse a ricorrere. Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse commesso un errore manifesto di valutazione nell’attribuzione a Gümüșdoğa di due vantaggi: uno derivante dal regime "Reddito a sostegno delle fiere" e l’altro dal "Sostegno all’associazione degli esportatori del Mar Egeo". Nel primo caso il sostegno era legato alla partecipazione a una fiera a Boston, senza prova del nesso con le esportazioni del prodotto nell’Unione; nel secondo, il vantaggio era connesso al trasporto aereo, mentre le esportazioni verso l’Unione erano avvenute su strada.

Riapertura dell’inchiesta ed esito del riesame

A seguito della sentenza, la Commissione ha riaperto l’inchiesta con avviso del 15 aprile 2025 e ha pubblicato il regolamento (UE) 2025/719 per registrare le importazioni in attesa della nuova decisione. Dopo la divulgazione delle informazioni alle parti interessate e l’esame delle osservazioni ricevute, la Commissione ha deciso di non compensare i due regimi censurati dal Tribunale. Per effetto di tale scelta, il vantaggio complessivo accertato per Gümüșdoğa è sceso dal 4,4 % al 4,2 %.

Aliquote definitive ricalcolate

Il regolamento fissa le nuove aliquote del dazio compensativo definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, con effetto dal 9 dicembre 2022. Gümüșdoğa è soggetta al 4,2 %; Fishark Su Ürünleri Üretim ve Sanayi Ticaret A.Ş. al 3,4 %; Özpekler İnșaat Taahhüd Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi al 3,1 %; Selina Balık İşleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret Anonim Șirketi al 2,8 %. Numerose imprese del campione sono fissate al 3,8 %; altre imprese specifiche al 4,0 %; Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. al 4,2 %; tutte le altre importazioni originarie della Turchia al 4,4 %.

Rimborso, sgravio e gestione doganale

L’articolo 2 stabilisce che ogni dazio versato in eccesso ai sensi del regolamento (UE) 2022/2390 rispetto al nuovo livello definitivo deve essere rimborsato o sgravato, su domanda alle autorità doganali nazionali secondo la normativa doganale applicabile. Il regolamento richiama anche la regola sugli interessi applicabili ai rimborsi conseguenti a sentenze, rinviando al tasso BCE sulle principali operazioni di rifinanziamento ai sensi dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Registrazione delle importazioni e cessazione della registrazione

L’articolo 3 dispone che il dazio definitivo si applichi anche alle importazioni registrate ai sensi del regolamento (UE) 2025/719, che viene abrogato quanto alla registrazione. In pratica, la misura definitiva copre anche i quantitativi importati durante la fase di registrazione, evitando vuoti di tutela commerciale.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Origine e oggetto della reintroduzione del dazio

La Commissione adotta il regolamento in esecuzione dell’articolo 266 TFUE e del regolamento (UE) 2016/1037, dopo l’annullamento parziale del regolamento (UE) 2022/2390 da parte del Tribunale. La riapertura dell’inchiesta è limitata all’esecuzione della sentenza T-122/23 e non incide sulle risultanze non contestate o respinte dal Tribunale.

Prodotto interessato e campo soggettivo

Il dazio compensativo definitivo riguarda determinate trote iridee o arcobaleno (Oncorhynchus mykiss) nei formati e pesi indicati, classificate con i codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90, ex 0305 43 00 ed ex 1604 19 10, e relativi codici TARIC. Si applica ai prodotti originari della Turchia fabbricati dai produttori esportatori elencati, nonché alle altre importazioni originarie della Turchia.

Aliquote del dazio compensativo definitivo

L’articolo 1, paragrafo 2, fissa le aliquote applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, con decorrenza 9 dicembre 2022. Le aliquote variano dal 2,8 % al 4,4 % a seconda dell’impresa; per tutte le altre importazioni originarie della Turchia è previsto il 4,4 %.

Correzione derivante dalla sentenza T-122/23

Il Tribunale ha ritenuto errata l’attribuzione di due vantaggi sovvenzionatori a Gümüșdoğa: il regime "Reddito a sostegno delle fiere" e il "Sostegno all’associazione degli esportatori del Mar Egeo". La Commissione, riesaminando il fascicolo, ha deciso di non compensare tali due regimi; ciò ha ridotto l’importo totale accertato delle sovvenzioni dal 4,4 % al 4,2 % per Gümüșdoğa e ha ridotto le aliquote medie di campione e nazionale per le altre imprese interessate.

Effetti sulle imprese del campione e sul dazio nazionale

Poiché Gümüșdoğa faceva parte del campione, la revisione ha inciso sulle aliquote di altre imprese del campione, abbassandole dal 4,0 % al 3,8 %. Inoltre, per Kuzuoğlu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., soggetta al dazio per l’intero paese, l’aliquota è stata ridotta dal 4,4 % al 4,2 %.

Rimborso e sgravio dei dazi versati in eccesso

L’articolo 2 prevede il rimborso o lo sgravio di qualsiasi dazio compensativo definitivo versato ai sensi del regolamento (UE) 2022/2390 in misura eccedente rispetto al dazio ora istituito. La richiesta va presentata alle autorità doganali nazionali secondo la normativa doganale applicabile.

Registrazione delle importazioni e riscossione sui volumi registrati

L’articolo 3 stabilisce che il dazio compensativo definitivo si applica anche alle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/719. Contestualmente, le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione, e il regolamento 2025/719 è abrogato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il livello riveduto del dazio si applica senza interruzione a decorrere dal 9 dicembre 2022; in caso di rimborso conseguente a sentenza della Corte, l’articolo 41 richiama il tasso BCE applicato alle principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato il primo giorno di ciascun mese, ai sensi dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Come è indicizzato

Materiecommercio internazionaledifesa commercialesovvenzionidazi doganali

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