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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2138

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2138 della Commissione, del 21 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, di determinati organismi di controllo competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi ai fini delle importazioni di prodotti biologici nell'Unione

Normativa europea32025R2138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco UE degli organismi di controllo riconosciuti per certificare prodotti biologici nei paesi terzi destinati all’importazione nell’Unione. Inserisce nuovi organismi, estende l’ambito di riconoscimento di soggetti già presenti e sostituisce le rispettive voci nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378. L’effetto è quello di ampliare o ridefinire, per determinati paesi terzi e categorie di prodotti, i soggetti abilitati a rilasciare certificati biologici ai fini dell’accesso al mercato UE. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l'elenco degli organismi di controllo riconosciuti per l'importazione di prodotti biologici nell'Unione, aggiornando l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378.

Ambito di applicazione

Si applica ai controlli e alla certificazione biologica nei paesi terzi ai fini dell'importazione nell'Unione di prodotti biologici e in conversione, nell'ambito del sistema di riconoscimento previsto dall'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848. Riguarda le autorità di controllo e gli organismi di controllo già riconosciuti o da riconoscere per specifiche categorie di prodotti e specifici paesi terzi elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, come modificato. Non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna puntualmente l’elenco dei soggetti autorizzati e delle relative coperture territoriali/materiali.

Modifica dell’elenco degli organismi di controllo riconosciuti per le importazioni biologiche

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2138 della Commissione interviene sul sistema UE di riconoscimento degli organismi di controllo operanti nei paesi terzi per l’importazione di prodotti biologici nell’Unione. La modifica si innesta nel quadro del regolamento (UE) 2018/848 e, in particolare, dell’articolo 46, che disciplina il riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo competenti a rilasciare certificati biologici.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, che contiene l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti ai fini delle importazioni. La Commissione richiama i criteri dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 e gli obblighi procedurali previsti dal regolamento delegato (UE) 2021/1698 per la presentazione e l’esame delle domande di riconoscimento.

Esame delle domande e durata del riconoscimento

La Commissione dichiara di aver esaminato le domande presentate da:

  • AfriCert Limited;
  • Organic T&C, L.L.C.;
  • Q-Check Private Company;
  • SUSTAINABLE AGRICULTURE PROMOTION SOCIETY (SAPS).

Sulla base dei fascicoli tecnici, la Commissione ha ritenuto giustificato riconoscere tali organismi per una durata indeterminata, per determinate categorie di prodotti e in specifici paesi terzi. Ha inoltre esaminato le domande di estensione dell’ambito di riconoscimento presentate da:

  • Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS);
  • IMOCERT Latinoamérica Ltda.;
  • Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH;
  • Organic Control System LLC Subotica;
  • ORSER KONTROL VE SERTİFİKASYON ANONİM ȘİRKETİ;
  • Southern Cross Certified Australia Pty Ltd.

Anche per questi operatori la Commissione ha concluso che l’estensione del riconoscimento era giustificata per le categorie di prodotti e i paesi terzi richiesti.

Modifiche puntuali all’allegato II del regolamento (UE) 2021/1378

L’allegato del regolamento sostituisce o inserisce diverse voci nell’elenco dei controlli riconosciuti. In particolare:

  • viene inserita la voce relativa ad AfriCert Limited per il Kenya (codice KE-BIO-184), con riconoscimento per le categorie di prodotti A e D;
  • la voce FOG/QCS viene sostituita con una tabella più ampia che copre numerosi paesi terzi, tra cui Emirati arabi uniti, Bahamas, Cile, Costa Rica, Repubblica dominicana, Ecuador, Honduras, Indonesia, India, Giamaica, Nicaragua, Panama, Perù, Turchia, Trinidad e Tobago, Stati Uniti, Venezuela, Sud Africa e Zambia;
  • IMOCERT Latinoamérica Ltda. vede ampliata la copertura per diversi paesi dell’America Latina, tra cui Argentina, Bolivia, Brasile, Belize, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Perù, Paraguay, El Salvador, Uruguay e Venezuela;
  • Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH ottiene un elenco molto esteso di paesi terzi, tra cui Stati UE/extra UE e paesi di varie aree geografiche; sono previste eccezioni per categorie contrassegnate con "°";
  • Organic Control System LLC Subotica è aggiornato per Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia;
  • viene inserita Organic T&C, L.L.C. per la Repubblica di Corea, con eccezione per le categorie contrassegnate con "°";
  • ORSER KONTROL VE SERTİFİKASYON ANONİM ȘİRKETİ vede aggiornato un ampio perimetro geografico che comprende numerosi paesi dell’Europa orientale, del Medio Oriente e dell’Africa;
  • viene inserita Q-Check Private Company per diversi paesi, tra cui Emirati arabi uniti, Albania, Egitto, Giordania, Libano, Marocco, Serbia, Arabia Saudita, Tunisia, Turchia e Kosovo;
  • Southern Cross Certified Australia Pty Ltd viene aggiornata per Australia, Figi, Singapore, Tonga, Vanuatu e Samoa;
  • viene inserita SUSTAINABLE AGRICULTURE PROMOTION SOCIETY (SAPS) per l’India.

Eccezioni e coordinamento con altri regimi UE

L’allegato precisa che, per le categorie di prodotti contrassegnate da "°", le eccezioni si applicano ai prodotti che rientrano in un accordo sul commercio di prodotti biologici ai sensi dell’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 oppure in un riconoscimento di equivalenza del paese terzo interessato figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325. Il sistema resta quindi coordinato con i regimi UE di equivalenza e con eventuali accordi bilaterali o settoriali sul commercio biologico.

Entrata in vigore

Il regolamento è firmato a Bruxelles il 21 ottobre 2025 ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco degli organismi riconosciuti

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 conformemente all’allegato del nuovo regolamento. L’aggiornamento riguarda il terzo comma dell’allegato II, con inserimento, sostituzione o estensione di voci relative a organismi di controllo riconosciuti ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848.

Nuove inclusioni e riconoscimenti estesi

L’allegato introduce o aggiorna il riconoscimento per AfriCert Limited, Organic T&C, L.L.C., Q-Check Private Company e SUSTAINABLE AGRICULTURE PROMOTION SOCIETY (SAPS), riconosciuti per una durata indeterminata per specifiche categorie di prodotti e paesi terzi. Vengono inoltre aggiornate le coperture territoriali e di prodotto di FOG/QCS, IMOCERT Latinoamérica Ltda., Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH, Organic Control System LLC Subotica, ORSER KONTROL VE SERTİFİKASYON ANONİM ȘİRKETİ e Southern Cross Certified Australia Pty Ltd.

Categorie di prodotti e codici numerici

Per ciascun organismo sono indicati codici numerici, paesi terzi interessati e categorie di prodotti da A a G. Le tabelle specificano, per ogni paese terzo, le categorie per le quali l’organismo può eseguire controlli e rilasciare certificati biologici; in alcuni casi alcune categorie sono segnate con il simbolo "°", che richiama un regime di eccezione.

Eccezioni per prodotti coperti da accordi di equivalenza o da accordi sul commercio biologico

Per le categorie contrassegnate con "°", l’allegato precisa che le eccezioni riguardano prodotti che rientrano nell’ambito di un accordo sul commercio di prodotti biologici a norma dell’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 oppure di un riconoscimento di equivalenza del paese terzo interessato figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricoltura biologicaimportazionicertificazionecontrolli ufficialicommercio internazionale

Testo integrale

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