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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2200

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2200 della Commissione, del 21 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1186 per quanto riguarda modifiche amministrative dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi L+R Propanol PT1 Family

Normativa europea32025R2200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1186 per aggiornare in via amministrativa l’autorizzazione dell’Unione della famiglia di biocidi "L+R Propanol PT1 Family". La Commissione, conformemente al parere dell’ECHA, approva il trasferimento dell’autorizzazione a Schülke & Mayr GmbH e recepisce ulteriori modifiche relative a denominazioni, titolari, fabbricanti e fabbricanti dei principi attivi. L’allegato del regolamento del 2022 è integralmente sostituito, mentre le restanti informazioni sostanziali del prodotto restano invariate. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica amministrativa dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "L+R Propanol PT1 Family", con sostituzione dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1186.

Ambito di applicazione

Si applica alla famiglia di biocidi "L+R Propanol PT1 Family" autorizzata a livello dell’Unione per il tipo di prodotto 1 (igiene umana), nonché ai relativi titolari, fabbricanti dei prodotti, fabbricanti dei principi attivi e denominazioni commerciali incluse nel sommario delle caratteristiche del biocida. L’intervento ha natura esclusivamente amministrativa: trasferisce l’autorizzazione a Schülke & Mayr GmbH e aggiorna denominazioni, fabbricanti e denominazioni commerciali; restano invariati gli altri elementi sostanziali del sommario delle caratteristiche del biocida. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.

Modifica amministrativa dell’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "L+R Propanol PT1 Family"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2200 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/1186, relativo all’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi "L+R Propanol PT1 Family". La Commissione, richiamando il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e il regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 sulle modifiche dei biocidi autorizzati, recepisce un insieme di variazioni qualificate come amministrative dall’ECHA.

Contesto procedurale

Il 2 giugno 2025 il titolare ha notificato all’ECHA modifiche amministrative dell’autorizzazione; la notifica è stata iscritta nel registro biocidi con il numero BC-XW106193-09. Il 30 giugno 2025 l’ECHA ha trasmesso alla Commissione il proprio parere favorevole, unitamente alla revisione del sommario delle caratteristiche del biocida, concludendo che le modifiche proposte rientrano nell’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e nelle ipotesi previste dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013. L’Agenzia ha inoltre confermato che, anche dopo l’attuazione delle modifiche, continuano a sussistere le condizioni dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012.

Oggetto delle modifiche amministrative

Le modifiche riguardano principalmente:

  • il trasferimento dell’autorizzazione a un nuovo titolare stabilito nello Spazio economico europeo;
  • la modifica delle denominazioni della famiglia e dei prodotti;
  • l’aggiunta e la soppressione di denominazioni commerciali;
  • l’aggiunta e la soppressione di fabbricanti dei prodotti;
  • l’aggiunta di nuovi fabbricanti dei principi attivi.

La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno trasferire l’autorizzazione a Schülke & Mayr GmbH, con sede a Norderstedt, Germania, e aggiornare l’intero allegato del regolamento del 2022.

Effetti sulla documentazione autorizzativa

L’articolo 1 del regolamento sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1186 con il nuovo allegato. Il considerando finale precisa che, salvo le modifiche amministrative, tutte le altre informazioni del sommario delle caratteristiche del biocida restano invariate. Per maggiore chiarezza, il nuovo allegato incorpora anche limitate modifiche redazionali e di layout dovute al nuovo formato del registro per i biocidi introdotto nel febbraio 2024.

Struttura e contenuto dell’autorizzazione aggiornata

L’allegato conferma che la famiglia di biocidi riguarda il tipo di prodotto 1: igiene umana. La famiglia è composta da prodotti a base di propan-2-olo e propan-1-olo, con tetradecanol come sostanza non attiva in alcune configurazioni. La formulazione è indicata come "AL - qualsiasi altro liquido".

Il sommario delle caratteristiche del biocida mantiene due meta SPC principali:

  • meta SPC 1, con numero di autorizzazione EU-0027466-0001 e suffisso 1-1;
  • meta SPC 2, con numero di autorizzazione EU-0027466-0002 e suffisso 1-2; oltre a un terzo livello che elenca diverse denominazioni commerciali per ciascun meta SPC.

Usi autorizzati

Per il meta SPC 1 e per il meta SPC 2 sono autorizzati due usi:

  • igienizzante mani;
  • disinfettante chirurgico delle mani.

Gli usi sono destinati all’ambito interno e professionale. Per l’igienizzante mani, l’impiego riguarda ospedali e altre strutture sanitarie, ambulanze, ambulatori, case di cura, mense ospedaliere, grandi cucine, industrie farmaceutiche, stabilimenti di produzione e laboratori, con applicazione su mani asciutte e visibilmente pulite. Per il disinfettante chirurgico delle mani, l’uso è limitato a ospedali e altre strutture sanitarie, su mani e avambracci asciutti e visibilmente puliti.

Le categorie di utilizzatori previste sono industriale e/o professionale a seconda del meta SPC e dell’uso. Il metodo di applicazione è manuale, mediante frizionamento.

Dosaggi, tempi di contatto e confezioni

Per l’igienizzante mani:

  • dose minima di 3 ml;
  • tempo di contatto minimo 30 secondi;
  • nessuna limitazione sul numero di applicazioni;
  • confezioni da 100 ml, 500 ml e 1 000 ml in flaconi di HDPE trasparente con chiusura flip top in PP.

Per il disinfettante chirurgico delle mani:

  • dose in erogazioni da 3 ml;
  • tempo di esposizione minimo 90 secondi;
  • nessuna limitazione sul numero di applicazioni;
  • medesime confezioni da 100 ml, 500 ml e 1 000 ml.

Informazioni di sicurezza, pronto soccorso e smaltimento

Per entrambi i meta SPC il documento riporta indicazioni di pericolo quali H226, H318, H336, H412 e, per il meta SPC 1, anche EUH066. Le principali indicazioni di prudenza includono:

  • tenere lontano da fonti di ignizione;
  • tenere il recipiente ben chiuso;
  • evitare di respirare i vapori;
  • utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato;
  • non disperdere nell’ambiente;
  • proteggere gli occhi;
  • conservare sotto chiave;
  • smaltire in discarica autorizzata.

Le istruzioni di primo soccorso prevedono interventi specifici in caso di contatto con la pelle, inalazione, contatto con gli occhi e ingestione, con particolare attenzione al lavaggio prolungato, alla rimozione degli indumenti contaminati, al ricorso al Centro antiveleni e, per il contatto oculare, alla chiamata del 112/ambulanza. In caso di fuoriuscita, il prodotto deve essere assorbito con materiale idoneo e trattato come rifiuto secondo le indicazioni di smaltimento.

Lo smaltimento richiede che gli imballaggi siano completamente vuoti; quelli non completamente vuoti devono seguire il piano di smaltimento indicato dai responsabili regionali per i rifiuti.

Conservazione e stabilità

La durata di conservazione è fissata in 36 mesi. Il prodotto deve essere mantenuto chiuso, in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, al riparo dalla luce solare diretta, con temperatura raccomandata tra 0 e 30 °C. I contenitori aperti devono essere richiusi accuratamente e tenuti in posizione verticale; il prodotto non deve essere conservato insieme a sostanze ossidanti o spontaneamente combustibili.

Denominazioni commerciali aggiornate

L’allegato aggiorna e differenzia le denominazioni commerciali associate ai meta SPC. Tra quelle elencate figurano, a titolo esemplificativo, "desmanol protect", "desmanol plus", "desmanol pro", "sensiva protect", "virusept protect", "septoderm", "microshield", "Halasept 710" per il meta SPC 1, e "desmanol pure protect", "desmanol pure+", "desmanol pure pro", "desmanol pure guard", "sensiva pure", "virusept pure", "septoderm pure", "microshield pure", "Halasept 720" per il meta SPC 2, oltre ad altre denominazioni riportate nel terzo livello.

Entrata in vigore e natura dell’atto

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto anche per il SEE in quanto testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo.

Disposizioni principali

Base giuridica e natura della modifica

L’atto è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. La modifica riguarda un’autorizzazione dell’Unione già rilasciata con regolamento di esecuzione (UE) 2022/1186 per la famiglia di biocidi "L+R Propanol PT1 Family".

Modifiche amministrative dell’autorizzazione

Le modifiche notificate il 2 giugno 2025 riguardano: trasferimento dell’autorizzazione a un nuovo titolare stabilito nello Spazio economico europeo; modifica delle denominazioni della famiglia e dei prodotti; aggiunta e soppressione di denominazioni commerciali; aggiunta e soppressione di fabbricanti dei prodotti; aggiunta di nuovi fabbricanti dei principi attivi. L’ECHA ha qualificato tali interventi come modifiche amministrative ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013.

Parere ECHA e conferma delle condizioni di autorizzazione

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha trasmesso il 30 giugno 2025 un parere favorevole e una revisione del sommario delle caratteristiche del biocida. Nel parere l’ECHA conclude che, dopo l’attuazione delle modifiche, continueranno a essere soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012.

Trasferimento del titolare e aggiornamento del sommario delle caratteristiche del biocida

La Commissione concorda con l’ECHA e modifica l’autorizzazione per trasferirla alla società Schülke & Mayr GmbH, con sede in Robert-Koch-Str. 2, 22851 Norderstedt, Germania. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1186 è sostituito integralmente dal testo allegato al nuovo regolamento, anche per recepire modifiche redazionali e di layout derivanti dal nuovo formato del registro per i biocidi introdotto nel febbraio 2024.

Invarianza delle restanti condizioni sostanziali

Salvo le modifiche amministrative, tutte le altre informazioni contenute nel sommario delle caratteristiche del biocida restano invariate rispetto al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1186.

Contenuto del sommario delle caratteristiche del biocida

L’allegato aggiornato conferma che la famiglia comprende biocidi di tipo di prodotto 1 (igiene umana), con sostanze attive propan-2-olo e propan-1-olo. Sono previsti usi come igienizzante mani e disinfettante chirurgico delle mani, esclusivamente per uso professionale, con modalità di applicazione manuale per frizionamento, dosi minime di 3 ml, tempi di contatto di 30 secondi per l’igienizzazione delle mani e di 90 secondi per il disinfettante chirurgico.

Etichettatura di pericolo, prudenza e misure di gestione del rischio

Per il meta SPC 1 e 2 sono riportate le indicazioni di pericolo H226, H318, H336, H412 ed EUH066, con prescrizioni di prudenza su allontanamento da fonti di ignizione, ventilazione, protezione degli occhi, pronto soccorso, conservazione sotto chiave e smaltimento autorizzato. Le istruzioni generali impongono l’uso professionale, l’evitamento del contatto con gli occhi e la tenuta fuori dalla portata dei bambini.

Durata, conservazione e smaltimento

La durata di conservazione è di 36 mesi. Il prodotto deve essere conservato chiuso, in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, al riparo dalla luce solare diretta, a temperatura raccomandata tra 0 e 30 °C; non deve essere conservato con sostanze ossidanti o spontaneamente combustibili. Lo smaltimento richiede svuotamento completo degli imballaggi e gestione dei residui secondo la normativa sui rifiuti.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute e sicurezza chimicamercato internoigiene umanaautorizzazioni amministrative

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