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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2145

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2145 della Commissione, del 21 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione

Normativa europea32025R2145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro applicativo della RISA, aggiornando alcuni allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746. Le principali novità riguardano la Bulgaria, per la quale vengono riviste la soglia di dimensione economica e il numero di aziende contabili, e l’allegato VIII, con interventi sulle modalità di segnalazione di dati su interessi, stabulazione animale, analisi del suolo, prodotti fitosanitari e antimicrobici. Sono inoltre aggiornate le esenzioni per la trasmissione di talune variabili e gli importi finanziari per gli esercizi di riferimento 2025-2027. Il testo si applica direttamente e produce effetti dopo venti giorni dalla pubblicazione.

Modifica delle modalità di applicazione della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (RISA), con aggiornamento di allegati tecnici, esenzioni di trasmissione dati e importi finanziari per taluni Stati membri.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito della rete d'informazione sulla sostenibilità agricola (RISA), istituita dal regolamento (CE) n. 1217/2009 e attuata dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746. Incide sulla determinazione delle soglie di dimensione economica e del numero di aziende contabili per Stato membro e circoscrizione, sul contenuto e la struttura delle tabelle di raccolta dati dell'allegato VIII, sulle esenzioni dalla trasmissione di specifiche variabili per alcuni Stati membri e sugli importi dovuti agli Stati membri per gli esercizi di riferimento 2025, 2026 e 2027. Le modifiche interessano in particolare Bulgaria, Germania, Francia e vari altri Stati membri indicati negli allegati; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2145 della Commissione

Il regolamento interviene sul sistema di esecuzione del regolamento (CE) n. 1217/2009 relativo alla rete d’informazione sulla sostenibilità agricola (RISA), aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746. La modifica si fonda, tra l’altro, sulle esigenze manifestate da alcuni Stati membri e sull’opportunità di migliorare qualità, comparabilità e precisione dei dati raccolti, oltre che di riallineare i contributi finanziari alle nuove esigenze informative.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che la Commissione ha inteso: i) adeguare la soglia di dimensione economica e il numero di aziende contabili per la Bulgaria a causa di cambiamenti strutturali del settore agricolo; ii) separare meglio la rilevazione degli interessi maturati sugli attivi liquidi impiegati nella gestione aziendale; iii) armonizzare i codici relativi ai tipi di stabulazione degli animali; iv) chiarire la comunicazione dei dati sulle analisi del suolo, sui prodotti fitosanitari e sugli antimicrobici; v) aggiornare le esenzioni di trasmissione di variabili specifiche e i relativi importi finanziari per il 2025-2027.

Ambito applicativo

Il regolamento si applica nell’ambito della RISA e, quindi, agli Stati membri partecipanti alla raccolta e trasmissione dei dati previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746. Le modifiche riguardano sia parametri generali di struttura del sistema sia il contenuto di specifiche tabelle dell’allegato VIII, con effetti differenziati per singoli Stati membri e per differenti esercizi di riferimento.

Modifiche alla Bulgaria: soglia economica e aziende contabili

L’allegato I viene modificato sostituendo la voce relativa alla Bulgaria con la soglia di dimensione economica pari a 8 000. Contestualmente, l’allegato II aggiorna il numero di aziende contabili per la Bulgaria, che passa a un totale di 2 002, ripartite tra le circoscrizioni Severozapaden, Severen tsentralen, Severoiztochen, Yugozapaden, Yuzhen tsentralen e Yugoiztochen, con i rispettivi numeri indicati nel testo.

Revisione del contenuto informativo dell’allegato VIII

Una parte centrale della riforma riguarda l’allegato VIII, cioè il modello tecnico di raccolta dei dati RISA.

Interessi sugli attivi liquidi

Nella tabella I, sotto la voce "Altri prodotti e proventi", viene inserita una nuova voce autonoma per gli interessi percepiti sugli attivi liquidi necessari per la gestione dell’azienda, identificata dal codice 90400. La finalità è rendere più agevole l’individuazione dell’importo, affinare il calcolo del reddito agricolo e migliorare la comparabilità con i conti economici dell’agricoltura.

Tipi di stabulazione

La tabella J.TH viene sostituita con un elenco armonizzato di codici per i tipi di stabulazione, distinto per gruppi di animali. La nuova struttura consente una classificazione uniforme per bovini, ovini e caprini, suini e pollame, includendo categorie come stabulazione fissa, stabulazione libera/a cuccette, lettiera profonda, pavimentazione fessurata, gabbie e allevamento all’aperto.

Analisi del suolo

La tabella ST viene riscritta in modo più dettagliato. Le informazioni sono facoltative per gli Stati membri; se comunicate, devono riferirsi a risultati disponibili e risalenti a non oltre cinque anni prima. Ogni dato si riferisce a una singola parcella campionata; se esistono più analisi sulla stessa parcella, va trasmessa quella più recente. Il testo elenca inoltre le categorie di analisi del suolo ammissibili, come densità apparente, capacità di ritenzione idrica, erosione, respirazione basale, tessitura, acidità, carbonio organico, conducibilità elettrica, carbonati, azoto, fosforo estraibile e taluni elementi/metalli (Cd, Cu, Pb, Zn). Viene chiarito che l’identificativo della parcella comprende sia l’identificativo di riferimento sia quello della parcella agricola secondo i regolamenti UE richiamati.

Prodotti fitosanitari

La tabella I1 è sostituita per precisare gli obblighi di comunicazione sull’uso di prodotti fitosanitari. La quantità applicata durante l’esercizio di riferimento deve essere indicata per principio attivo. Il dato può essere registrato a livello di azienda agricola quando il principio attivo è rilevato a tale livello, oppure a livello di coltura con i codici corrispondenti alle categorie colturali della tabella I. Il livello di parcella è previsto solo per il livello di coltura ed è facoltativo per gli Stati membri. Le unità di misura ammesse sono grammi, millilitri o altro.

Antimicrobici

La tabella J1 è sostituita per l’uso di antimicrobici nella produzione animale. Deve essere indicata la quantità totale utilizzata nel corso dell’esercizio di riferimento per principio attivo, con unità di misura in grammi, millilitri o altro.

Esenzioni dalla trasmissione di dati: allegato IX

L’allegato IX viene integralmente sostituito e riordina le esenzioni dalla trasmissione di variabili specifiche dell’allegato VIII per ciascuna tabella. Il testo distingue i primi esercizi di riferimento per cui l’esenzione opera e specifica, tra gli altri, casi relativi a:

  • informazioni generali sull’azienda (tabella A),
  • manodopera (tabella C),
  • fattori di produzione (tabella H),
  • uso dei terreni e colture (tabella I),
  • produzione animale (tabella J),
  • sovvenzioni, integrazione del mercato, innovazione e digitalizzazione, pratiche agronomiche, nutrienti, biodiversità, risorse idriche, energia, sicurezza, inclusione sociale, servizi agli agricoltori e ricambio generazionale.

Per alcune variabili è prevista una nuova esenzione concessa a determinati Stati membri; in particolare, il testo richiama espressamente Germania e Francia per alcune variabili e indica che tali esenzioni derivano da richieste motivate presentate prima del 31 maggio 2025 ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746.

Aggiornamento degli importi finanziari: allegato X

L’allegato X è sostituito con una nuova tabella degli importi dovuti agli Stati membri per gli esercizi di riferimento 2025, 2026 e 2027. Per ciascuno Stato membro sono indicati gli importi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nonché il massimale complessivo. Per il 2025 e il 2026 compare anche una riserva per trasmissione anticipata dei dati; per il 2027 la struttura è più snella e la riserva non compare nella stessa forma. I totali UE vengono aggiornati conseguentemente.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati del regolamento (UE) 2024/2746

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II, VIII, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746 conformemente all’allegato del nuovo regolamento.

Soglia di dimensione economica e numero di aziende contabili per la Bulgaria

Nell’allegato I la soglia per la Bulgaria è fissata a 8 000. Nell’allegato II il numero di aziende contabili per la Bulgaria è rideterminato in 2 002 complessive, ripartite tra le cinque circoscrizioni regionali indicate.

Separata indicazione degli interessi sugli attivi liquidi

Nell’allegato VIII, tabella I, viene aggiunta la voce 90400 "Interessi percepiti sugli attivi liquidi necessari per la gestione dell'azienda" sotto la categoria "Altri prodotti e proventi".

Armonizzazione dei codici dei tipi di stabulazione

Nell’allegato VIII, tabella J, il prospetto J.TH è sostituito con una nuova classificazione uniforme dei tipi di stabulazione per bovini, ovini e caprini, suini e pollame, con codici specifici per stabulazione fissa, libera, all’aperto, lettiera profonda, gabbie e altre tipologie.

Nuove regole di compilazione della tabella ST sulle analisi del suolo

La tabella ST dell’allegato VIII è riscritta: le informazioni restano facoltative per gli Stati membri; i risultati possono essere comunicati se disponibili e non oltre i cinque anni precedenti; si riferiscono a una singola parcella e, in caso di più analisi, va indicata la più recente. Vengono elencate le categorie di analisi del suolo e chiarito che l’identificativo della parcella comprende sia quello di riferimento sia quello della parcella agricola ai sensi dei regolamenti delegato (UE) 2022/1172 ed esecuzione (UE) 2022/1173.

Chiarimenti sulla comunicazione dei prodotti fitosanitari

La tabella I1 dell’allegato VIII è sostituita per precisare che la quantità di prodotto fitosanitario va indicata per principio attivo; il dato può essere riportato a livello di azienda o di coltura, con l’identificativo della parcella solo al livello di coltura. Sono previste unità di misura codificate in grammi, millilitri o altro.

Chiarimenti sulla comunicazione degli antimicrobici

La tabella J1 dell’allegato VIII è sostituita per definire l’uso di antimicrobici nella produzione animale e richiedere la comunicazione della quantità totale per principio attivo, con unità di misura in grammi, millilitri o altro.

Esenzioni dalla trasmissione di specifiche variabili

L’allegato IX è sostituito per aggiornare, per ciascuna tabella e variabile dell’allegato VIII, quali Stati membri sono esentati dalla trasmissione e per quale primo esercizio di riferimento. In particolare, sono confermate o introdotte nuove esenzioni per il 2025-2028, incluse esenzioni specifiche per Germania e Francia su alcune variabili, in base alle richieste motivate presentate ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2746.

Aggiornamento degli importi dovuti agli Stati membri

L’allegato X è sostituito con i nuovi importi per gli esercizi di riferimento 2025, 2026 e 2027. Sono indicati per ciascuno Stato membro gli importi di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), il massimale complessivo e, per il 2025 e il 2026, una riserva per trasmissione anticipata dei dati. Vengono aggiornati anche i totali UE.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturastatistica agricolapolitica agricola comunefinanziamenti ueraccolta e trasmissione dati

Testo integrale

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