Sentenza n. 970/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale, motivata dall’inammissibilità della mansione di allevatore e operaio specializzato negli allevamenti ovini e caprini
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. L’Amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione all’Ispettorato del lavoro, indicato come amministrazione autrice del provvedimento, e ne ha comunque contestato la fondatezza. Nel corso del giudizio è però emerso che la persona formalmente indicata come ricorrente aveva dichiarato di non avere presentato, personalmente o tramite terzi, le istanze amministrative poste a fondamento del ricorso, di non avere conferito il mandato difensivo e di non avere sottoscritto la procura alle liti, disconoscendo anche la firma apposta sulla procura. Il difensore ha preso atto della dichiarazione, qualificandola come revoca del mandato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo assorbente il difetto originario della procura speciale. Ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve esistere al momento della sua proposizione. Il disconoscimento espresso della procura da parte della persona formalmente indicata come ricorrente ha escluso la riconducibilità dell’atto alla volontà della parte, determinando l’inesistenza giuridica o comunque la radicale invalidità della procura e l’assenza di valido potere rappresentativo del difensore. Ne è derivato il difetto originario di instaurazione del rapporto processuale, rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a. Il Collegio ha escluso la sanabilità mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva della procura, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025 e la giurisprudenza indicata in sentenza. La questione ha preceduto logicamente l’eccezione relativa alla mancata notificazione all’Ispettorato del lavoro e l’esame delle censure di merito. Gli atti sono stati trasmessi all’Ordine degli avvocati di Salerno; le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità della vicenda e per i possibili profili di illiceità non addebitabili al ricorrente.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
la procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve sussistere al momento della sua proposizione
La procura speciale è un requisito genetico del rapporto processuale; la sua mancanza originaria impedisce la valida instaurazione del processo.
art. 35, comma 1, c.p.a.
causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio
Il difetto di valida procura può essere rilevato d’ufficio dal giudice quale causa di inammissibilità.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La causa di inammissibilità è stata comunicata alle parti in udienza prima della decisione.
art. 182 c.p.c.
Non trova applicazione nel processo amministrativo, il cui regime è ritenuto completo; non è quindi possibile sanare o regolarizzare successivamente la procura mancante.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
Massime di principio
- La procura speciale alle liti costituisce un requisito genetico e di ammissibilità del ricorso amministrativo: deve esistere al momento della proposizione del ricorso e la sua mancanza originaria impedisce l’instaurazione del rapporto processuale.
- Quando la persona indicata come ricorrente disconosce di avere conferito la procura e disconosce la sottoscrizione apposta sull’atto, viene meno la riconducibilità della procura alla volontà della parte e il difensore deve ritenersi privo di valido potere rappresentativo.
- Nel processo amministrativo il difetto originario della procura speciale determina l’inammissibilità del ricorso e non una nullità sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva della procura.
- L’inammissibilità derivante dalla mancanza originaria della procura speciale è rilevabile d’ufficio e, in quanto questione attinente all’esistenza stessa del processo, deve essere esaminata prima delle altre eccezioni processuali e delle censure di merito.
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