Sentenza del 13/06/2017 n. 2624 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO - Notifica a mezzo PEC - Illegittimità - Conseguenza - Appello incidentale autonomo - Improcedibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello principale è stato dichiarato inammissibile per inesistenza della notifica telematica. Di conseguenza, l'appello incidentale è stato dichiarato improcedibile, poiché non era stato notificato autonomamente, ma soltanto depositato con le controdeduzioni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità della notifica dell'atto di appello effettuata tramite posta elettronica certificata prima dell'entrata in vigore, in Lombardia, del Processo Tributario Telematico. La notifica via PEC è stata ritenuta inesistente e non semplicemente nulla, quindi non suscettibile di sanatoria. Inoltre, l'appello incidentale, pur qualificato come autonomo, era stato soltanto depositato insieme alle controdeduzioni e non notificato autonomamente.
Norme richiamate
Disciplina del Processo Tributario Telematico
Prima dell'entrata in vigore in Lombardia del Processo Tributario Telematico
Prima dell'abilitazione del processo telematico nel territorio interessato, la notifica degli atti tributari tramite PEC non era considerata una modalità legalmente valida ed è stata qualificata come inesistente.
Norme processuali sull'appello incidentale
L'appello incidentale autonomo deve essere notificato alla controparte. Il mero deposito insieme alle controdeduzioni non è sufficiente; se l'appello principale è inammissibile e quello incidentale non è stato notificato, quest'ultimo è improcedibile.
Massime di principio
- La validità di una notifica telematica tributaria deve essere verificata in base alla normativa e all'abilitazione territoriale vigenti al momento della notifica.
- Quando una modalità di notificazione non era ancora legalmente prevista, il vizio può essere qualificato come inesistenza, con conseguente impossibilità di sanatoria.
- L'inammissibilità dell'appello principale può produrre effetti sull'appello incidentale, soprattutto quando quest'ultimo non sia stato notificato autonomamente.
- Il deposito dell'appello incidentale insieme alle controdeduzioni non sostituisce, di regola, la necessaria notificazione alla controparte.
- Per evitare l'improcedibilità, l'appello incidentale deve essere notificato secondo le forme e nei termini previsti, anche quando viene qualificato come autonomo.
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