Sentenza n. 1988/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento della Comunicazione di inefficacia emessa in data 02/07/2024 e notificata alla pec in data 02/07/2024, della SCIA di inizio attività commerciale di commercio di abbigliamento Prot. CI/2024/111984 del 21/05/2024 presentata da Demo23 società a responsabilità limitata semplificata a Roma Capitale. - di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione di inefficacia della SCIA per l’avvio dell’attività di commercio al dettaglio di abbigliamento
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la comunicazione con cui Roma Capitale aveva dichiarato inefficace la SCIA presentata per l’avvio del commercio al dettaglio di abbigliamento, rilevando che nell’apposito modulo telematico era stata indicata erroneamente la cittadinanza italiana dell’amministratrice unica, mentre la stessa risultava cittadina rumena. La ricorrente ha dedotto che l’errore era meramente formale, eventualmente imputabile anche a un malfunzionamento del sito comunale, e non impediva l’identificazione dell’amministratrice né la verifica dei requisiti, poiché la cittadinanza rumena risultava dal documento di identità e dalla dichiarazione antimafia allegati alla SCIA. Con un secondo motivo ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto proseguire l’istruttoria e attivare il soccorso istruttorio, anziché dichiarare immediatamente l’inefficacia della segnalazione senza previo contraddittorio. Roma Capitale ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, assumendo che un diverso soggetto avesse presentato una nuova SCIA per i medesimi locali; l’eccezione è stata contestata e poi superata in udienza, essendo emerso che la nuova SCIA era stata presentata per errore. Il Collegio ha inoltre dichiarato tardivi e quindi non utilizzabili la memoria e i documenti depositati dalla ricorrente l’8 e il 19 gennaio 2026, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di improcedibilità, poiché la nuova SCIA riferita ai medesimi locali risultava essere stata presentata per errore. Nel merito ha accolto il ricorso. Ha interpretato l’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990 nel senso che il divieto di prosecuzione dell’attività segnalata presuppone l’accertata carenza dei requisiti richiesti per il suo esercizio; l’art. 21 della medesima legge impedisce la conformazione dell’attività quando vi siano dichiarazioni mendaci o false attestazioni. Nel caso concreto, l’errata selezione della cittadinanza italiana nel modulo online non costituiva una falsità sostanziale, ma un errore meramente formale, facilmente emendabile e inidoneo a compromettere la verifica dei requisiti, poiché gli allegati alla SCIA indicavano correttamente la cittadinanza rumena dell’amministratrice. Roma Capitale avrebbe dovuto proseguire l’istruttoria e, se necessario, attivare il soccorso istruttorio per chiarire il dato, invece di dichiarare l’inefficacia della SCIA. Il TAR ha precisato che il principio di autoresponsabilità, che nelle gare può limitare il soccorso istruttorio per omissioni relative a informazioni essenziali, non si applica alla fattispecie non concorsuale. Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato. Roma Capitale è stata condannata al pagamento di euro 3.000,00 per spese di lite, oltre oneri accessori.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, l. 241/1990
Ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, il divieto della prosecuzione dell’attività oggetto di segnalazione certificata presuppone l’accertata carenza dei requisiti richiesti per il suo esercizio.
Il divieto di prosecuzione dell’attività segnalata e la dichiarazione di inefficacia della SCIA richiedono l’accertamento dell’effettiva carenza dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività; un errore meramente formale, non incidente sulla verifica dei requisiti, non è sufficiente.
art. 21 l. 241/1990
In presenza di attestazioni non veritiere, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. [...] In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti alla legge.
Il regime più rigoroso che esclude la conformazione opera in presenza di dichiarazioni mendaci o false attestazioni effettive, non di un errore materiale chiaramente emendabile e smentito dalla documentazione allegata.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha escluso dalla decisione la memoria e i documenti depositati dalla ricorrente in data 8 e 19 gennaio 2026 perché tardivi.
Massime di principio
- La dichiarazione di inefficacia di una SCIA e il divieto di prosecuzione dell’attività richiedono l’accertamento concreto della carenza dei requisiti sostanziali prescritti per l’esercizio dell’attività.
- L’errata indicazione di un dato nel modulo telematico non giustifica la dichiarazione di inefficacia della SCIA quando l’errore sia meramente formale, non incida sulla verifica dei requisiti e sia agevolmente riconoscibile e correggibile attraverso la documentazione allegata.
- La disciplina che esclude la conformazione dell’attività in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni non è applicabile a un errore materiale privo di valenza sostanziale e non incompatibile con i dati risultanti dagli allegati alla SCIA.
- Fuori dalle procedure di gara, l’amministrazione deve proseguire l’istruttoria e, ove occorra, attivare il soccorso istruttorio per chiarire un’informazione inesatta o ambigua, prima di adottare una misura inibitoria, quando non risulti una falsità sostanziale né una carenza effettiva dei requisiti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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